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IL SOLE –24 ORE – Mercoledì 22 Settembre 1993 – N. 259 – PAGINA 21
Norme e tributi

Concorsi a premio in cura dimagrante

Rimasti invariati i criteri di deducibilità delle spese di pubblicità (articolo 74, comma 2, del Testo unico), il disegno di legge di accompagnamento alla Finanziaria '94 si è concentrato sulle operazioni e i concorsi a premio (articolo 73, comma 3, dello stesso Testo unico), apportando l'ennesima modifica.
In origine tali fattispecie erano regolamentate dall'articolo 13 del Dpr 598)73 in base al quale, nella determinazione del reddito imponibile delle società di capitali e degli enti commerciali con sede nel territorio dello Stato, gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio erano deducibili, per ciascun periodo d'imposta, in misura non superiore al 50% del valore degli impegni assunti nel periodo stesso, a condizione che gli stessi fossero iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione.
L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi doveva essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituivano sopravvenienze attive o passive.
L'ammontare dei fondi non ancora utilizzato al termine del quarto esercizio successivo a quello di formazione concorreva a formare il reddito del periodo.
Un primo cambiamento della normativa è avvenuto per effetto dell'articolo 40 del Dpr 897/80, il quale, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 dicembre 1980, innalzava dal 50% al 70% la misura degli accantonamenti

deducibili. In seguito, l'articolo 73 del Dpr 917/86, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1987, estendeva la disciplina a tutte le imprese, gestite sia in forma individuale, sia in forma societaria, eliminando la diversità di trattamento prima esistente, che privilegiava senza motivo le società di capitali e gli enti commerciali.
Infine, l'articolo 30, comma 5, lettera h), del disegno di legge di accompagnamento alla Finanziaria '94, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della stessa, ha previsto:

  • la riduzione dal 70% al 30% della misura massima degli accantonamenti derivanti dalle operazioni a premio, effettuati a fronte degli impegni assunti nell'esercizio;

  • la limitazione da quattro a tre esercizi dell'arco temporale in cui i relativi fondi possono rimanere inutilizzati in bilancio, prima di concorrere alla formazione del reddito imponibile.

Per quanto concerne i concorsi a premio. la nuova normativa ha previsto la sola riduzione da quattro a tre anni della permanenza dei fondi in contabilità, mentre ha lasciato inalterata al 70% l'aliquota di deducibilità degli oneri corrispondenti.
La nuova disposizione non riguarda, ovviamente, le imprese minori che non abbiano optato per la tenuta della contabilità ordinaria (articolo 79 del Testo unico), per le quali non è prevista alcuna deduzione a titolo di accantonamento.

Marco Levis
Marco Malvicini

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