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IL SOLE – 24 ORE – Martedì 5 Luglio 1994 – N. 180 – PAGINA 19
Norme e tributi

È possibile lo scaglionamento dell’imposizione sulle plusvalenze

L’esercizio fissa la rateizzazione

Per le partecipazioni sociali, la possibilità di rateizzare l'imposizione sulle plusvalenze ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Tuir, non dipende dal requisito del possesso triennale (come avviene, in via generale, per tutti i beni patrimoniali), ma dalla loro collocazione fra le immobilizzazioni nei tre bilanci antecedenti quello in corso alla data del realizzo. In sostanza, per le immobilizzazioni finanziarie non rilevano le date di acquisto e di vendita, bensì gli esercizi di acquisizione e di cessione. Da quanto sopra deriva che non possono essere rateizzate le plusvalenze relative a partecipazioni possedute per più di tre anni ma meno di tre esercizi, mentre la rateizzazione può riguardare partecipazioni possedute per meno di tre anni ma da almeno tre esercizi.
L'entrata in vigore del D.Lgs 315/94 di attuazione della Direttiva 92/101 Cee, che comprende nel limite del 10% previsto dal Codice civile per l'acquisto di azioni proprie e di società controllanti anche le azioni o quote possedute da società controllate (si veda «II Sole-24 Ore» del 28 maggio 1994), potrebbe creare il presupposto per un onere fiscale imprevisto in caso di plusvalenze significative, dovuto all'emergere di una situazione di tassabilità in un unico esercizio. Infatti il decreto pone dei precisi termini

temporali per effettuare le prescritte cessioni delle quote di partecipazione eccedenti i limiti previsti (per esempio un anno dalla data di acquisto per le azioni o quote delle società controllate, tre anni dalla data di acquisto qualora le stesse siano state acquisite a titolo gratuito). Tale eventualità è tuttavia superata da quanto contenuto nel disposto dell'articolo 100 del Dpr 917/86 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede l'estensione del regime tributario previsto dall'articolo 54, comma 4, alle plusvalenze realizzate con cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali. Rientrano, in particolare, nella disciplina agevolativa:

  • le cessioni di azioni proprie acquistate in violazione di norme di legge (articolo 2357, comma 4, Codice civile);

  • le cessioni di azioni proprie eccedenti il decimo del capitale sociale, per effetto di acquisti avvenuti a titolo gratuito, per successione universale o fusione, in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società (articolo 2357 bis, comma 2, Codice civile); le cessioni di azioni o quote della controllante acquistate, sottoscritte o possedute in misura eccedente i limiti

  • degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato (articolo 2359 bis, comma 3, Codice civile);

  • le cessioni di partecipazioni reciproche, tra società quotate in Borsa possedute in misura superiore al 2k (articolo 2359 bis, comma 3, Codice civile e articolo 5, comma 7, Dl 95/74, convertito nella legge 216/74, come modificato dall'articolo 7 della legge 281/85).

Come già rilevato dall'Assonime con la circolare n. 42 del 10 marzo 1994, l'articolo 100 del Tuir risulta idoneo non soltanto a rendere applicabile il meccanismo di rateizzazione a componenti non qualificabili come plusvalenze, ma anche ad assicurare tale possibilità a prescindere da qualsiasi condizione temporale concernente il periodo di possesso delle partecipazioni. Pertanto, le plusvalenze derivanti dalle cessioni di azioni o quote imposte dal Codice civile, comprese quelle introdotte con il D.Lgs 315/94, possono, a scelta del contribuente, essere imputate per intero all'esercizio in cui sono state conseguite, ovvero rateizzate in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi, a norma dell'articolo 54, comma 4, Tuir.

Marco Levis
Marco Malvicini

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