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Venerdì 13 Maggio 1994 –N. 127 – IL
SOLE –24 ORE
Norme e tributi
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Enti non commerciali: entro il 31 la richiesta di
proroga per il «770»
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L’articolo 9, comma 4, del Dpr
600/73 stabiliva che i sostituti di imposta, anche se soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovevano
presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1° e
il 30 aprile di ogni anno.
Il successivo comma 5 dello stesso articolo prevedeva che, su
richiesta motivata da presentarsi entro il 31 gennaio, il ministero
delle Finanze poteva consentire agli enti pubblici e privati di cui
all'articolo 2, lettera c), del Dpr 598/73 (ora articolo 87, comma
1, lett. c), Dpr 917/86), una proroga del termine di presentazione
della dichiarazione dei sostituti di imposta non superiore a trenta
giorni.
A modificare il disposto del comma 4 interveniva l'articolo 62 del
Dl 331/93, convertito dalla legge 427/93, il quale fissava il nuovo
periodo per la presentazione della dichiarazione fra il 1° e il 30
settembre di ogni anno.
In seguito a tale modifica, il ministero emanava la risoluzione n.
III-5-0530 del 30 ottobre 1993, con la quale precisava che la
notevole dilatazione del termine di presentazione della
dichiarazione dei sostituti di imposta aveva abrogato tacitamente
l'articolo 9, comma 5, del Dpr 600/73, per cui non potevano più
essere accolte le richieste di dilazione.
Secondo il ministero non appariva infatti giuridicamente e
praticamente ammissibile una richiesta di proroga per sopravvenuta
difficoltà riferita a una data che precedeva di otto mesi il
termine utile per presentare la dichiarazione.
Peraltro, ciò che a nostro avviso pareva giuridicamente
inammissibile non era tanto l'intervallo di tempo fra le due
scadenze, bensì l'abrogazione di una norma di legge disposta da una
risoluzione ministeriale.
Ricordiamo in proposito che nei confronti delle leggi tributarie
trova applicazione l'articolo 15 delle disposizioni preliminari al
Codice civile, il quale prevede che «le leggi non possono essere
abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del
legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le
precedenti, o perché la nuova legge regola l'intera materia già
regolata dalla legge anteriore».
A coordinare le scadenze è ora intervento l'articolo 1, comma 1,
punto 5, lettera 1), n. 2, del decreto, legge 6 dicembre 1993 n. 503
reiterato, da ultimo, nel Dl 222/94 il quale, considerato il nuovo
termine per la presentazione delle dichiarazioni, ha posticipato
anche la scadenza per le istanze di proroga, portandola dal 31
gennaio al 31 maggio.
Pertanto, gli enti pubblici e privati diversi dalle società,
residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, entro
il prossimo 31 maggio possono inoltrare le richieste di proroga
delle dichiarazioni dei sostituti di imposta relative al 1993.
Marco Levis
Marco Malvicini |
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