COMM. TRIB. I° GRADO TORINO, 21 aprile
1987, Pres. BONU Est. ENRICO.
INVIM Applicazione per decorso decennio
Immobile strumentale Locazione nel corso del decennio Incremento
imponibile Determinazione Determinazione - Criterio
Qualora nel corso del decennio limmobile
strumentale venga locato a terzi lINVIM è applicabile, allo scadere
del predetto decennio, esclusivamente sulla parte di incremento di
valore verificatosi nel periodo compreso dellutilizzazione diretta e
la scadenza del decennio (1).
Ritenuto in fatto.
Il valore iniziale del bene è stato dichiarato in L.
280.000.000 e accertato in L. 52.800.000; il valore finale, dichiarato
in L. 310.000.000, è stato accertato in L. 451.000.000.
Osserva.
La Società ricorrente ha dichiarato il valore
iniziale con riferimento alla data dell1-1-1978, data in cui
essendone cessato luso strumentale quale salone cinematografico il
locale venne affittato a terzi, mentre lufficio ha preso come data
del valore iniziale l1-1-1963 sostenendo che lesenzione dallINVIM
di beni strumentali è in realtà una sospensione di imposta che decade
nel momento in cui il bene perde il valore strumentale.
Non può, a giudizio di questa commissione, accettarsi una simile
interpretazione della legge che potrebbe configurare addirittura una
illegittimità costituzionale, perché violerebbe lart. 53 della
Costituzione.
Quanto al valore finale lincremento dichiarato in 5 anni e mezzo,
alla luce del tipo di locale, della sua ubicazione, del suo stato di
manutenzione, appare congruo alla Commissione la quale, accogliendo il
ricorso nel merito, può accantonare lultima richiesta avanzata dalla
ricorrente e ciò la nullità per mancanza di motivazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nel merito confermando I valori
iniziali e finali dichiarati dalla Società ricorrente.

(1) L'esenzione dall'INVIM decennale o straordinaria
nel caso di bene strumentale poi affittato.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta INVIM decennale
prevista dall'art. 3 del D.P.R. 26-10-1972 n. 643, la modificazione
nell'uso dell'immobile, avvenuta nel corso del decennio con il passaggio
dalla destinazione per l'esercizio di attività commerciale alla
concessione in locazione, e fonte di contenzioso fra contribuenti ed
Amministrazione finanziaria a causa dell'indeterminatezza delle
disposizioni di legge.
L'art. 25, II comma, lettera d, del D.P.R. n. 643/72 (1) stabilisce che
gli incrementi di valore degli immobili strumentali per l'esercizio
dell'impresa sono esenti dall'imposta dovuta per il decorso del
decennio, a condizione che gli stessi non siano suscettibili di diversa
destinazione senza radicale trasformazione e che in essi l'attività
commerciale sia esercitata direttamente dal proprietario oppure
dall'enfiteuta. L'Amministrazione finanziaria (2), ai fini
dell'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 25 richiamato, precisa
che occorre avere riguardo unicamente alla situazione di fatto e di
diritto esistente alla data di scadenza del decennio e che a nulla
rileva, in mancanza di una diversa espressa disposizione normativa in
proposito, la destinazione del fabbricato nel periodo precedente la
scadenza di detto termine, anche se protratta per un lungo periodo nel
corso del decennio medesimo.
In sostanza, l'esenzione prevista dall'art. 25 viene interpretata
dall'Amministrazione finanziaria come sospensione di imposta che decade
nel momento in cui il bene perde la propria destinazione strumentale
all'esercizio dell'attività commerciale.
Per chiarire lo spirito della norma e necessario anzitutto puntualizzare
che i termini «esenzione» e «sospensione» non possono avere, nella
fattispecie in esame, un significato diverso da quello desumibile
dall'accezione comune dei termini, concordemente riconosciuta dalla
dottrina e dalla giurisprudenza in materia.
Appare pertanto dubbia la tesi ministeriale secondo la quale gli
incrementi di valore di un immobile sono sospesi dalla tassazione fino a
quando questo risulta essere strumentale per l'esercizio dell'impresa,
mentre divengono interamente tassabili - a nulla rilevando la sua
destinazione nel periodo precedente - se alla data di scadenza del
decennio limmobile ha perso il proprio status di bene strumentale.
Con tale interpretazione l'Amministrazione finanziaria attribuisce al
termine «esenzione» un significato assai diverso da quello suo
proprio.
Una tesi più vicina alla lettera della norma dovrebbe essere del
seguente tenore:
l'incremento di valore verificatosi nel periodo di tempo in cui
l'immobile risulta
essere strumentale per l'esercizio dell'impresa e non l'immobile
stesso è esente da imposta;
l'immobile strumentale e non il relativo incremento di valore
è in sospensione di imposta.
In altri termini:
quando un immobile risulta essere strumentale esso e in sospensione
e l'incremento di valore verificatosi nel periodo e esente da imposta;
quando un immobile cessa di essere strumentale esso non è più in
sospensione e l'incremento di valore verificatosi a partire da quel
momento non è esente da imposta.
Pertanto, alla scadenza del decennio l'immobile che non e più
strumentale per l'esercizio dell'impresa verrà tassato prendendo come
base imponibile la differenza fra il valore finale ed il valore che esso
aveva nel momento in cui cessò di essere strumentale (in quanto prima
di quel momento l'immobile era in sospensione e gli incrementi di valore
erano esenti), e non, come sostiene l'Amministrazione finanziaria, la
differenza fra il valore finale ed il valore alla data di acquisto o di
riferimento, perché in tal caso gli incrementi di valore verificatisi
nel periodo di tempo in cui l'immobile risultava essere strumentale non
sarebbero stati esenti da imposta come stabilito espressamente dalla
norma ma soltanto in sospensione.
Se così non si procedesse, l'applicazione del tributo verrebbe,
peraltro, a dipendere da elementi del tutto casuali: sfuggirebbero allimposizione
contribuenti che utilizzano direttamente il bene soltanto per pochi
giorni comprendenti la data di scadenza del decennio e vi sarebbero
soggetti contribuenti che solo per un breve periodo, ma coincidente con
il compimento del decennio, non utilizzano direttamente l'immobile
facendo in tal modo venire meno l'esenzione.
Alla luce di quanto fin qui esposto e da accogliere favorevolmente la
decisione della Commissione Tributaria di, 1° Grado di Torino.
Occorre infine aggiungere che l'esenzione prevista dall'art. 25, 2°
comma, lettera d, del D.P.R. 643/72 è comunque limitata
all'imposta dovuta per il decorso del decennio e non si estende anche
agli incrementi di valore conseguiti attraverso l'alienazione a titolo
oneroso o a titolo gratuito.
Verificandosi tali presupposti di imposta troveranno applicazione le
disposizioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 643/72 e, pertanto, verranno
ripresi a tassazione gli incrementi di valore che non hanno ancora
scontato l'imposta in forza dell'esenzione di cui all'art. 25.
Non sono da nascondere le difficoltà applicative che si incontreranno
in tale circostanza in quanto, ai fini della tassazione ordinaria, viene
a mancare il termine di raffronto iniziale costituito appunto da un
valore finale decennale che abbia interamente scontato l'imposta sul
plusvalore maturato neI periodo pregresso.
Ma queste difficoltà, che possono comunque trovare soluzioni proprie ed
adeguate, non giustificano la soppressione di un'esenzione che la legge
attribuisce in dipendenza di obbiettive situazioni di uso dell'immobile
indipendentemente dall'evoluzione della successiva tassazione.
ALESSANDRO GALLONE - MARCO LEVIS |