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IL SOLE –24 ORE – Domenica 13 Giugno 1993 – N. 160 – PAGINA 5
Norme e tributi

Le istruzioni del quadro H non aggiornano le regole di detrazione

Nella rete di sviste sul 740 cade anche lo sconto ai soci

Ancora errori nel 740. Nelle istruzioni del quadro H non sono state infatti aggiornate le regole di detrazione.
L'articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 69 del 2 marzo '89, stabiliva che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, per alcuni oneri conseguenti a contratti stipulati, spese sostenute ed erogazioni effettuate dopo il 1988, veniva riconosciuta una detrazione d'imposta in luogo della deduzione prevista dall'articolo 10 del Tuir.
In particolare, tale meccanismo innovativo prevedeva che l'ammontare delle spese sostenute fosse convertito in una detrazione di imposta pari al 22% delle stesse, ridotta al 10% per quella parte di oneri che facesse diminuire il reddito complessivo al di sotto del limite superiore del primo scaglione di reddito. Con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo 10 del Tuir, la norma poteva applicarsi ai medesimi oneri sostenuti da società semplici.
L'articolo 10 del decreto legge n. 384 del 19 settembre '92, convertito nella legge n. 438 del 14 novembre '92, ha recentemente ampliato il meccanismo della detrazione a nuove tipologie di oneri deducibili, aumentando nel contempo dal 22% al 27% l'aliquota massima della detrazione spettante. In base a tale norma, la misura della detrazione si riduce al 22% e al 10% per la parte in cui l'ammontare di tali oneri eccede la differenza fra il reddito complessivo e il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito.
Per quanto riguarda gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi a mutui ipotecari su immobili conseguenti a contratti stipulati dopo il 1988, il provvedimento citato ha quindi comportato, in determinati casi, una maggior detrazione nella misura del 5%.
Tale risparmio di carattere fiscale, peraltro, potrebbe essere vanificato da chi, nel compilare il quadro H della propria dichiarazione dei redditi, seguisse le indicazioni riportate nelle istruzioni ministeriali.
A pagina 33 delle stesse, laddove si elencano i dati che devono essere obbligatoriamente indicati nel prospetto rilasciato dalla società, da allegarsi al quadro H di ciascun Socio, è stato infatti riportato integralmente il testo di pagina 30 delle istruzioni ministeriali relative alla dichiarazione dei redditi 1991, senza quindi tener conto delle variazioni sostanziali intervenute in seguito all'emanazione del decreto legge 384/92.
Pertanto, dopo aver affermato che le società semplici devono evidenziare nel prospetto gli oneri sostenuti, indicando separatamente l'ammontare degli interessi corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari stipulati dopo il 1988, si precisa che la suddivisione risulta necessaria in quanto per tali oneri, in base al disposto del decreto legge 69/89, ai soci delle società semplici è riconosciuta, in luogo della deduzione, una detrazione d'imposta nella misura massima del 22%, ridotta al 10% nei casi visti sopra.
É preoccupante constatare come neanche il ministero delle Finanze riesca più a mantenersi aggiornato, a causa delle continue innovazioni legislative di questi ultimi anni.
È sconcertante pensare che una svista del genere sia rimasta anche nella seconda edizione delle istruzioni, recentemente rivisitate corrette con le disposizioni del decreto ministeriale del 2 aprile 1993.

Marco Levis
Marco Malvicini

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