Articoli


IL SOLE –24 ORE – Mercoledì 28 Luglio 1993 – N. 204 – PAGINA 13
Norme e tributi

L’Invim decennale rischia la duplicazione d’imposta

L’articolo 1, I° comma, del decreto legge n. 299/91, convertito con modificazioni nella legge n. 363/91 stabiliva che per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991, ancorché non fosse decorso l'intero decennio, era dovuta l'imposta di cui all'articolo 3 del Dpr n. 643/72. Il II° comma dello stesso articolo 1 precisava che non erano soggetti alla tassazione straordinaria gli immobili acquistati dopo il 31 dicembre 1989, gli immobili per i quali il precedente decennio si fosse compiuto fra l'1 gennaio 1990 e il 30 giugno 1991 e quelli esenti da imposta ai sensi dell'articolo 25 del Dpr 643/72.
In aggiunta alle fattispecie sopra riportate, il successivo Dl 396/91 recante disposizioni modificative alla citata legge 363/91, escludeva dalla tassazione anche i fabbricati accatastati nei gruppi D ed E, i quali avrebbero scontato l'imposta alla scadenza del normale decennio, secondo le modalità ordinarie. Poiché IL Dl 396/91 venne emanato solo sette giorni prima che scadesse il termine fissato per la presentazione della dichiarazione e per il versamento dell'imposta

straordinaria, in quel momento numerosi soggetti interessati al provvedimento avevano già effettuato il pagamento in base al Dl 299/91.
Fatte queste premesse è necessario ricordare che, in passato, Invim decennale era già stata applicata anticipamente, ai sensi della legge n. 131/83 la quale non aveva previsto alcuna distinzione basata sulla tipologia degli immobili e aveva fissato all'1 gennaio 1983 la data di riferimento per il valore finale da dichiarare.
Di conseguenza, per i fabbricati appartenenti alle due categorie catastali viste sopra, già assoggettati alla precedente tassazione straordinaria, in assenza delle ipotesi di esenzione previste dal Dpr 643/72, il periodo decennale di riferimento si è concluso lo scorso 1° gennaio 1993.
Per non incorrere nelle pesanti sanzioni previste per l'omessa denuncia e per l'omesso versamento dell'imposta decennale, entro il prossimo 31 luglio, dovrebbe essere presentata, per tali fabbricati, una nuova dichiarazione Invim,

relativa, questa volta, al decennio 1 gennaio 1983-1 gennaio 1993.
Per sanare la situazione di particolare disagio venutasi a creare, la quale, tra l'altro, penalizza quei contribuenti che in passato furono più diligenti, sarebbe necessario che il ministero intervenisse con sollecitudine, chiarendo se l'imposta straordinaria versata possa venire considerata come acconto dell'imposta decennale dovuta, ovvero fissando al 31 ottobre 1991 il nuovo termine iniziale per la successiva liquidazione periodica.
D'altra parte, la natura di acconto dell'Invim straordinaria rispetto all'Invim decennale risulta chiaramente dalla lettera della norma.
In caso contrario, si arriverebbe all'assurdo di richiedere un rimborso (liquidabile con scadenza imprecisata) per l'Invim straordinaria corrisposta per il periodo 1 gennaio 1983-31 ottobre 1991, e di dover versare un importo, spesso inferiore, per l'Invim decennale relativa al periodo 1 gennaio 1983-1 gennaio 1993.

Marco Levis
Marco Malvicini

Scarica documento