Dal prossimo 5 agosto i versamenti trimestrali dell'lva, per i
soggetti autorizzati, saranno effettuati senza maggiorazioni per
interessi, in seguito alle novità introdotte dal Dl 30 giugno '93
n. 213.
L'articolo 74, comma 4, primo periodo, del Dpr 633/72 stabilisce
che gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con
caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare
l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono
essere autorizzati, con decreto del ministro, a eseguire le
liquidazioni periodiche e i relativi versamenti trimestralmente
anziché mensilmente.
Allo stato attuale, i soggetti che sono stati autorizzati a
eseguire liquidazioni e versamenti con cadenza trimestrale anziché
mensile sono:
gli istituti e le aziende di credito -
(Dm 28 dicembre '72 e Dm 12 aprile '79);
le imprese di assicurazione - (Dm 20
febbraio '73 e Dm 12 aprile '79);
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le imprese operanti nel settore delle
telecomunicazioni - (Dm 13 marzo '73 e Dm 13 aprile '78);
la Croce Rossa Italiana - (Dm 4 marzo
'76);
gli esattori comunali e consorziali -
(Dm 2 dicembre 1980).
Nei confronti di tali soggetti ha trovato a suo tempo
applicazione la disposizione contenuta nell'articolo 66, comma 6,
lettera a, del Dl 31 dicembre '92, n. 513 la quale, con effetto
dall'1 gennaio '93, aveva previsto la possibilità di continuare a
effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva in regime
trimestrale, esercitando un'opzione in tal senso e maggiorando le
somme da versare degli interessi nella misura dell' 1,5 per cento.
Tale decreto legge, ormai giunto alla sua quarta versione, è
stato reiterato, da ultimo, nel Dl 30 giugno '93, n. 213, con
numerose modifiche.
In particolare l'articolo 66, comma 10, lettera c, del
nuovo decreto ha stabilito che la maggiorazione dell'1,5%
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non si applica nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali
disposti con decreti del ministro delle Finanze emanati a norma
dell'articolo 73, comma 1, lettera e e dell'articolo 74,
comma 4, primo periodo.
Alla luce della disposizione esonerativa sopra richiamata, a
decorrere dalla liquidazione del prossimo 5 agosto i soggetti sopra
elencati non saranno più tenuti,a maggiorare, a titolo di
interessi, gli importi dei versamenti, trimestrali.
É bene precisare che tale esonero comprende altresì i
versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia
elettrica e simili e all’esercizio di impianti di lampade votive
(articolo 73, comma 1, lettera e), mentre non riguarda gli
esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di
autotrazione (articolo 74, comma 4, secondo periodo).
Marco Levis
Marco Malvicini
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