L’articolo 8 del decreto legislativo n.
424/1995, recante disposizioni a favore degli agenti della
riscossione, prevedeva un'integrazione degli aggi spettanti sulle
riscossioni effettuate nell'anno 1945 rispetto ai carichi relativi
al 1943. Lo stesso provvedimento disponeva che, dietro presentazione
di un conto economico particolareggiato da parte degli esattori, il
ministero delle Finanze aveva la facoltà di concedere
un'integrazione d'aggio in misura superiore e comunque di importo
tale da compensare le spese di gestione sostenute.
Ciò avveniva in base al principio, fissato dalla Convenzione
originaria e ripreso dal Dpr 43/88 di riforma del sistema
esattoriale, secondo cui l'equilibrio economico della gestione
costituisce una condizione indispensabile e prioritaria per il
regolare svolgimento del servizio di riscossione.
È stato dunque sempre particolarmente difficoltoso fissare a priori
i parametri per determinare i compensi in grado di garantire un
equilibrio economico delle gestioni; è stato necessario, più
volte, anche in passato, ricorrere a successive integrazioni, per
evitare i problemi connessi all'insufficiente remunerazione del
servizio.
|
Al momento attuale il sistema esattoriale appare
gravemente deficitario, dato che l’importo dei compensi fissati in
sede di inizio riforma non risulta sufficiente a coprire le spese di
gestione sostenute dai concessionari.
Per il biennio 1990-1991, il ministero ha cercato di sopperire a
tale condizione di crisi generalizzata mediante interventi tampone
di ripiano delle perdite, in attesa di una revisione generale del
sistema dei compensi che doveva già essere introdotta a partire
dall'1 gennaio 1992, ma che non è mai divenuta operante.
Nell'ambito del problema generale dell'andamento economico delle
gestioni esattoriali, viene sempre considerato l'aspetto più
immediato riguardante la misura dei compensi e delle integrazioni,
mentre rimane troppo spesso tralasciato l'aspetto dei rimborsi
spese, che riveste invece una notevole importanza, anche dal punto
di vista quantitativo. A questo proposito giova ricordare che
l'articolo 61, 5° comma, del citato Dpr 43/88 di riforma del
sistema esattoriale, aveva fissato a carico dell'Erario e degli
altri enti impositori il 50% delle spese relative alle procedure
infruttuose sostenute dai concessionari. La tabella che
|
stabilisce la misura dei diritti e dei rimborsi
spese venne approvata con il D.M. prot. n. 1/7144 del 19 dicembre
1989 e lo stesso articolo 9 della Convenzione stipulata
dall'Amministrazione finanziaria con i concessionari, dettava regole
procedurali per l'ottenimento del rimborso delle suddette spese nei
casi di procedure esecutive infruttuose.
A differenza di quanto avveniva nel cessato sistema esattoriale,
tali diritti e rimborsi spese hanno assunto una veste di vera e
propria remunerazione ed è stata anche prevista la loro revisione
biennale al pari dei normali compensi.
Il Servizio centrale della riscossione dovrebbe pertanto emanare al
più presto le istruzioni applicative che consentano di dare
concreta attuazione a un'espressa previsione legislativa e
convenzionale.
A più di tre anni dall'avvio del nuovo sistema esattoriale, sono
infatti numerose le procedure esecutive espletate che si sono
concluse infruttuosamente e per le quali è ormai sorto il diritto
dei concessionari a ottenere il rimborso.
Marco Levis
Marco Malvicini
|