Il cosiddetto
"conto fiscale", la cui utilizzazione doveva essere
obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa
o di lavoro autonomo era previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1993,
dall'articolo 78 comma 27 e seguenti, ella legge 30 dicembre 991, n.
413.
In base alle disposizioni ritenute in tale norma, su questi conti
avrebbero dovuto essere registrati i versamenti e i rimborsi
relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto.
I conti fiscali dovevano essere tenuti presso i concessionari del
Servizio riscossione tributi, i quali avrebbero provveduto alla
riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi, dovute anche in qualità di sostituto di imposta, versate
direttamente dai contribuenti o conseguenti a iscrizioni a ruolo.
Gli stessi concessionari, in qualità di gestori dei conti fiscali,
erano autorizzati a erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti in
base alle norme vigenti, se pur entro certi limiti e a determinate
condizioni. A esempio, un rimborso poteva essere erogato senza
prestazione di specifiche garanzie soltanto ove l'importo non
risultasse superiore al 10% dei versamenti complessivi eseguiti sul
conto nei due anni precedenti la data della richiesta, esclusi
quelli conseguenti a iscrizioni a ruolo, al netto dei rimborsi già
erogati.
Per consentire all’amministrazione finanziaria di predisporre la
disciplina per l'utilizzazione dei conti fiscali, nonché di
provvedere all'integrazione dei sistemi informativi, in modo da
permettere agli uffici di conoscere la situazione corrente della
riscossione dei tributi, l'articolo 62, decreto legge 513/ 1992,
reiterato, da ultimo, con il decreto legge 131/1993, ha disposto il
differimento al 1° gennaio 1994 del termine per l'attivazione dei
conti fiscali. Tenuto conto che i lavori di organizzazione e di
preparazione del nuovo istituto, per evidenti ragioni di carattere
tecnico, procedono a rilento, non è da escludersi un'ulteriore
proroga di un anno, che farebbe slittare al 1° gennaio 1995 il
termine di entrata in funzione dei conti fiscali (tale nuova data,
fra l'altro, verrebbe a coincidere con l'inizio della seconda fase
della riforma del Servizio di riscossione dei tributi, con l'assetto
definitivo degli ambiti e dei concessionari a essi preposti).
In base a quanto disposto dalla legge 413/1991, l'erogazione dei
rimborsi delle imposte da parte dei concessionari dovrebbe essere
effettuata entro 60 giorni, sulla base di specifica richiesta
sottoscritta dal contribuente e attestante il diritto al rimborso,
ovvero di apposita comunicazione dell'ufficio competente. Nel caso
delle imposte dirette, appare ovvio che il diritto al rimborso si
concretizza nella specifica richiesta effettuata dal contribuente in
sede di dichiarazione dei redditi.
In vista della prossima scadenza di fine giugno, sarebbe pertanto
opportuno che l'amministrazione finanziaria chiarisse
definitivamente i tempi previsti per l'entrata in vigore dei conti
fiscali. Sono infatti numerosi i contribuenti che, in caso di
ulteriore slittamento al 1° gennaio 1995, potrebbero decidere, in
sede di dichiarazione, di computare gli importi risultanti a credito
in diminuzione delle imposte dovute per il periodo di imposta
successivo, rinviando la richiesta di rimborso alla dichiarazione
dei redditi 1993.
Marco Levis
Marco Malvicini |