IL SOLE 24 ORE
Giovedì 5 Maggio 1994 N. 119 PAGINA
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Norme e tributi |
Risarcimenti danni: il bilancio presenta le
imposte differite
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Larticolo 54, comma 4, del Tuir
stabilisce che le plusvalenze concorrono a formare il reddito per
l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate
ovvero, se i beni ceduti sono stati posseduti per un periodo non
inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti
nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la
disposizione si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi
tre bilanci, considerando ceduti per primi i beni acquisiti in data
più recente.
In base all'articolo 55, comma 2, dello stesso decreto, il medesimo
trattamento si applica alle sopravveninenze attive costituite dalle
indennità di cui allarticolo 54, comma 1, lettera b
(risarcimenti danni), conseguite per un ammontare superiore a quello
che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La
scelta del differimento della tassazione va effettuata nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel quale le
plusvalenze attive sono state conseguite, mediante la compilazione
del prospetto previsto dal modello ministeriale.
La rateizzazione può essere eseguita in modo extracontabile,
imputando l'intera plusvalenza attiva al bilancio dell'esercizio in
cui le stesse risultano realizzate, e riducendo in sede di
dichiarazione dei redditi il maggior utile civilistico che ne
deriva.
É bene precisare che, qualora l'operazione venga impostata in via
extra-contabile, deve essere effettuato l'accantonamento al fondo
imposte differite, utilizzando la voce B 2 del passivo dello schema
di stato patrimoniale del bilancio Ue.
Tale impostazione, che nella previgente disciplina veniva spesso
elusa, si fonda sul principio della competenza economica il quale
prevede, in primo luogo, la contrapposizione, nel medesimo
esercizio, di ciascun ricavo con tutti i costi a esso relativi. Dal
fondo imposte differite si attingerà, di volta in volta, l'esatta
quota di competenza di ciascun esercizio successivo, fino al termine
del periodo di rateizzazione. Nel caso in cui, in un esercizio
successivo, dovessero emergere perdite di carattere fiscale e non
fosse quindi dovuta alcuna imposta, la quota del fondo imposte
precostituito relativa a tale esercizio verrebbe trasferita a
sopravvenienza attiva esclusa dalla formazione del reddito
imponibile in quanto già assoggettata a tassazione. Per contro,
qualora la quota del fondo imposte precostituito risultasse
insufficiente (a esempio per un sopravvenuto aumento delle
aliquote), la maggiore imposta dovuta sulla rata di plusvalenza o di
sopravvenienza rispetto all'importo a suo tempo accantonato,
verrebbe imputata a bilancio fra le imposte degli esercizi
precedenti.
Marco Levis
Marco Malvicini |
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