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IL SOLE – 24 ORE – Mercoledì 27 Aprile 1994 – N. 112 – PAGINA 19
Norme e tributi

Per i servizi educativi esenzione Iva più ampia ma a rischio di revoca

L’articolo 10 n. 20, del Dpr 26 ottobre 1972 n. 633, prevedeva l'esenzione Iva per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e per quelle didattiche di ogni genere rese da istituti o scuole riconosciuti, comprese le prestazioni relative all'alloggio, il vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da collegi o pensioni annessi o dipendenti.

Con decorrenza dall'1 gennaio 1994 l'articolo 14, comma 8, lett. b, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, ha esteso tale esenzione alle prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici svolte da istituzioni, collegi e pensioni «funzionalmente collegati» a istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche amministrazioni.

Allo stato attuale, la disposizione sopra richiamata non permette di individuare con esattezza l'ambito di applicazione della nuova e più ampia esenzione Iva, poiché non chiarisce quando un'istituzione, collegio o pensione possa considerarsi «funzionalmente collegato» a istituti o scuole riconosciuti.

In questa situazione di incertezza, la maggior parte dei soggetti potenzialmente interessati al provvedimento stanno adottando un comportamento prudenziale e continuano, come per il passato, a considerare imponibili le prestazioni effettuate relative all'alloggio, rapporto, al vitto e alla fornitura di libri e materiale didattici.

Così facendo essi ritengono di non incorrere nelle pesanti sanzioni previste dalla normativa Iva per la mancata applicazione dell’imposta sulle operazione imponibili.

Bisogna considerare, peraltro, come tale comportamento possa rivelarsi meno appropriato di quanto non appaia in prima istanza.

Infatti l’applicazione dell’imposta alle prestazioni sopra indicate influisce direttamente sul calcolo del pro-rata Iva previsto dall’articolo 19, comma 3, del Dpr 633/72, andando a diminuire il numeratore del rapporto, con la conseguente minore in detraibilità dell’Iva sugli acquisti.

Il successivo riconoscimento dell'esenzione porterebbe quindi alla situazione di aver si applicato l'imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, pur essendo le stesse esenti, ma anche di aver detratto l'imposta sugli acquisti in misura superiore a quella spettante.

In pratica, tali soggetti rinunciano all'esenzione in funzione dei dubbi interpretativi, ma si pongono, nei confronti del Fisco, nella condizione di venire comunque sanzionati.

Tenuto conto di quanto sopra, si rende necessario un tempestivo chiarimento ministeriale sul significato da attribuire alla definizione «funzionalmente collegati» introdotta dalla legge 537/93.

Marco Levis
Marco Malvicini

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