COMM. TRIB. 1° GRADO TORINO, Sez. VI, 20 giugno 1993
Est. BOUVET Armando Testa spa c. ufficio IVA Torino.
Tributi I.V.A. Agenzia di pubblicità senza
rappresentanza Acquisto di spazi pubblicitari dai mezzi di
informazione Attività svolte dallagenzia a favore dei mezzi
Sconto sugli spazi pubblicitari Assoggettabilità ad I.V.A.
Esclusione Condizioni.
A seguito della risoluzione ministeriale n. 501678 del
22-7-1992, la riduzione di prezzo sugli spazi pubblicitari, operata dai
mezzi d'informazione a favore delle agenzie di pubblicità senza
rappresentanza, deve essere considerata una forma di abbuono o di
sconto. Non è, quindi, assoggettabile ad I.V.A., a meno che non venga
offerta la prova incontrovertibile di un rapporto sinallagmatico con
prestazione di servizi (1).

(1) Le agenzie di pubblicità possono stipulare con i
propri clienti due diverse tipologie contrattuali:
- una, riconducibile al mandato con rappresentanza
(art. 1704 cod. civ.), nella quale esse si assumono l'impegno per il
compimento di una campagna pubblicitaria con poteri di rappresentanza:
- l'altra, riconducibile al mandato senza rappresentanza (art. 1705 cod.
civ.), in cui tale impegno viene assunto senza poteri di rappresentanza.
Qualunque sia il tipo di contratto stipulato, in una prima fase del
mandato le agenzie forniscono ai propri clienti un'ampia gamma di
servizi, che vanno dalla consulenza di marketing allo studio, ideazione,
pianificazione e programmazione della campagna pubblicitaria.
A titolo di corrispettivo per tali servizi, i clienti riconoscono alle
agenzie un compenso, calcolato in percentuale sull'investimento
pubblicitario, denominato «commissione d'agenzia».
Nel corso della realizzazione delle campagne pubblicitarie, le agenzie a
servizio completo sono solite anche acquistare gli spazi pubblicitari
dai mezzi di informazione (TV, radio, editori, concessionari)
impegnandosi a svolgere determinate attività nei confronti dei mezzi
stessi (fornitura del supporto pubblicitario, invio del materiale,
organizzazione e coordinamento generale), con il fine di ottimizzare la
diffusione del messaggio.
In questa seconda fase si manifestano le principali differenze fra le
due forme di contratto, in quanto: nell'ipotesi di mandato con
rappresentanza i mezzi remunerano tali attività mediante uno specifico
corrispettivo chiamato «commissione mezzo» che, per accordo
contrattuale, viene successivamente riversato dalle agenzie ai clienti
(ristorno d'agenzia); - nell'ipotesi di mandato senza rappresentanza i
mezzi riconoscono alle agenzie uno sconto sul prezzo di vendita degli
spazi pubblicitari; in questo caso non vi è alcuna «commissione mezzo
» e manca altresì la clausola del cosiddetto «ristorno d'agenzia»,
in quanto non esistono attività rese dalle agenzie a favore dei mezzi,
perché le agenzie assumono un ruolo imprenditoriale proprio, diretto e
immediato.
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le due diverse fattispecie
contrattuali sono inquadrabili come segue: 1) per quanto concerne i
rapporti derivati dal mandato con rappresentanza, nel combinato disposto
degli artt. 3, I° comma, 6, III° comma, 13, I° comma, del D.P.R.
26-10-1972 n. 633.
I negozi giuridici che derivano dal suddetto contratto presuppongono
l'esistenza di tre soggetti (mezzo, agenzia, cliente) che danno origine
alle seguenti obbligazioni autonomamente assoggettabili al tributo: - la
cessione degli spazi pubblicitari da parte del mezzo viene fatturata
direttamente dal mezzo al cliente;
- le prestazioni rese dall'agenzia a favore
del cliente, sono regolarmente fatturate dall'agenzia al cliente;
- le attività effettuate dall'agenzia nei confronti del mezzo, vengono
fatturate dall'agenzia al mezzo stesso, salvo poi ristornare tale
compenso a favore del cliente in virtù dell'obbligo in tal senso
previsto nel contratto di pubblicità;
2) per quanto concerne i rapporti derivanti dal mandato senza
rappresentanza, nel combinato disposto degli artt. 3, III° comma, II°
parte, 6, III° comma, 13, II° comma, lett. b, lI° parte, del D.P.R.
26-10-1972 n. 633.
I negozi giuridici nascenti da tale contratto
presuppongono, anche in questo caso, l'esistenza di tre soggetti (mezzo,
agenzia, cliente), con la differenza che i rapporti che si instaurano
per effetto del mandato senza rappresentanza passano esclusivamente
tramite il mandatario, per cui:
- la cessione degli spazi pubblicitari da parte del mezzo viene
fatturata dal mezzo all'agenzia;
- le prestazioni rese dall'agenzia a favore del cliente, sono fatturate
dall'agenzia al cliente;
- le attività svolte dall'agenzia nei confronti del mezzo non vengono
fatturate, ma si concretizzano in uno sconto sul prezzo di vendita degli
spazi pubblicitari praticato dal mezzo stesso.
