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PAGINA 12 – Mercoledì 5 Gennaio 1994 – N. 4 – IL SOLE –24 ORE
Norme e tributi

Fondo rischi: poste leggere senza il peso dei risconti

L’attuale disciplina sulla determinazione del reddito di impresa prevede la possibilità di effettuare accantonamenti, da iscrivere in apposito fondo del passivo, a fronte di eventuali rischi sui crediti che risultino evidenziati nell'attivo del bilancio alla data di chiusura dell'esercizio.
In particolare, l'articolo 71, comma 1, del Dpr 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che:
_ gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi su crediti siano deducibili, in ciascun esercizio, nel limite dello 0,5% dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nell'articolo, 53, comma, 1, dello stesso decreto;
_
la deduzione non sia più consentita qualora il fondo abbia raggiunto il 5% dell'importo dei crediti esistenti alla fine del periodo di imposta.
Per quanto riguarda le aziende e gli istituti di credito, lo stesso primo comma dell'articolo 71 precisa che il limite massimo fissato nella misura dello 0,5% possa essere commisurato soltanto sui crediti derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela; deve trattarsi, in sostanza, di crediti verso clienti derivanti da operazioni di finanziamento già eseguite.
Rimangono, quindi, esclusi dalla base di commisurazione degli accantonamenti deducibili da parte delle aziende e degli istituti di credito tutti gli altri crediti e, fra questi, i crediti verso le banche, i conti e i depositi interbancari, i depositi e i conti presso gli istituti centrali di categoria, i finanziamenti ad altre istituzioni creditizie, i depositi e i conti presso la Banca d'Italia, i depositi presso il Tesoro, presso la Cassa depositi e prestiti, presso le casse di risparmio postali, i conti attivi con l’Ufficio italiano cambi (circolare 23 gennaio 1976 n. 1/9/042 e risoluzione 27 luglio 1976 n. 9/876).
In aggiunta alle limitazioni sopra riportate, la circolare 1° agosto 1987 n. 19/9/015, mutando il precedente orientamento ministeriale (risoluzione 12 marzo 1976 n. 9/197), ha affermato che, nel calcolo del fondo in argomento, non debbano essere inclusi i risconti passivi contabilizzati in relazione agli interessi attivi afferenti a operazioni di finanziamento.
In pratica secondo l'Amministrazione, il credito costituente il rischio, sul quale conteggiare l'accantonamento al relativo fondo, sarebbe rappresentato dal capitale erogato dall'istituto di credito e non ancora rimborsato dal cliente, aumentato dei soli compensi accessori (interessi, provvigioni, ecc.) maturati nell'esercizio e non ancora riscossi.
La presenza di risconti passivi costituiti da interessi attivi particolarmente diffusa nei bilanci degli istituti di credito a medio e lungo termine, in relazione, soprattutto, alle operazioni di sconto collegate alla legge Sabatini.
Ne deriva che, dovendo seguire l'interpretazione ministeriale, le aziende di credito e in particolare gli istituti a medio lungo termine si ritrovano a calcolare l'accantonamento al fondo rischi su un monte crediti sensibilmente inferiore alla loro effettiva esposizione nei confronti dei clienti. A parere di chi scrive, un'interpretazione della norma più corretta sotto il profilo sistematico porterebbe a conclusioni diverse da quella sopra esposta, fatta propria dell'Amministrazione finanziaria.
Infatti, i risconti passivi iscritti nei bilanci delle aziende e degli istituti di credito:
_ adempiono al fine, soltanto economico, di discriminare i redditi di competenza di un esercizio da quelli di competenza degli esercizi successivi;
_ per la loro natura esclusivamente contabile-economica non modificano il rapporto giuridico esistente fra creditore e debitore;
_ non determinano, comunque, una minore esposizione creditoria del soggetto erogante ovvero una rettifica dei suoi crediti iscritti in bilancio, in quanto se un debitore, alla fine dell'esercizio si rendesse insolvente, il credito relativo verrebbe colpito per il suo intero ammontare (importo complessivo delle cambiali portate allo sconto) e non soltanto per il valore attuale scontato, come ritiene invece il ministero con la circolare dianzi richiamata. In funzione della specifica situazione di disagio sopra evidenziata, resa ancora più pesante dal livello delle sofferenze che affliggono il sistema creditizio, sarebbe opportuno che tali soggetti, nella base di commisurazione dell’accantonamento al fondo rischi su crediti, potessero comprendere anche risconti passivi costituiti dagli interessi attivi conseguenti ai finanziamenti erogati.

Marco Levis
Marco Malvicini

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