Per le partecipazioni sociali, la possibilità di
rateizzare l'imposizione sulle plusvalenze ai sensi dell'articolo
54, comma 4, del Tuir, non dipende dal requisito del possesso
triennale (come avviene, in via generale, per tutti i beni
patrimoniali), ma dalla loro collocazione fra le immobilizzazioni
nei tre bilanci antecedenti quello in corso alla data del realizzo.
In sostanza, per le immobilizzazioni finanziarie non rilevano le
date di acquisto e di vendita, bensì gli esercizi di acquisizione e
di cessione. Da quanto sopra deriva che non possono essere
rateizzate le plusvalenze relative a partecipazioni possedute per
più di tre anni ma meno di tre esercizi, mentre la rateizzazione
può riguardare partecipazioni possedute per meno di tre anni ma da
almeno tre esercizi.
L'entrata in vigore del D.Lgs 315/94 di attuazione della Direttiva
92/101 Cee, che comprende nel limite del 10% previsto dal Codice
civile per l'acquisto di azioni proprie e di società controllanti
anche le azioni o quote possedute da società controllate (si veda
«II Sole-24 Ore» del 28 maggio 1994), potrebbe creare il
presupposto per un onere fiscale imprevisto in caso di plusvalenze
significative, dovuto all'emergere di una situazione di tassabilità
in un unico esercizio. Infatti il decreto pone dei precisi termini
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temporali per effettuare le prescritte cessioni
delle quote di partecipazione eccedenti i limiti previsti (per
esempio un anno dalla data di acquisto per le azioni o quote delle
società controllate, tre anni dalla data di acquisto qualora le
stesse siano state acquisite a titolo gratuito). Tale eventualità
è tuttavia superata da quanto contenuto nel disposto dell'articolo
100 del Dpr 917/86 e successive modificazioni e integrazioni, che
prevede l'estensione del regime tributario previsto dall'articolo
54, comma 4, alle plusvalenze realizzate con cessioni obbligatorie
di partecipazioni sociali. Rientrano, in particolare, nella
disciplina agevolativa:
le
cessioni di azioni proprie acquistate in violazione di norme di
legge (articolo 2357, comma 4, Codice civile);
le
cessioni di azioni proprie eccedenti il decimo del capitale
sociale, per effetto di acquisti avvenuti a titolo gratuito, per
successione universale o fusione, in occasione di esecuzione
forzata per il soddisfacimento di un credito della società
(articolo 2357 bis, comma 2, Codice civile); le
cessioni di azioni o quote della controllante acquistate,
sottoscritte o possedute in misura eccedente i limiti
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degli
utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio regolarmente approvato (articolo 2359
bis, comma 3, Codice civile);
le
cessioni di partecipazioni reciproche, tra società quotate in
Borsa possedute in misura superiore al 2k (articolo 2359 bis,
comma 3, Codice civile e articolo 5, comma 7, Dl 95/74,
convertito nella legge 216/74, come modificato dall'articolo 7
della legge 281/85).
Come già rilevato dall'Assonime con la
circolare n. 42 del 10 marzo 1994, l'articolo 100 del Tuir risulta
idoneo non soltanto a rendere applicabile il meccanismo di
rateizzazione a componenti non qualificabili come plusvalenze, ma
anche ad assicurare tale possibilità a prescindere da qualsiasi
condizione temporale concernente il periodo di possesso delle
partecipazioni. Pertanto, le plusvalenze derivanti dalle cessioni
di azioni o quote imposte dal Codice civile, comprese quelle
introdotte con il D.Lgs 315/94, possono, a scelta del
contribuente, essere imputate per intero all'esercizio in cui sono
state conseguite, ovvero rateizzate in quote costanti
nell'esercizio stesso e nei quattro successivi, a norma
dell'articolo 54, comma 4, Tuir.
Marco Levis
Marco Malvicini |