IL SOLE 24 ORE
Giovedì 28 Ottobre 1993 N. 293 PAGINA
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Norme e tributi |
Liquidazione: opportuna per lIlor la
compensazione delle perdite
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Nel nostro ordinamento fiscale la
liquidazione volontaria delle imprese è disciplinata dall'articolo
124 del Dpr 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.
Il comma 3 dello stesso articolo prevede che:
_ qualora la liquidazione delle società soggette all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche si protragga oltre l'esercizio in
cui la stessa ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua
frazione di tale esercizio e a ciascun successivo periodo di imposta
intermedio venga determinato, in via provvisoria, sulla base del
rispettivo bilancio, salvo conguaglio in sede di bilancio finale;
_ nel caso in cui la liquidazione si protragga per più di cinque
esercizi, compreso quello in cui essa ha avuto inizio, ovvero in
caso di mancata presentazione del bilancio finale, i redditi degli
esercizi intermedi, determinati in via provvisoria, si considerino
definitivi. Per quanto riguarda la determinazione del reddito
imponibile degli esercizi intermedi, la relazione ministeriale al
Nuovo testo unico delle Imposte sui redditi ha sancito la piena
rilevanza delle perdite fiscali, accordando alle società di
capitali la possibilità di compensare fra loro i risultati positivi
e negativi dichiarati ai fini Irpeg.
In precedenza, la risoluzione ministeriale n. 7/3087 del 18 ottobre
1979 aveva chiarito che, qualora la liquidazione delle società di
capitali non si protraesse oltre i cinque esercizi, il conguaglio
tra i risultati positivi e negativi dichiarati potesse essere
effettuato anche ai fini Ilor, in base al principio dell'unicità di
periodo del procedimento liquidatorio, tenuto conto di quanto sopra,
sarebbe opportuno:
1) che venissero estese all'Ilor dovuta
nei periodi intermedi della liquidazione le regole sulla
compensazione delle perdite di carattere fiscal, che al momento
operano soltanto ai tini Irpeg;
2) che venisse aggiornato in tal senso il
modello ministeriale di dichiarazione dei redditi delle persone
giuridiche.
Per quanto riguarda il punto I), l'articolo 27 del Dl 2 marzo 1989
n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989 n. 154, ha introdotto,
con decorrenza dall'esercizio in corso all'1 gennaio 1989, l'obbligo
di utilizzare le perdite fiscali pregresse nel primo esercizio in
cui ciò risulti possibile e, comunque, in misura tale da consentire
la compensazione tra l'imposta corrispondente all'imponibile Irpeg,
gli acconti versati e le ritenute d'acconto subite nel corso del
l'esercizio.
Poiché al momento non è previsto analogo obbligo ai fini Ilor,
sarebbe necessario integrare il disposto della legge sopracitata,
per evitare inutili contestazioni nella determinazione
dell'imponibile dei periodi di imposta relativi alla fase della
liquidazione. Per ciò che concerne il punto 2) dovrebbe essere
completato il Mod. 760/M, sezione Ilor, con l'inserimento della riga
"perdite di periodi di imposta precedenti", che già
esiste nella sezione Irpeg, in modo da poter determinare
correttamente il reddito imponibile Ilor degli esercizi rientranti
nella fase della liquidazione. Così facendo si eviterebbe
l'ennesimo problema di attuazione pratica di una disposizione
normativa.
Marco Levis
Marco Malvicini |
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