L'articolo 7, comma 3, dello
schema di decreto legge presentato all'esame del Consiglio dei
ministri, prevede che, in caso di irregolarità nella compilazione
dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui ai Dpr
627/78, non si applichi la relativa pena pecuniaria qualora il
trasgressore versi all’ufficio Iva competente una somma pari a
1/50 del massimo della pena pecuniaria, entro i 60 giorni successivi
alla data della consegna o notifica del verbale di constatazione. La
riduzione della sanzione si applica a condizione che:
-
sia
comunque possibile identificare leparti;
-
la
natura, la qualità e la quantità, indicata
in cifre o in lettere, dei beni
trasportati risultino corrispondenti a quelle riscontrate in sede di
controllo. La norma reca due novità sostanziali:
1) la definizione della pena pecuniaria prevista per le
violazioni formali, da attuarsi mediante il versamento all'ufficio
Iva competente a titolo di oblazione appare modificata sia per
quanto riguarda la quota (da 1/6 a 1/50 della pena pecuniaria
massima), sia per ciò che concerne il riferimento temporale (da 30
a 60 giorni dalla data della notifica del processo verbale);
2)l'obbligo di indicare le quantità dei beni trasportati in
lettere oltre che in cifre, introdotto dall'articolo 12, comma 14,
della legge 413/91 e in vigore dal 27 settembre 1992, risulta
praticamente superato in quanto è ammessa chiaramente la
possibilità di effettuare l'indicazione in uno qualsiasi dei due
modi. Per quanto riguarda l'attuazione pratica. delle nuove norme
sarà opportuno, a suo tempo, chiarire la portata dei successivi
articoli 9 e 10, precisando in particolare se la nuova procedura
potrà essere applicata alle violazioni constatate e ai processi
verbali notificati nel regime attuale ma per i quali, al momento di
entrata in vigore del decreto, non saranno ancora scaduti i termini
per la definizione agevolata. A questo proposito è bene ricordare
che la notifica dei processi verbali di constatazione può avvenire
anche alcuni mesi dopo l'elevazione degli stessi. In mancanza di
tale precisazione la prevista semplificazione degli adempimenti
condurrebbe alla loro complicazione e a un prevedibile ampliamento
del contenzioso tributario.
Marco Levis
Marco Malvicini |