L’articolo 1, I° comma, del decreto legge n.
299/91, convertito con modificazioni nella legge n. 363/91 stabiliva
che per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991,
ancorché non fosse decorso l'intero decennio, era dovuta l'imposta
di cui all'articolo 3 del Dpr n. 643/72. Il II° comma dello stesso
articolo 1 precisava che non erano soggetti alla tassazione
straordinaria gli immobili acquistati dopo il 31 dicembre 1989, gli
immobili per i quali il precedente decennio si fosse compiuto fra
l'1 gennaio 1990 e il 30 giugno 1991 e quelli esenti da imposta ai
sensi dell'articolo 25 del Dpr 643/72.
In aggiunta alle fattispecie sopra riportate, il successivo Dl
396/91 recante disposizioni modificative alla citata legge 363/91,
escludeva dalla tassazione anche i fabbricati accatastati nei gruppi
D ed E, i quali avrebbero scontato l'imposta alla scadenza del
normale decennio, secondo le modalità ordinarie. Poiché IL Dl
396/91 venne emanato solo sette giorni prima che scadesse il termine
fissato per la presentazione della dichiarazione e per il versamento
dell'imposta
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straordinaria, in quel momento numerosi soggetti
interessati al provvedimento avevano già effettuato il pagamento in
base al Dl 299/91.
Fatte queste premesse è necessario ricordare che, in passato, Invim
decennale era già stata applicata anticipamente, ai sensi della
legge n. 131/83 la quale non aveva previsto alcuna distinzione
basata sulla tipologia degli immobili e aveva fissato all'1 gennaio
1983 la data di riferimento per il valore finale da dichiarare.
Di conseguenza, per i fabbricati appartenenti alle due categorie
catastali viste sopra, già assoggettati alla precedente tassazione
straordinaria, in assenza delle ipotesi di esenzione previste dal
Dpr 643/72, il periodo decennale di riferimento si è concluso lo
scorso 1° gennaio 1993.
Per non incorrere nelle pesanti sanzioni previste per l'omessa
denuncia e per l'omesso versamento dell'imposta decennale, entro il
prossimo 31 luglio, dovrebbe essere presentata, per tali fabbricati,
una nuova dichiarazione Invim,
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relativa, questa volta, al decennio 1 gennaio
1983-1 gennaio 1993.
Per sanare la situazione di particolare disagio venutasi a creare,
la quale, tra l'altro, penalizza quei contribuenti che in passato
furono più diligenti, sarebbe necessario che il ministero
intervenisse con sollecitudine, chiarendo se l'imposta straordinaria
versata possa venire considerata come acconto dell'imposta decennale
dovuta, ovvero fissando al 31 ottobre 1991 il nuovo termine iniziale
per la successiva liquidazione periodica.
D'altra parte, la natura di acconto dell'Invim straordinaria
rispetto all'Invim decennale risulta chiaramente dalla lettera della
norma.
In caso contrario, si arriverebbe all'assurdo di richiedere un
rimborso (liquidabile con scadenza imprecisata) per l'Invim
straordinaria corrisposta per il periodo 1 gennaio 1983-31 ottobre
1991, e di dover versare un importo, spesso inferiore, per l'Invim
decennale relativa al periodo 1 gennaio 1983-1 gennaio 1993.
Marco Levis
Marco Malvicini |