È attesa per l'autunno la seconda
parte della manovra fiscale che sarà varata dal Governo per
fronteggiare il deficit della spesa pubblica, che sembrerebbe
prevedere, fra l'altro, l'emanazione di una nuova Invim
straordinaria.
Provvedimenti di questo tipo non hanno mai sollevato critiche
eccessive da parte dei contribuenti in quanto recepiti come un
acconto di un'imposta comunque dovuta allo scadere di un termine
prefissato.
In effetti, se tali provvedimenti vengono emanati al termine di un
trend rialzista delle quotazioni del mercato immobiliare, l'effetto
composto dell'incremento di valore e del ridotto periodo di
riferimento per l'applicazione dell'imposta, può determinare
risultati impositivi estremamente gravosi. Per meglio comprendere
come ciò possa avvenire bene ripercorrere il meccanismo di calcolo
dell'imposta. L'imponibile su cui applicare l'Invim decennale è
dato dalla differenza tra il valore finale - ossia quello
dell'immobile al compimento del decennio - e il valore iniziale,
vale a dire il valore alla data di acquisto, ovvero quello assunto a
base della precedente tassazione, ovvero ancora il valore
dell'immobile al momento di cessazione dell'utilizzo strumentale.
Una volta calcolato l'imponibile, l'imposta si applica con aliquote
crescenti per scaglioni di incremento, determinati con riguardo al
valore iniziale del bene moltiplicato per il numero degli anni
intercorrenti fra la data di acquisto o di riferimento e la data di
compimento del decennio. Nel primo caso riportato nelle tabelle si
è ottenuta un'imposta di 20 milioni di lire, commisurata a un
intervallo di 10 anni e a un incremento imponibile di 350 milioni.
Nel secondo caso si è ottenuta un'imposta di 24 milioni,
commisurata a un intervallo di 2 anni e a un incremento imponibile
di 230 milioni.
É pertanto evidente come a un minore incremento imponibile può
corrispondere un maggior onere fiscale, in quanto l'imposta dovuta
funzione non soltanto di detto incremento, ma anche dell'intervallo
di tempo in cui esso è maturato.
Più precisamente:
L’entità dell’imposta
dipenderà, di volta in volta, dall'ampiezza delle variazioni di
entrambe le variabili, congiuntamente considerate, ciascuna
valutata con il suo peso.
Il fine ultimo dell'Invim decennale - come si evince dalla
relazione allo schema di decreto delegato concernente essere
l'istituzione dell'Invim - era quello di fare incamerare
all'Erario l'imposta ordinaria con un certo anticipo rispetto al
verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 2 del Dpr
643/72.
Se con l'Invim straordinaria l'Erario intende anticipare la
riscossione del tributo decennale previsto dall'articolo 3 del
decreto, sarebbe allora necessario prevedere che l'imposta versata
in tale occasione rappresenti un acconto di quella che sarà
dovuta allo scadere del decennio, anziché determinare una nuova
decorrenza del periodo di riferimento. A tal data dovrà pertanto
essere effettuato un calcolo definitivo e l’imposta già versata
con la tassazione straordinaria dovrebbe poter essere dedotta da
quella che risulterà dovuta.
Se il legislatore invece riproporrà la formulazione già
impiegata nella legge n. 131 del 26 aprile 1983, concernente la
stessa fattispecie tributaria oggetto delle precedenti
considerazioni, ne conseguirà un prelievo fiscale addizionale in
alcun modo riconducibile allo schema originario della legge
istitutiva dell’Invim.
Marco Levis
Marco Malvinci |