Larticolo 21, comma 1, primo periodo del Dl
630/94 ha abrogato la tassa speciale erariale annuale sugli
aeromobili privati, introdotta dall'articolo 9 del DI 151/91. Il
provvedimento pone fine alla breve storia di una tassa molto
contestata. Le principali critiche di carattere strutturale
nascevano dal fatto che la tassa era rapportata al peso massimo
del veicolo al decollo, per cui mancava qualsiasi correlazione
logica fra il valore del bene e la misura della tassa, che molte
volte risultava addirittura superiore al valore commerciale del
bene stesso.
Vale la pena di ricordare che in Francia, unico paese europeo dove
esiste una tassa speciale erariale sugli aeromobili, l'importo da
versare viene ragguagliato alla potenza fiscale dei motori. Le
principali ripercussioni di carattere economico-sociale furono un
numero elevato di mancati rinnovi del certificato di navigabilità
e di cancellazione dal registro aeronautico, con riduzioni
consistenti per le imprese che operavano nei settori interessati
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(manutenzione degli aeromobili, gestione al
suolo, servizi di pilotaggio) in termini di personale, di
fatturato e di reddito.
Aggiungiamo che, per assurdo, la riduzione delle ore volo ha
determinato una diminuzione di introiti nelle casse dello Stato, a
titolo di accise sui carburanti, superiore al gettito complessivo
derivante dall'applicazione della tassa. La conseguenza diretta
dell'abrogazione della tassa, consiste nellestinzione delle
sanzioni comminate per il mancato rispetto delle norme che la
prevedevano (articolo 21, comma 1, secondo periodo). Un'ulteriore
conseguenza potrà riguardare, in caso di dichiarata
incostituzionalità, la richiesta di rimborso delle somme versate
per gli anni passati. Ricordiamo inoltre in proposito che è stato
promosso ricorso alla Corte costituzionale da parte di due
Associazioni che raccolgono gli operatori e i proprietari di
aeromobili dell'aviazione generale, e che il dispositivo della
sentenza dovrebbe essere reso pubblico in tempi brevi.
Marco Levis
Andrea Rittatore |