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Mercoledì 16 Febbraio 1994 –N. 45 – IL
SOLE –24 ORE
Norme e tributi
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Dalla Comunità ’93 la soluzione a un problema
di bilancio
Per le riassicurazioni ammessi
i conti transitori |
Un aspetto essenziale del
contratto di riassicurazione è rappresentato dal rapporto
fiduciario che esiste fra società cedente e società
riassicuratrice.
Quest'ultima non viene infatti a conoscenza del dettaglio degli
affari relativi a tutti i rischi che la società cedente ha immesso
in un certo trattato, ma si ritrova a poter disporre di due soli
tipi di informazioni, che le vengono forniti proprio dalla società
cedente: gli estratti conto periodici, trimestrali o semestrali, che
riportano i premi, i sinistri, le spese sinistri e le commissioni;
le riserve tecniche relative ai rischi ceduti.
Tenuto conto di quanto sopra, accade normalmente che, al momento
della chiusura del bilancio, la società riassicuratrice non abbia
ancora ricevuto, dalle imprese cedenti, tutti i dati relativi ai
trattati di accettazione e si ritrovi pertanto nell’impossibilità
di determinare il risultato economico degli stessi. In tale
situazione, le disposizioni legislative per la redazione dei bilanci
assicurativi Dpr 14 dicembre 1978 istitutivo dei modelli di bilancio
e Dm 13 aprile 1982 istitutivo del piano dei conti obbligatorio -
consentono alle compagnie di rinviare all’esercizio successivo
anche i componenti di reddito già noti (quelli risultanti dagli
estratti conto già pervenuti), iscrivendo tali partite in conti
patrimoniali attivi e passivi denominati "conti transitori da
riassicurazione", che diventano quindi ininfluenti per il conto
economico dell'esercizio considerato.
Bisogna considerare inoltre che le compagnie sottoscrivono coperture
a protezione dei propri portafogli e retrocedono trattati,
singolarmente o congiuntamente con altri in pools di retrocessione.
I conti correnti relativi a tali coperture e retrocessioni possono
essere redatti solo nel momento in cui i conti relativi a tutti i
trattati di accettazione siano stati definitivamente chiusi. Di
conseguenza, qualora si adottasse un metodo di contabilizzazione
diverso da quello visto sopra, nel bilancio di un certo esercizio
verrebbero registrati i dati di accettazione relativi a quello
stesso esercizio, mentre i dati di retrocessione verrebbero
l'operato degli organi di accertamento non ha tenuto conto
dell'orientamento ministeriale sopra illustrato. La cessazione
definitiva della materia del contendere dovrebbe venire finalmente,
dall’approvazione della legge comunitaria '93 (si veda «Il
Sole-24 Ore» del 10 febbraio). L'articolo 20 della legge fissa
infatti i principi e i criteri direttivi ai quali dovrà essere
informata l’attuazione della direttiva del Consiglio 91/674/Cee
del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e consolidati delle
imprese assicuratrici.
In particolare, il comma 1, lett. d), n. 7, dello stesso articolo
precisa che «si dovrà garantire la salvaguardia dell'integrità
patrimoniale e della stabilità dell'impresa o ente assicurativo,
anche mediante la previsione di criteri di valutazione improntati a
particolare prudenza, procedendo tra l’altro a prevedere l’applicazione
dei secondo dei metodi indicati all’articolo 61 della direttiva
qualora, per la natura del ramo e del tipo di assicurazione, nel
momento della redazione del bilancio, le informazioni sui premi e
sui sinistri siano insufficienti per permettete una valutazione
accurata e una rappresentazione completa».
Ora, il secondo dei metodi indicati dall'articolo 61 della direttiva
91/674 trova fondamento proprio nel concetto di "conto
transitorio", in quanto prevede che le cifre indicate nella
globalità del conto tecnico o in talune sue voci si riferiscano a
un anno che precede in tutto o in parte l’esercizio finanziario.
Marco Levis
Marco Malvicini |
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