IL SOLE –24 ORE
– Domenica 13 Giugno 1993 – N. 160 – PAGINA
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Norme e tributi |
Le istruzioni del quadro H non aggiornano le
regole di detrazione
Nella rete di sviste sul 740 cade
anche lo sconto ai soci |
Ancora errori nel 740. Nelle
istruzioni del quadro H non sono state infatti aggiornate le regole
di detrazione.
L'articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 69 del 2 marzo '89,
stabiliva che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, per alcuni oneri
conseguenti a contratti stipulati, spese sostenute ed erogazioni
effettuate dopo il 1988, veniva riconosciuta una detrazione
d'imposta in luogo della deduzione prevista dall'articolo 10 del
Tuir.
In particolare, tale meccanismo innovativo prevedeva che l'ammontare
delle spese sostenute fosse convertito in una detrazione di imposta
pari al 22% delle stesse, ridotta al 10% per quella parte di oneri
che facesse diminuire il reddito complessivo al di sotto del limite
superiore del primo scaglione di reddito. Con riferimento a quanto
disposto dal comma 3 dello stesso articolo 10 del Tuir, la norma
poteva applicarsi ai medesimi oneri sostenuti da società semplici.
L'articolo 10 del decreto legge n. 384 del 19 settembre '92,
convertito nella legge n. 438 del 14 novembre '92, ha recentemente
ampliato il meccanismo della detrazione a nuove tipologie di oneri
deducibili, aumentando nel contempo dal 22% al 27% l'aliquota
massima della detrazione spettante. In base a tale norma, la misura
della detrazione si riduce al 22% e al 10% per la parte in cui
l'ammontare di tali oneri eccede la differenza fra il reddito
complessivo e il limite superiore rispettivamente del secondo e del
primo scaglione di reddito.
Per quanto riguarda gli interessi passivi e gli oneri accessori
relativi a mutui ipotecari su immobili conseguenti a contratti
stipulati dopo il 1988, il provvedimento citato ha quindi
comportato, in determinati casi, una maggior detrazione nella misura
del 5%.
Tale risparmio di carattere fiscale, peraltro, potrebbe essere
vanificato da chi, nel compilare il quadro H della propria
dichiarazione dei redditi, seguisse le indicazioni riportate nelle
istruzioni ministeriali.
A pagina 33 delle stesse, laddove si elencano i dati che devono
essere obbligatoriamente indicati nel prospetto rilasciato dalla
società, da allegarsi al quadro H di ciascun Socio, è stato
infatti riportato integralmente il testo di pagina 30 delle
istruzioni ministeriali relative alla dichiarazione dei redditi
1991, senza quindi tener conto delle variazioni sostanziali
intervenute in seguito all'emanazione del decreto legge 384/92.
Pertanto, dopo aver affermato che le società semplici devono
evidenziare nel prospetto gli oneri sostenuti, indicando
separatamente l'ammontare degli interessi corrisposti in dipendenza
di mutui ipotecari stipulati dopo il 1988, si precisa che la
suddivisione risulta necessaria in quanto per tali oneri, in base al
disposto del decreto legge 69/89, ai soci delle società semplici è
riconosciuta, in luogo della deduzione, una detrazione d'imposta
nella misura massima del 22%, ridotta al 10% nei casi visti sopra.
É preoccupante constatare come neanche il ministero delle Finanze
riesca più a mantenersi aggiornato, a causa delle continue
innovazioni legislative di questi ultimi anni.
È sconcertante pensare che una svista del genere sia rimasta anche
nella seconda edizione delle istruzioni, recentemente rivisitate
corrette con le disposizioni del decreto ministeriale del 2 aprile
1993.
Marco Levis
Marco Malvicini |
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