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Mercoledì 5 Gennaio 1994 N. 4 IL
SOLE 24 ORE
Norme e tributi
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Fondo rischi: poste leggere senza il peso dei
risconti
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Lattuale disciplina sulla determinazione del
reddito di impresa prevede la possibilità di effettuare
accantonamenti, da iscrivere in apposito fondo del passivo, a fronte
di eventuali rischi sui crediti che risultino evidenziati
nell'attivo del bilancio alla data di chiusura dell'esercizio.
In particolare, l'articolo 71, comma 1, del Dpr 22 dicembre 1986 n.
917, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che:
_ gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi su crediti
siano deducibili, in ciascun esercizio, nel limite dello 0,5%
dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio
derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate
nell'articolo, 53, comma, 1, dello stesso decreto;
_ la deduzione non sia più consentita qualora il fondo
abbia raggiunto il 5% dell'importo dei crediti esistenti alla fine
del periodo di imposta.
Per quanto riguarda le aziende e gli istituti di credito, lo stesso
primo comma dell'articolo 71 precisa che il limite massimo fissato
nella misura dello 0,5% possa essere commisurato soltanto sui
crediti derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla
clientela; deve trattarsi, in sostanza, di crediti verso clienti
derivanti da operazioni di finanziamento già eseguite.
Rimangono, quindi, esclusi dalla base di commisurazione degli
accantonamenti deducibili da parte delle aziende e degli istituti di
credito tutti gli altri crediti e, fra questi, i crediti verso le
banche, i conti e i depositi interbancari, i depositi e i conti
presso gli istituti centrali di categoria, i finanziamenti ad altre
istituzioni creditizie, i depositi e i conti presso la Banca
d'Italia, i depositi presso il Tesoro, presso la Cassa depositi e
prestiti, presso le casse di risparmio postali, i conti attivi con lUfficio
italiano cambi (circolare 23 gennaio 1976 n. 1/9/042 e risoluzione
27 luglio 1976 n. 9/876).
In aggiunta alle limitazioni sopra riportate, la circolare 1°
agosto 1987 n. 19/9/015, mutando il precedente orientamento
ministeriale (risoluzione 12 marzo 1976 n. 9/197), ha affermato che,
nel calcolo del fondo in argomento, non debbano essere inclusi i
risconti passivi contabilizzati in relazione agli interessi attivi
afferenti a operazioni di finanziamento.
In pratica secondo l'Amministrazione, il credito costituente il
rischio, sul quale conteggiare l'accantonamento al relativo fondo,
sarebbe rappresentato dal capitale erogato dall'istituto di credito
e non ancora rimborsato dal cliente, aumentato dei soli compensi
accessori (interessi, provvigioni, ecc.) maturati nell'esercizio e
non ancora riscossi.
La presenza di risconti passivi costituiti da interessi attivi
particolarmente diffusa nei bilanci degli istituti di credito a
medio e lungo termine, in relazione, soprattutto, alle operazioni di
sconto collegate alla legge Sabatini.
Ne deriva che, dovendo seguire l'interpretazione ministeriale, le
aziende di credito e in particolare gli istituti a medio lungo
termine si ritrovano a calcolare l'accantonamento al fondo rischi su
un monte crediti sensibilmente inferiore alla loro effettiva
esposizione nei confronti dei clienti. A parere di chi scrive,
un'interpretazione della norma più corretta sotto il profilo
sistematico porterebbe a conclusioni diverse da quella sopra
esposta, fatta propria dell'Amministrazione finanziaria.
Infatti, i risconti passivi iscritti nei bilanci delle aziende e
degli istituti di credito:
_ adempiono al fine, soltanto economico, di discriminare i redditi
di competenza di un esercizio da quelli di competenza degli esercizi
successivi;
_ per la loro natura esclusivamente contabile-economica non
modificano il rapporto giuridico esistente fra creditore e debitore;
_ non determinano, comunque, una minore esposizione creditoria del
soggetto erogante ovvero una rettifica dei suoi crediti iscritti in
bilancio, in quanto se un debitore, alla fine dell'esercizio si
rendesse insolvente, il credito relativo verrebbe colpito per il suo
intero ammontare (importo complessivo delle cambiali portate allo
sconto) e non soltanto per il valore attuale scontato, come ritiene
invece il ministero con la circolare dianzi richiamata. In funzione
della specifica situazione di disagio sopra evidenziata, resa ancora
più pesante dal livello delle sofferenze che affliggono il sistema
creditizio, sarebbe opportuno che tali soggetti, nella base di
commisurazione dellaccantonamento al fondo rischi su crediti,
potessero comprendere anche risconti passivi costituiti dagli
interessi attivi conseguenti ai finanziamenti erogati.
Marco Levis
Marco Malvicini |
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