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IL SOLE – 24 ORE – Giovedì 28 Ottobre 1993 – N. 293 – PAGINA 17
Norme e tributi

Liquidazione: opportuna per l’Ilor la compensazione delle perdite

Nel nostro ordinamento fiscale la liquidazione volontaria delle imprese è disciplinata dall'articolo 124 del Dpr 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.
Il comma 3 dello stesso articolo prevede che:

_ qualora la liquidazione delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si protragga oltre l'esercizio in cui la stessa ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo periodo di imposta intermedio venga determinato, in via provvisoria, sulla base del rispettivo bilancio, salvo conguaglio in sede di bilancio finale;
_ nel caso in cui la liquidazione si protragga per più di cinque esercizi, compreso quello in cui essa ha avuto inizio, ovvero in caso di mancata presentazione del bilancio finale, i redditi degli esercizi intermedi, determinati in via provvisoria, si considerino definitivi. Per quanto riguarda la determinazione del reddito imponibile degli esercizi intermedi, la relazione ministeriale al Nuovo testo unico delle Imposte sui redditi ha sancito la piena rilevanza delle perdite fiscali, accordando alle società di capitali la possibilità di compensare fra loro i risultati positivi e negativi dichiarati ai fini Irpeg.
In precedenza, la risoluzione ministeriale n. 7/3087 del 18 ottobre 1979 aveva chiarito che, qualora la liquidazione delle società di capitali non si protraesse oltre i cinque esercizi, il conguaglio tra i risultati positivi e negativi dichiarati potesse essere effettuato anche ai fini Ilor, in base al principio dell'unicità di periodo del procedimento liquidatorio, tenuto conto di quanto sopra, sarebbe opportuno:

1)
che venissero estese all'Ilor dovuta nei periodi intermedi della liquidazione le regole sulla compensazione delle perdite di carattere fiscal, che al momento operano soltanto ai tini Irpeg;
2)
che venisse aggiornato in tal senso il modello ministeriale di dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche.
Per quanto riguarda il punto I), l'articolo 27 del Dl 2 marzo 1989 n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989 n. 154, ha introdotto, con decorrenza dall'esercizio in corso all'1 gennaio 1989, l'obbligo di utilizzare le perdite fiscali pregresse nel primo esercizio in cui ciò risulti possibile e, comunque, in misura tale da consentire la compensazione tra l'imposta corrispondente all'imponibile Irpeg, gli acconti versati e le ritenute d'acconto subite nel corso del l'esercizio.
Poiché al momento non è previsto analogo obbligo ai fini Ilor, sarebbe necessario integrare il disposto della legge sopracitata, per evitare inutili contestazioni nella determinazione dell'imponibile dei periodi di imposta relativi alla fase della liquidazione. Per ciò che concerne il punto 2) dovrebbe essere completato il Mod. 760/M, sezione Ilor, con l'inserimento della riga "perdite di periodi di imposta precedenti", che già esiste nella sezione Irpeg, in modo da poter determinare correttamente il reddito imponibile Ilor degli esercizi rientranti nella fase della liquidazione. Così facendo si eviterebbe l'ennesimo problema di attuazione pratica di una disposizione normativa.

Marco Levis
Marco Malvicini

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