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PAGINA 16 – Mercoledì 16 Febbraio 1994 –N. 45 – IL SOLE –24 ORE
Norme e tributi

Dalla Comunità ’93 la soluzione a un problema di bilancio

Per le riassicurazioni ammessi i conti transitori

Un aspetto essenziale del contratto di riassicurazione è rappresentato dal rapporto fiduciario che esiste fra società cedente e società riassicuratrice.
Quest'ultima non viene infatti a conoscenza del dettaglio degli affari relativi a tutti i rischi che la società cedente ha immesso in un certo trattato, ma si ritrova a poter disporre di due soli tipi di informazioni, che le vengono forniti proprio dalla società cedente: gli estratti conto periodici, trimestrali o semestrali, che riportano i premi, i sinistri, le spese sinistri e le commissioni; le riserve tecniche relative ai rischi ceduti.
Tenuto conto di quanto sopra, accade normalmente che, al momento della chiusura del bilancio, la società riassicuratrice non abbia ancora ricevuto, dalle imprese cedenti, tutti i dati relativi ai trattati di accettazione e si ritrovi pertanto nell’impossibilità di determinare il risultato economico degli stessi. In tale situazione, le disposizioni legislative per la redazione dei bilanci assicurativi Dpr 14 dicembre 1978 istitutivo dei modelli di bilancio e Dm 13 aprile 1982 istitutivo del piano dei conti obbligatorio - consentono alle compagnie di rinviare all’esercizio successivo anche i componenti di reddito già noti (quelli risultanti dagli estratti conto già pervenuti), iscrivendo tali partite in conti patrimoniali attivi e passivi denominati "conti transitori da riassicurazione", che diventano quindi ininfluenti per il conto economico dell'esercizio considerato.

Bisogna considerare inoltre che le compagnie sottoscrivono coperture a protezione dei propri portafogli e retrocedono trattati, singolarmente o congiuntamente con altri in pools di retrocessione. I conti correnti relativi a tali coperture e retrocessioni possono essere redatti solo nel momento in cui i conti relativi a tutti i trattati di accettazione siano stati definitivamente chiusi. Di conseguenza, qualora si adottasse un metodo di contabilizzazione diverso da quello visto sopra, nel bilancio di un certo esercizio verrebbero registrati i dati di accettazione relativi a quello stesso esercizio, mentre i dati di retrocessione verrebbero l'operato degli organi di accertamento non ha tenuto conto dell'orientamento ministeriale sopra illustrato. La cessazione definitiva della materia del contendere dovrebbe venire finalmente, dall’approvazione della legge comunitaria '93 (si veda «Il Sole-24 Ore» del 10 febbraio). L'articolo 20 della legge fissa infatti i principi e i criteri direttivi ai quali dovrà essere informata l’attuazione della direttiva del Consiglio 91/674/Cee del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese assicuratrici.

In particolare, il comma 1, lett. d), n. 7, dello stesso articolo precisa che «si dovrà garantire la salvaguardia dell'integrità patrimoniale e della stabilità dell'impresa o ente assicurativo, anche mediante la previsione di criteri di valutazione improntati a particolare prudenza, procedendo tra l’altro a prevedere l’applicazione dei secondo dei metodi indicati all’articolo 61 della direttiva qualora, per la natura del ramo e del tipo di assicurazione, nel momento della redazione del bilancio, le informazioni sui premi e sui sinistri siano insufficienti per permettete una valutazione accurata e una rappresentazione completa».
Ora, il secondo dei metodi indicati dall'articolo 61 della direttiva 91/674 trova fondamento proprio nel concetto di "conto transitorio", in quanto prevede che le cifre indicate nella globalità del conto tecnico o in talune sue voci si riferiscano a un anno che precede in tutto o in parte l’esercizio finanziario.

Marco Levis
Marco Malvicini

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