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PAGINA 18 – Venerdì 13 Maggio 1994 –N. 127 – IL SOLE –24 ORE
Norme e tributi

Enti non commerciali: entro il 31 la richiesta di proroga per il «770»

L’articolo 9, comma 4, del Dpr 600/73 stabiliva che i sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovevano presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1° e il 30 aprile di ogni anno.
Il successivo comma 5 dello stesso articolo prevedeva che, su richiesta motivata da presentarsi entro il 31 gennaio, il ministero delle Finanze poteva consentire agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 2, lettera c), del Dpr 598/73 (ora articolo 87, comma 1, lett. c), Dpr 917/86), una proroga del termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta non superiore a trenta giorni.
A modificare il disposto del comma 4 interveniva l'articolo 62 del Dl 331/93, convertito dalla legge 427/93, il quale fissava il nuovo periodo per la presentazione della dichiarazione fra il 1° e il 30 settembre di ogni anno.
In seguito a tale modifica, il ministero emanava la risoluzione n. III-5-0530 del 30 ottobre 1993, con la quale precisava che la notevole dilatazione del termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta aveva abrogato tacitamente l'articolo 9, comma 5, del Dpr 600/73, per cui non potevano più essere accolte le richieste di dilazione.
Secondo il ministero non appariva infatti giuridicamente e praticamente ammissibile una richiesta di proroga per sopravvenuta difficoltà riferita a una data che precedeva di otto mesi il termine utile per presentare la dichiarazione.
Peraltro, ciò che a nostro avviso pareva giuridicamente inammissibile non era tanto l'intervallo di tempo fra le due scadenze, bensì l'abrogazione di una norma di legge disposta da una risoluzione ministeriale.
Ricordiamo in proposito che nei confronti delle leggi tributarie trova applicazione l'articolo 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile, il quale prevede che «le leggi non possono essere abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore».
A coordinare le scadenze è ora intervento l'articolo 1, comma 1, punto 5, lettera 1), n. 2, del decreto, legge 6 dicembre 1993 n. 503 reiterato, da ultimo, nel Dl 222/94 il quale, considerato il nuovo termine per la presentazione delle dichiarazioni, ha posticipato anche la scadenza per le istanze di proroga, portandola dal 31 gennaio al 31 maggio.

Pertanto, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, entro il prossimo 31 maggio possono inoltrare le richieste di proroga delle dichiarazioni dei sostituti di imposta relative al 1993.

Marco Levis
Marco Malvicini

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