Rimasti invariati i criteri di deducibilità delle
spese di pubblicità (articolo 74, comma 2, del Testo unico), il
disegno di legge di accompagnamento alla Finanziaria '94 si è
concentrato sulle operazioni e i concorsi a premio (articolo 73,
comma 3, dello stesso Testo unico), apportando l'ennesima modifica.
In origine tali fattispecie erano regolamentate dall'articolo 13 del
Dpr 598)73 in base al quale, nella determinazione del reddito
imponibile delle società di capitali e degli enti commerciali con
sede nel territorio dello Stato, gli accantonamenti a fronte degli
oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio erano deducibili,
per ciascun periodo d'imposta, in misura non superiore al 50% del
valore degli impegni assunti nel periodo stesso, a condizione che
gli stessi fossero iscritti in appositi fondi del passivo distinti
per esercizio di formazione.
L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi
doveva essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla
base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali
differenze rispetto a tale valore costituivano sopravvenienze attive
o passive.
L'ammontare dei fondi non ancora utilizzato al termine del quarto
esercizio successivo a quello di formazione concorreva a formare il
reddito del periodo.
Un primo cambiamento della normativa è avvenuto per effetto
dell'articolo 40 del Dpr 897/80, il quale, con decorrenza dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30
dicembre 1980, innalzava dal 50% al 70% la misura degli
accantonamenti
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deducibili. In seguito, l'articolo 73 del Dpr
917/86, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 1987, estendeva la disciplina a
tutte le imprese, gestite sia in forma individuale, sia in forma
societaria, eliminando la diversità di trattamento prima esistente,
che privilegiava senza motivo le società di capitali e gli enti
commerciali.
Infine, l'articolo 30, comma 5, lettera h), del disegno di
legge di accompagnamento alla Finanziaria '94, con decorrenza dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
stessa, ha previsto:
la
riduzione dal 70% al 30% della misura massima degli
accantonamenti derivanti dalle operazioni a premio, effettuati a
fronte degli impegni assunti nell'esercizio;
la
limitazione da quattro a tre esercizi dell'arco temporale in cui i
relativi fondi possono rimanere inutilizzati in bilancio, prima di
concorrere alla formazione del reddito imponibile.
Per quanto concerne i concorsi a premio. la nuova
normativa ha previsto la sola riduzione da quattro a tre anni della
permanenza dei fondi in contabilità, mentre ha lasciato inalterata
al 70% l'aliquota di deducibilità degli oneri corrispondenti.
La nuova disposizione non riguarda, ovviamente, le imprese minori
che non abbiano optato per la tenuta della contabilità ordinaria
(articolo 79 del Testo unico), per le quali non è prevista alcuna
deduzione a titolo di accantonamento.
Marco Levis
Marco Malvicini |