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Giovedì 16 Aprile 1992 N. 105 IL
SOLE 24 ORE
Norme e tributi
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Circa 40mila miliardi congelati dalla condizione debitoria del Fisco
Crediti tributari, smobilizzo con il visto di
conformità |
Fra le molteplici sofferenze
creditizie che affliggono il sistema economico nazionale si
distinguono per entità e inadeguata remunerazione finanziaria più
di 40mila miliardi di crediti per imposte dirette e relativi
interessi vantati a vario titolo da imprese, lavoratori autonomi e
privati cittadini.
Tale monte crediti rappresenta una notevole privazione di liquidità
per il sistema impresa in quanto, essendo il debitore l'Erario, le
somme dovute sono rese ingiustificatamente indisponibili per gli
obiettivi di spesa o investimento precipui dell'attività aziendale.
Il sistema si ritrova infatti nella condizione di finanziatore
forzoso dello Stato, a condizioni non propriamente di mercato, e per
un periodo che, pur dovendo essere limitato al 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi
(articolo 36-bis, 1° comma, Dpr 600/73), non permette in realtà di
poter contare su una scadenza certa per l'ottenimento del rimborso.
Allo stato attuale non si ,può ragionevolmente sperare in un
significativo miglioramento delle procedure tributarie che regolano
tale materia, pur in presenza di numerosi esempi di Paesi europei
dove i tempi di rimborso dei crediti di imposta non arrivano a
superare il trimestre.
Poiché la possibilità di recuperare i crediti d'imposta attraverso
il "conto fiscale" recentemente concepito è limitata al
10% dei versamenti eseguiti dai contribuenti e pur essendo stata
approvata in extremis, dopo numerosi rinvii, la norma di legge che
prevede, anche oltre il 1992, la possibilità di compensare i debiti
e i crediti fra differenti tributi diretti (la cosiddetta
compensazione orizzontale), la concreta possibilità di trasformare
in tempi brevi in liquidità i crediti d'imposta, soprattutto se
pregressi, è legata alla loro cessione con l'accollo dei relativi
oneri finanziari.
E evidente che, per realizzare tale ipotesi, è necessario che il
soggetto creditore goda in proprio dei presupposti di affidabilità
che purtroppo, nella fattispecie, difettano al debitore.
Risulta infatti difficile immaginare controparti disposte a
smobilizzare tale tipologia di crediti basandosi unicamente sulle
risultanze dei documenti fiscali unilateralmente redatti dai
contribuenti.
A questo riguardo si potrebbe far ricorso alla certificazione dei
bilanci e delle relative risultanze fiscali da parte delle società
regolarmente autorizzate allo svolgimento di quest'attività,
contribuendo, fra l'altro, a estendere il ricorso a questa pratica
ancora non sufficientemente diffusa in Italia.
Per ciò che concerne i soggetti d'imposta non tenuti alla redazione
del bilancio, si potrebbe raggiungere lo stesso obiettivo di
"certificazione" attraverso il visto di conformità
previsto dalla Finanziaria 1992 e riservato alla categoria dei
futuri revisori contabili.
Un'importante operazione di smobilizzo di crediti d'imposta è stata
recentemente messa in atto dall'Eni (vedi «Il Sole-24 Ore» del 18
dicembre 1991), negoziando una cessione del credito prosoluto, a
valore nominale e condizioni di tasso variabili, della durata di
cinque anni rinegoziabile alla scadenza.
É auspicabile che questo tipo di operazioni possano acquisire
un'adeguata diffusione, consentendo alle aziende di ripristinare il
proprio capitale circolante, esigenza rafforzata dalla riduzione al
9% del tasso d'interesse sui crediti d'imposta, operata
dall'articolo 7, 4° comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67
(Finanziaria 1988).
Il ricorso a tali operazioni di smobilizzo potrà, fra l'altro,
costituire un incentivo a una migliore condotta tributaria dei
contribuenti e a una maggiore trasparenza dei dati di bilancio.
Non necessariamente tali operazioni dovranno essere realizzate con
controparti rappresentate da istituzioni creditizie, ma potranno
altresì coinvolgere soggetti collegati o terzi anche privati, con
l'unico vincolo di rispettare le formalità prescritte dall'articolo
69 del regio decreto 2440/ 1923, il quale prevede che la cessione
dei crediti tributari debba avvenire per atto pubblico o scrittura
privata autenticata e sia notificata formalmente agli enti
interessati.
Marco Levis
Marco Malvicini |
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