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IL SOLE – 24 ORE – Giovedì 5 Maggio 1994 – N. 119 – PAGINA 17
Norme e tributi

Risarcimenti danni: il bilancio presenta le imposte differite

L’articolo 54, comma 4, del Tuir stabilisce che le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni ceduti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci, considerando ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.

In base all'articolo 55, comma 2, dello stesso decreto, il medesimo trattamento si applica alle sopravveninenze attive costituite dalle indennità di cui all’articolo 54, comma 1, lettera b (risarcimenti danni), conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta del differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel quale le plusvalenze attive sono state conseguite, mediante la compilazione del prospetto previsto dal modello ministeriale.

La rateizzazione può essere eseguita in modo extracontabile, imputando l'intera plusvalenza attiva al bilancio dell'esercizio in cui le stesse risultano realizzate, e riducendo in sede di dichiarazione dei redditi il maggior utile civilistico che ne deriva.
É bene precisare che, qualora l'operazione venga impostata in via extra-contabile, deve essere effettuato l'accantonamento al fondo imposte differite, utilizzando la voce B 2 del passivo dello schema di stato patrimoniale del bilancio Ue.
Tale impostazione, che nella previgente disciplina veniva spesso elusa, si fonda sul principio della competenza economica il quale prevede, in primo luogo, la contrapposizione, nel medesimo esercizio, di ciascun ricavo con tutti i costi a esso relativi. Dal fondo imposte differite si attingerà, di volta in volta, l'esatta quota di competenza di ciascun esercizio successivo, fino al termine del periodo di rateizzazione. Nel caso in cui, in un esercizio successivo, dovessero emergere perdite di carattere fiscale e non fosse quindi dovuta alcuna imposta, la quota del fondo imposte precostituito relativa a tale esercizio verrebbe trasferita a sopravvenienza attiva esclusa dalla formazione del reddito imponibile in quanto già assoggettata a tassazione. Per contro, qualora la quota del fondo imposte precostituito risultasse insufficiente (a esempio per un sopravvenuto aumento delle aliquote), la maggiore imposta dovuta sulla rata di plusvalenza o di sopravvenienza rispetto all'importo a suo tempo accantonato, verrebbe imputata a bilancio fra le imposte degli esercizi precedenti.

Marco Levis
Marco Malvicini

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