Larticolo 10 n. 20, del Dpr 26
ottobre 1972 n. 633, prevedeva l'esenzione Iva per le prestazioni
educative dell'infanzia e della gioventù e per quelle didattiche di
ogni genere rese da istituti o scuole riconosciuti, comprese le
prestazioni relative all'alloggio, il vitto e alla fornitura di
libri e materiali didattici, ancorché fornite da collegi o pensioni
annessi o dipendenti.
Con decorrenza dall'1 gennaio 1994
l'articolo 14, comma 8, lett. b, della legge 24 dicembre 1993 n.
537, ha esteso tale esenzione alle prestazioni relative
all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali
didattici svolte da istituzioni, collegi e pensioni «funzionalmente
collegati» a istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche
amministrazioni.
Allo stato attuale, la
disposizione sopra richiamata non permette di individuare con
esattezza l'ambito di applicazione della nuova e più ampia
esenzione Iva, poiché non chiarisce quando un'istituzione, collegio
o pensione possa considerarsi «funzionalmente collegato» a
istituti o scuole riconosciuti.
In questa situazione di
incertezza, la maggior parte dei soggetti potenzialmente interessati
al provvedimento stanno adottando un comportamento prudenziale e
continuano, come per il passato, a considerare imponibili le
prestazioni effettuate relative all'alloggio, rapporto, al vitto e
alla fornitura di libri e materiale didattici.
Così facendo essi ritengono di
non incorrere nelle pesanti sanzioni previste dalla normativa Iva
per la mancata applicazione dellimposta sulle operazione
imponibili.
Bisogna considerare, peraltro,
come tale comportamento possa rivelarsi meno appropriato di quanto
non appaia in prima istanza.
Infatti lapplicazione dellimposta
alle prestazioni sopra indicate influisce direttamente sul calcolo
del pro-rata Iva previsto dallarticolo 19, comma 3, del Dpr
633/72, andando a diminuire il numeratore del rapporto, con la
conseguente minore in detraibilità dellIva
sugli acquisti.
Il successivo riconoscimento
dell'esenzione porterebbe quindi alla situazione di aver si
applicato l'imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate, pur essendo le stesse esenti, ma anche di aver
detratto l'imposta sugli acquisti in misura superiore a quella
spettante.
In pratica, tali soggetti
rinunciano all'esenzione in funzione dei dubbi interpretativi, ma si
pongono, nei confronti del Fisco, nella condizione di venire
comunque sanzionati.
Tenuto conto di quanto sopra, si
rende necessario un tempestivo chiarimento ministeriale sul
significato da attribuire alla definizione «funzionalmente
collegati» introdotta dalla legge 537/93.