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Mercoledì 3 Novembre 1993 N. 299 IL
SOLE 24 ORE
Norme e tributi
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La manovra fiscale
Dopo la modifica
degli articoli sulle operazioni esenti
Con larmonizzazione dellIva incerto
il calcolo del pro-rata |
Larticolo 36, comma 9, del
decreto legge n. 331 del 30 agosto 1993, convertito con
modificazioni dalla legge n. 427 del 29 ottobre, ha apportato, fra
le altre, le seguenti variazioni al Dpr n. 633 del 26 ottobre 1972:
Nell'articolo 10, il n. 6 è stato sostituito dal seguente: «le
operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie
nazionali, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e
delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e
successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla
raccolta delle giuocate».
Nell'articolo 19, al quarto comma, prima parte, le parole: «di
quelle indicate ai nn. 6, 10 e 11 dell'articolo 10» sono state
sostituite dalle seguenti: «di quelle indicate al n. 11
dell'articolo 10».
La prima considerazione da fare è che, finalmente, è stato
aggiornato il testo del decreto Iva in quanto, con effetto dal primo
gennaio 1990, il n. 10 dell'articolo 10 era già stato soppresso
dall'articolo 34, comma 3, lettera d), del decreto legge n.
69 del 2 marzo 1989, convertito con modificazioni nella legge 154
del 27 aprile 1989.
La seconda considerazione da fare è che, purtroppo, il testo del
decreto Iva non è stato aggiornato in maniera organica, in quanto
l'attuale formulazione dell'articolo 19, comma 4, seconda parte,
riguardante la determinazione del pro-rata, non si amalgama più con
la prima parte dello stesso comma, rendendo incerta la collocazione
delle operazioni esenti indicate nell'articolo 10, n. 6, del Dpr
633/72.
In passato, nel procedimento di calcolo per ottenere la percentuale
di indetraibilità, tali operazioni non venivano indicate fra quelle
esenti, poste al numeratore del rapporto, ma rimanevano comprese nel
volume d'affari, posto al denominatore. In conseguenza di quanto
sopra, l'Iva sugli acquisti effettuati per compiere dette operazioni
era ammessa in detrazione nella stessa percentuale con la quale esse
concorrevano alla formazione del volume d'affari.
Alla luce delle variazioni introdotte con la manovra fiscale,
sarebbe opportuno un chiarimento ministeriale sul trattamento da
riservare a queste operazioni quando le stesse non formino oggetto
dellattività propria dell'impresa o siano accessorie a
operazioni imponibili, tenuto conto che:
_ la loro esclusione, sia dall'ammontare delle operazioni esenti,
sia dal volume d'affari (al pari delle altre operazioni esenti
indicate ai numeri da 1 a 9
dell'articolo 10), avrebbe la conseguenza di precludere ogni
possibilità di detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e
servizi utilizzati esclusivamente per compiere le operazioni stesse,
sulla base di un presunto criterio di indetraibilità dell'Iva sui
costi afferenti esclusivamente operazioni esenti (Circolare
ministeriale n. 25 del 3 luglio 1989);
_ la loro inclusione, sia nell'ammontare delle operazioni esenti,
sia nel volume d'affari (al pari delle restanti operazioni esenti
indicate nell'articolo 10), avrebbe la conseguenza di consentire la
detrazione dell'imposta sugli acquisti in base al principio del
prorata generale.
Tralasciando il problema che deriva dalla presenza contemporanea,
nel nostro ordinamento, del principio del pro-rata generale e del
criterio basato sulla destinazione dei beni e dei servizi
acquistati, appare comunque chiaro come l'attuale formulazione
dell'articolo 19, comma 4, seconda parte, del Dpr 633/72 non
permetta di individuare l'esatto trattamento che il legislatore ha
inteso riservare alle operazioni esenti indicate nell'articolo 10,
n. 6, qualora le stesse non formino oggetto dell'attività propria
dell'impresa, ovvero quando siano accessorie a operazioni
imponibili.
Marco Levis
Marco Malvicini |
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