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IL SOLE –24 ORE – Sabato 1 Maggio 1993 – N. 118 – PAGINA 23
Norme e tributi

Servono al più presto applicative dal Servizio riscossione

Per i rimborsi ai concessionari resta al polo la revisione biennale

L’articolo 8 del decreto legislativo n. 424/1995, recante disposizioni a favore degli agenti della riscossione, prevedeva un'integrazione degli aggi spettanti sulle riscossioni effettuate nell'anno 1945 rispetto ai carichi relativi al 1943. Lo stesso provvedimento disponeva che, dietro presentazione di un conto economico particolareggiato da parte degli esattori, il ministero delle Finanze aveva la facoltà di concedere un'integrazione d'aggio in misura superiore e comunque di importo tale da compensare le spese di gestione sostenute.
Ciò avveniva in base al principio, fissato dalla Convenzione originaria e ripreso dal Dpr 43/88 di riforma del sistema esattoriale, secondo cui l'equilibrio economico della gestione costituisce una condizione indispensabile e prioritaria per il regolare svolgimento del servizio di riscossione.
È stato dunque sempre particolarmente difficoltoso fissare a priori i parametri per determinare i compensi in grado di garantire un equilibrio economico delle gestioni; è stato necessario, più volte, anche in passato, ricorrere a successive integrazioni, per evitare i problemi connessi all'insufficiente remunerazione del servizio.

Al momento attuale il sistema esattoriale appare gravemente deficitario, dato che l’importo dei compensi fissati in sede di inizio riforma non risulta sufficiente a coprire le spese di gestione sostenute dai concessionari.
Per il biennio 1990-1991, il ministero ha cercato di sopperire a tale condizione di crisi generalizzata mediante interventi tampone di ripiano delle perdite, in attesa di una revisione generale del sistema dei compensi che doveva già essere introdotta a partire dall'1 gennaio 1992, ma che non è mai divenuta operante.
Nell'ambito del problema generale dell'andamento economico delle gestioni esattoriali, viene sempre considerato l'aspetto più immediato riguardante la misura dei compensi e delle integrazioni, mentre rimane troppo spesso tralasciato l'aspetto dei rimborsi spese, che riveste invece una notevole importanza, anche dal punto di vista quantitativo. A questo proposito giova ricordare che l'articolo 61, 5° comma, del citato Dpr 43/88 di riforma del sistema esattoriale, aveva fissato a carico dell'Erario e degli altri enti impositori il 50% delle spese relative alle procedure infruttuose sostenute dai concessionari. La tabella che

stabilisce la misura dei diritti e dei rimborsi spese venne approvata con il D.M. prot. n. 1/7144 del 19 dicembre 1989 e lo stesso articolo 9 della Convenzione stipulata dall'Amministrazione finanziaria con i concessionari, dettava regole procedurali per l'ottenimento del rimborso delle suddette spese nei casi di procedure esecutive infruttuose.
A differenza di quanto avveniva nel cessato sistema esattoriale, tali diritti e rimborsi spese hanno assunto una veste di vera e propria remunerazione ed è stata anche prevista la loro revisione biennale al pari dei normali compensi.
Il Servizio centrale della riscossione dovrebbe pertanto emanare al più presto le istruzioni applicative che consentano di dare concreta attuazione a un'espressa previsione legislativa e convenzionale.
A più di tre anni dall'avvio del nuovo sistema esattoriale, sono infatti numerose le procedure esecutive espletate che si sono concluse infruttuosamente e per le quali è ormai sorto il diritto dei concessionari a ottenere il rimborso.

 





Marco Levis
Marco Malvicini

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