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IL SOLE –24 ORE – Mercoledì 26 Gennaio 1994 – N. 24 – PAGINA 17
Norme e tributi

Le richieste di rimborso Irpef ’92 tradite dal decollo del conto fiscale

La data di entrata in funzione del conto fiscale, la cui utilizzazione è divenuta obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, era originariamente prevista per il 1° gennaio 1993 (articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). Per consentire all'Amministrazione finanziaria di predisporre la disciplina di attuazione e di integrare i sistemi informativi, l'articolo 62, comma 1, lettera e), del decreto legge 513/92 (peraltro mai convertito in legge) aveva stabilito il differimento del termine al 1° gennaio 1994.
Successivamente, tale proroga è stata fissata in maniera definitiva dal decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
In base alle disposizioni originarie della legge 413/91 e al primo schema di regolamento messo a punto dai tecnici del ministero delle Finanze, l'erogazione dei rimborsi da parte dei concessionari doveva avvertire entro 60 giorni dalla richiesta del contribuente attestante il diritto al rimborso, ovvero dalla comunicazione dell'Ufficio competente.
Nel caso dei crediti per imposte dirette che scaturiscono da dichiarazioni annuali, la domanda di rimborso si è sempre concretizzata in sede di dichiarazione.
Di conseguenza, per le dichiarazioni d,ei redditi relative al 1992 numerosi soggetti passivi, in vista dell'apertura dei conti fiscali, hanno preferito richiedere il rimborso degli importi risultanti a credito piuttosto che portarli in diminuzione delle imposte dovute per il periodo successivo.
Tale scelta è stata effettuata nella convinzione di attestare il proprio diritto al rimborso e di ritrovare quindi, alla data del 1° gennaio 1994, un primo importo di segno positivo sul conto fiscale.
Sennonché l'articolo 18, comma 3, del decreto legge 28 dicembre 1993, n. 567, ha stabilito che i concessionari saranno autorizzati a erogare soltanto i rimborsi relativi alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1994.
Ne deriva che gli importi richiesti a rimborso nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 1993 seguiranno la normale procedura in vigore fino al 31 dicembre scorso.
La scelta vista sopra, basata sugli elementi conosciuti al momento di presentazione della dichiarazione, comporta che tali contribuenti si ritrovino ora, indesideratamente, nella veste di finanziatori forzosi dello Stato, a condizioni non propriamente di mercato e per un periodo che, pur dovendo essere limitato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (articolo 36 bis, comma 1, del Dpr 600/73), non permette in realtà di poter contare su un termine certo per l'ottenimento del rimborso.
Al fine di temperare la regola della irrevocabilità della scelta effettuata all'atto della presentazione della dichiarazione annuale, sarebbe auspicabile che, ogni qualvolta il termine previsto per l'esecuzione di un rimborso risulti ampiamente decorso senza che lo stesso sia stato effettuato, venga consentito al contribuente di revocare la scelta operata in sede di dichiarazione, come già avviene, del resto, in materia di imposta sul valore aggiunto (circolari 4 febbraio 1988 n. 11/570210 e 14 gennaio 1993 n. 4/523002).
Così facendo, i crediti per imposte dirette relativi al 1992, richiesti a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ma non ancora rimborsati al 31 dicembre 1994, potrebbero essere riproposti nella prima dichiarazione dei redditi successiva a tale data e usufruire quindi dell’iter più rapido introdotto dalla normativa sul conto fiscale.
Si eviterebbe, in tal modo, di penalizzare ulteriormente quei contributi che hanno esercitato un’opzione sulla base di norme di legge che, successivamente, sono state ridefinite.

Marco Levis
Marco Malvicini

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