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PAGINA 14 – Venerdì 28 Maggio 1993 – N. 144 – IL SOLE –24 ORE
Norme e tributi

Il rinvio del conto fiscale porta incertezze nel 740

Il cosiddetto "conto fiscale", la cui utilizzazione doveva essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo era previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall'articolo 78 comma 27 e seguenti, ella legge 30 dicembre 991, n. 413.
In base alle disposizioni ritenute in tale norma, su questi conti avrebbero dovuto essere registrati i versamenti e i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto.
I conti fiscali dovevano essere tenuti presso i concessionari del Servizio riscossione tributi, i quali avrebbero provveduto alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, dovute anche in qualità di sostituto di imposta, versate direttamente dai contribuenti o conseguenti a iscrizioni a ruolo.
Gli stessi concessionari, in qualità di gestori dei conti fiscali, erano autorizzati a erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti in base alle norme vigenti, se pur entro certi limiti e a determinate condizioni. A esempio, un rimborso poteva essere erogato senza prestazione di specifiche garanzie soltanto ove l'importo non risultasse superiore al 10% dei versamenti complessivi eseguiti sul conto nei due anni precedenti la data della richiesta, esclusi quelli conseguenti a iscrizioni a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati.
Per consentire all’amministrazione finanziaria di predisporre la disciplina per l'utilizzazione dei conti fiscali, nonché di provvedere all'integrazione dei sistemi informativi, in modo da permettere agli uffici di conoscere la situazione corrente della riscossione dei tributi, l'articolo 62, decreto legge 513/ 1992, reiterato, da ultimo, con il decreto legge 131/1993, ha disposto il differimento al 1° gennaio 1994 del termine per l'attivazione dei conti fiscali. Tenuto conto che i lavori di organizzazione e di preparazione del nuovo istituto, per evidenti ragioni di carattere tecnico, procedono a rilento, non è da escludersi un'ulteriore proroga di un anno, che farebbe slittare al 1° gennaio 1995 il termine di entrata in funzione dei conti fiscali (tale nuova data, fra l'altro, verrebbe a coincidere con l'inizio della seconda fase della riforma del Servizio di riscossione dei tributi, con l'assetto definitivo degli ambiti e dei concessionari a essi preposti).
In base a quanto disposto dalla legge 413/1991, l'erogazione dei rimborsi delle imposte da parte dei concessionari dovrebbe essere effettuata entro 60 giorni, sulla base di specifica richiesta sottoscritta dal contribuente e attestante il diritto al rimborso, ovvero di apposita comunicazione dell'ufficio competente. Nel caso delle imposte dirette, appare ovvio che il diritto al rimborso si concretizza nella specifica richiesta effettuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
In vista della prossima scadenza di fine giugno, sarebbe pertanto opportuno che l'amministrazione finanziaria chiarisse definitivamente i tempi previsti per l'entrata in vigore dei conti fiscali. Sono infatti numerosi i contribuenti che, in caso di ulteriore slittamento al 1° gennaio 1995, potrebbero decidere, in sede di dichiarazione, di computare gli importi risultanti a credito in diminuzione delle imposte dovute per il periodo di imposta successivo, rinviando la richiesta di rimborso alla dichiarazione dei redditi 1993.

Marco Levis
Marco Malvicini

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