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IL SOLE – 24 ORE – Giovedì 31 Marzo 1994 – N. 86 – PAGINA 21
Norme e tributi

Il nodo della deducibilità degli accantonamenti per crediti esattoriali

Concessionari riscossione in bilico sul fondo rischi

Alla predisposizione dei bilanci 1993 da parte delle società concessionarie del servizio di riscossione tributi sono emerse alcune incertezze per la funzione del fondo rischi su crediti in campo esattoriale.
Va precisato che i crediti verso clienti dei concessionari sono rappresentati da crediti verso gli enti impositori, nei confronti dei quali vengono effettuate le anticipazioni in base al principio del non riscosso per riscosso. Ne consegue che l'eventuale inesigibilità dei crediti verso la clientela iscritti nell'attivo di bilancio delle società esattoriali, non dipende dal grado di solvibilità dei debitori, ma può derivare unicamente da irregolarità commesse dai concessionari nell'espletamento della procedura di riscossione (denunce di morosità emesse fuori termine, mancata notifica di avvisi di mora a supporto della procedura) da rinuncia alla riscossione, causata dall'eccessiva onerosità dell'operazione di recupero in rapporto all'entità del credito.
Se da un punto di vista civilistico appare corretto procedere all’accantonamento di un fondo che tenga conto delle eventualità sopra indicate, dal punto di vista fiscale, considerata la natura dei crediti e dei soggetti debitori, non sembra applicabile la disciplina prevista dall'articolo 71, primo comma, del Dpr 917/86. Infatti, sebbene il computo previsto dalla norma sia stabilito su basi percentuali, secondo un criterio forfettario e indistinto, riferito all'insieme dei crediti iscritti in bilancio, senza riguardo alcuno per il grado di esigibilità di ciascuno di essi, applicando alla fattispecie in esame la disposizione del Tuir si accantonerebbe al fondo rischi su crediti una percentuale dello 0,5% sulle rate anticipate agli enti impositori, in virtù unicamente di una presunzione di errore nelle procedure di riscossione o di una rinunzia volontaria del credito.
Un ragionamento più corretto sotto il profilo sistematico suggerisce di considerare indeducibile l'eventuale accantonamento al fondo rischi su crediti iscritto a bilancio, di riconoscere la deducibilità delle perdite su crediti nell'esercizio in cui le stesse risultino oggettive e documentabili (cfr. articolo 66 del Dpr 917/86) e cioè quando risulti formalizzato il diniego del rimborso ovvero l'omessa presentazione della relativa domanda.
Per quanto riguarda la collocazione dell'eventuale fondo rischi tassato nello schema di bilancio delle società concessionarie, ricordiamo che (circolare Assonime n. 42 del 10 marzo '94) in aggiunta alle rettifiche dirette di voci dell'attivo mediante utilizzo di conti del passivo, l'articolo 20, comma 6, del Decreto legislativo 87/92, ammette la costituzione di fondi nel passivo dello stato patrimoniale, destinti a fronteggiare rischi soltanto eventuali su crediti. Deve trattarsi, come nel caso in esame, di fondi che, pur non avendo un valore rettificativo, tuttavia sono volti a costituire una barriera per fronteggiare possibili perdite.

Marco Levis
Marco Malvicini

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