In pratica, poiché gli oneri derivanti da tali attività sono a carico
dell'agenzia, il mezzo, non avendo tali oneri a proprio carico, pratica
uno sconto sul prezzo di vendita degli spazi pubblicitari all'agenzia.
Nel caso del mandato senza rappresentanza le agenzie assumono pertanto
una posizione autonoma nei confronti dei clienti e dei mezzi,
acquistando in proprio gli spazi pubblicitari e i servizi connessi, i
quali vengono selezionati e preparati in funzione delle esigenze della
campagna pubblicitaria e, in seguito, rivenduti ai clienti.
A differenza di quanto avviene nell'ipotesi del mandato con
rappresentanza, le agenzie svolgono tali attività esclusivamente a
favore dei clienti, comprese quelle relative all'ottimizzazione del
servizio pubblicitario prima rese a favore dei mezzi, assumendo in tale
fase, come già sottolineato, un ruolo imprenditoriale proprio e
autonomo, fermo restando l'obbligo di riversare nella sfera giuridica
dei clienti il risultato utile che deriva da tale gestione autonoma.
In relazione ai compensi attinenti il rapporto agenzie-mezzi nel caso di
mandato senza rappresentanza, in più occasioni i verificatori della
Guardia di Finanza hanno elevato processi verbali di constatazione nei
confronti di agenzie di pubblicità e di società concessionarie di
spazi pubblicitari, ritenendo che sussistessero le condizioni per
presumere, ai sensi dell'art. 54, II° comma, del D.P.R. 26-10-1972 n.
633, l'occultamento di operazioni permutative costituite da prestazioni
corrispettive: cessioni di spazi pubblicitari da una parte e prestazioni
di servizi dall'altra. Secondo la Polizia Tributaria, in pratica, le
agenzie avrebbero dovuto rilasciare fatture per le loro prestazioni rese
nei confronti
dei mezzi e questi, a loro volta, avrebbero dovuto addebitare nelle loro
fatture emesse nei confronti delle agenzie il corrispettivo per le
cessioni degli spazi pubblicitari, al lordo dello sconto riconosciuto.
A far luce sulla questione e intervenuta la Risoluzione Ministeriale n.
501678 del 22-7-1992, la quale ha chiarito che, nell'ipotesi di mandato
senza rappresentanza, «la riduzione di prezzo sugli spazi pubblicitari
operata dai mezzi a favore delle agenzie deve essere considerata una
forma di abbuono o di sconto, a meno che non venga offerta la prova
incontrovertibile di un rapporto sinallagmatico con prestazioni di
servizi.
In ogni caso, il contenuto di dette prestazioni non può essere
individuato nella serie di adempimenti posti in essere dalle agenzie nei
confronti dei mezzi (traffico, disposizione, approntamento di supporti
pubblicitari). Questi adempimenti costituiscono infatti l'oggetto non
già di uno specifico accordo contrattuale con i mezzi, bensì della
stessa obbligazione dedotta nel rapporto agenzie-clienti.
L'assolvimento dell'incarico affidatole dal cliente consiste infatti
proprio nel realizzare tutte quelle condizioni che le consentiranno di
stipulare in nome proprio e per conto del cliente l'acquisto dello
spazio pubblicitario».
In conclusione, secondo la tesi del Ministero, quando non risulta
dimostrata in maniera incontrovertibile la ricorrenza del presupposto
dell'imposta sul valore aggiunto (prestazioni di servizi), viene a
cadere il fondamento di quella presunzione di operazioni permutative
ravvisata dai verificatori della Guardia di Finanza.
Il Ministero delle Finanze disciplina la propria attività diramando
agli Uffici periferici le istruzioni necessarie per l'applicazione delle
leggi e dei regolamenti a mezzo
di circolari.
In molti casi le interpretazioni ministeriali non vengono osservate dai
soggetti amministrati e nemmeno dagli organi della giustizia tributaria.
Nella fattispecie in esame, per contro, è trascorso poco più di un
anno dalla data di emissione della risoluzione di cui sopra e si sono
gia verificati casi in cui le Commissioni tributarie hanno seguito le
istruzioni in essa contenute e gli Uffici finanziari hanno tenuto conto
di tale situazione.
Il fatto che la giurisprudenza attribuisca un ruolo e riconosca un
valore alle direttive tecniche impartite dal Ministero delle Finanze,
rappresenta indubbiamente un segnale positivo di dignità e di
autorevolezza riconosciute alla fonte da cui esse promanano.
Ritenuto in fatto.
Lufficio chiede sia dichiarata cessata materia del
contendere. Il rappresentante del ricorrente si associa

Motivi della decisione
Osserva la Commissione sul primo puntoni
contestazione: contratti di pubblicità, che il Ministero delle Finanze,
con circolare del 22-7-1992, ha confermato la correttezza fiscale della
società.
Inoltre, la società ricorrente ha prodotto istanza di sanatoria per le
irregolarità formali, ex art. 21 legge n. 69.
Alla luce di quanto sopra si accoglie il ricorso.
P. Q. M.
La commissione accoglie il ricorso
MARCO LEVIS |