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PAGINA 20 – Giovedì 16 Aprile 1992 – N. 105 – IL SOLE –24 ORE
Norme e tributi

Circa 40mila miliardi congelati dalla condizione debitoria del Fisco

Crediti tributari, smobilizzo con il visto di conformità 

Fra le molteplici sofferenze creditizie che affliggono il sistema economico nazionale si distinguono per entità e inadeguata remunerazione finanziaria più di 40mila miliardi di crediti per imposte dirette e relativi interessi vantati a vario titolo da imprese, lavoratori autonomi e privati cittadini.
Tale monte crediti rappresenta una notevole privazione di liquidità per il sistema impresa in quanto, essendo il debitore l'Erario, le somme dovute sono rese ingiustificatamente indisponibili per gli obiettivi di spesa o investimento precipui dell'attività aziendale.

Il sistema si ritrova infatti nella condizione di finanziatore forzoso dello Stato, a condizioni non propriamente di mercato, e per un periodo che, pur dovendo essere limitato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (articolo 36-bis, 1° comma, Dpr 600/73), non permette in realtà di poter contare su una scadenza certa per l'ottenimento del rimborso.
Allo stato attuale non si ,può ragionevolmente sperare in un significativo miglioramento delle procedure tributarie che regolano tale materia, pur in presenza di numerosi esempi di Paesi europei dove i tempi di rimborso dei crediti di imposta non arrivano a superare il trimestre.
Poiché la possibilità di recuperare i crediti d'imposta attraverso il "conto fiscale" recentemente concepito è limitata al 10% dei versamenti eseguiti dai contribuenti e pur essendo stata approvata in extremis, dopo numerosi rinvii, la norma di legge che prevede, anche oltre il 1992, la possibilità di compensare i debiti e i crediti fra differenti tributi diretti (la cosiddetta compensazione orizzontale), la concreta possibilità di trasformare in tempi brevi in liquidità i crediti d'imposta, soprattutto se pregressi, è legata alla loro cessione con l'accollo dei relativi oneri finanziari.
E’ evidente che, per realizzare tale ipotesi, è necessario che il soggetto creditore goda in proprio dei presupposti di affidabilità che purtroppo, nella fattispecie, difettano al debitore.
Risulta infatti difficile immaginare controparti disposte a smobilizzare tale tipologia di crediti basandosi unicamente sulle risultanze dei documenti fiscali unilateralmente redatti dai contribuenti.
A questo riguardo si potrebbe far ricorso alla certificazione dei bilanci e delle relative risultanze fiscali da parte delle società regolarmente autorizzate allo svolgimento di quest'attività, contribuendo, fra l'altro, a estendere il ricorso a questa pratica ancora non sufficientemente diffusa in Italia.
Per ciò che concerne i soggetti d'imposta non tenuti alla redazione del bilancio, si potrebbe raggiungere lo stesso obiettivo di "certificazione" attraverso il visto di conformità previsto dalla Finanziaria 1992 e riservato alla categoria dei futuri revisori contabili.
Un'importante operazione di smobilizzo di crediti d'imposta è stata recentemente messa in atto dall'Eni (vedi «Il Sole-24 Ore» del 18 dicembre 1991), negoziando una cessione del credito prosoluto, a valore nominale e condizioni di tasso variabili, della durata di cinque anni rinegoziabile alla scadenza.
É auspicabile che questo tipo di operazioni possano acquisire un'adeguata diffusione, consentendo alle aziende di ripristinare il proprio capitale circolante, esigenza rafforzata dalla riduzione al 9% del tasso d'interesse sui crediti d'imposta, operata dall'articolo 7, 4° comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Finanziaria 1988).
Il ricorso a tali operazioni di smobilizzo potrà, fra l'altro, costituire un incentivo a una migliore condotta tributaria dei contribuenti e a una maggiore trasparenza dei dati di bilancio.
Non necessariamente tali operazioni dovranno essere realizzate con controparti rappresentate da istituzioni creditizie, ma potranno altresì coinvolgere soggetti collegati o terzi anche privati, con l'unico vincolo di rispettare le formalità prescritte dall'articolo 69 del regio decreto 2440/ 1923, il quale prevede che la cessione dei crediti tributari debba avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata e sia notificata formalmente agli enti interessati.

 

Marco Levis
Marco Malvicini

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