IL SOLE – 24 ORE –
Giovedì 31 Marzo 1994 – N. 86 – PAGINA
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Norme e tributi |
Il nodo della deducibilità degli accantonamenti
per crediti esattoriali
Concessionari riscossione in
bilico sul fondo rischi |
Alla predisposizione dei bilanci
1993 da parte delle società concessionarie del servizio di
riscossione tributi sono emerse alcune incertezze per la funzione
del fondo rischi su crediti in campo esattoriale.
Va precisato che i crediti verso clienti dei concessionari sono
rappresentati da crediti verso gli enti impositori, nei confronti
dei quali vengono effettuate le anticipazioni in base al principio
del non riscosso per riscosso. Ne consegue che l'eventuale
inesigibilità dei crediti verso la clientela iscritti nell'attivo
di bilancio delle società esattoriali, non dipende dal grado di
solvibilità dei debitori, ma può derivare unicamente da
irregolarità commesse dai concessionari nell'espletamento della
procedura di riscossione (denunce di morosità emesse fuori termine,
mancata notifica di avvisi di mora a supporto della procedura) da
rinuncia alla riscossione, causata dall'eccessiva onerosità
dell'operazione di recupero in rapporto all'entità del credito.
Se da un punto di vista civilistico appare corretto procedere all’accantonamento
di un fondo che tenga conto delle eventualità sopra indicate, dal
punto di vista fiscale, considerata la natura dei crediti e dei
soggetti debitori, non sembra applicabile la disciplina prevista
dall'articolo 71, primo comma, del Dpr 917/86. Infatti, sebbene il
computo previsto dalla norma sia stabilito su basi percentuali,
secondo un criterio forfettario e indistinto, riferito all'insieme
dei crediti iscritti in bilancio, senza riguardo alcuno per il grado
di esigibilità di ciascuno di essi, applicando alla fattispecie in
esame la disposizione del Tuir si accantonerebbe al fondo rischi su
crediti una percentuale dello 0,5% sulle rate anticipate agli enti
impositori, in virtù unicamente di una presunzione di errore nelle
procedure di riscossione o di una rinunzia volontaria del credito.
Un ragionamento più corretto sotto il profilo sistematico
suggerisce di considerare indeducibile l'eventuale accantonamento al
fondo rischi su crediti iscritto a bilancio, di riconoscere la
deducibilità delle perdite su crediti nell'esercizio in cui le
stesse risultino oggettive e documentabili (cfr. articolo 66 del Dpr
917/86) e cioè quando risulti formalizzato il diniego del rimborso
ovvero l'omessa presentazione della relativa domanda.
Per quanto riguarda la collocazione dell'eventuale fondo rischi
tassato nello schema di bilancio delle società concessionarie,
ricordiamo che (circolare Assonime n. 42 del 10 marzo '94) in
aggiunta alle rettifiche dirette di voci dell'attivo mediante
utilizzo di conti del passivo, l'articolo 20, comma 6, del Decreto
legislativo 87/92, ammette la costituzione di fondi nel passivo
dello stato patrimoniale, destinti a fronteggiare rischi soltanto
eventuali su crediti. Deve trattarsi, come nel caso in esame, di
fondi che, pur non avendo un valore rettificativo, tuttavia sono
volti a costituire una barriera per fronteggiare possibili perdite.
Marco Levis
Marco Malvicini |
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