Il principio della competenza economica è
determinante nella formazione dei bilanci delle società di
riassicurazione. Un aspetto essenziale del contratto di
riassicurazione è rappresentato dal rapporto fiduciario tra
società cedente e società riassicuratrice, dal momento che
quest'ultima non viene a conoscenza del dettaglio degli affari
relativi a tutti i rischi che la società cedente ha immesso in un
certo trattato. La società riassicuratrice si ritrova pertanto a
poter disporre di due soli tipi di informazioni, che le vengono
comunicate dalla società cedente: gli estratti conto periodici,
trimestrali o semestrali, espressi m lire italiane, i quali
riportano i premi, i sinistri, le spese sinistri e le commissioni;
le riserve tecniche relative ai rischi ceduti. Accade normalmente
che, alla data di chiusura del proprio esercizio, la società
riassicuratrice non disponga delle informazioni necessarie per
determinare il risultato economico di un certo trattato. In tale
situazione, le disposizioni legislative per la redazione del
bilancio delle imprese di assicurazione (Dpr 14 dicembre 1978 e
decreto ministeriale 13 aprile 1982) consentono di rinviare
all'esercizio successivo anche i componenti di reddito già noti
(quelli risultanti dagli estratti conto periodici già pervenuti),
iscrivendo tali partite in conti patrimoniali attivi e passivi,
detti conti "transitori da riassicurazione", che diventano
quindi ininfluenti per il conto economico dell'esercizio
considerato.
Se non è pervenuto anche soltanto un rendiconto periodico, oppure
l'indisponibilità anche soltanto di una parte delle riserve
tecniche, renderebbero infatti impossibile l'esatta determinazione
dei premi e dei sinistri di competenza dell'esercizio e,
conseguentemente, la formazione di un conto economico completo e
omogeneo.
Va ricordato che il principio della competenza economica prevede, in
primo luogo, la contrapposizione, nel medesimo esercizio, di ciascun
ricavo con tutti i costi ad esso relativi.
Questo a nostro parere, sarebbe il vero significato del termine
"obiettivo" - riferito alla determinabilità dei
componenti
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reddittuali - introdotto dall'articolo 75 del Dpr
917/1986 in sostituzione del termine "oggettivo"
precedentemente contenuto nell'articolo 74 del Dpr 597/1973. Tale
sistema di contabilizzazione suscitò in passato non poche
perplessità per l'impatto sulla determinazione del reddito
imponibile.
A far luce sulla questione è intervenuta la circolare del ministero
delle Finanze 9 dicembre 1986, n. 39, la quale ha stabilito che il
rinvio all'esercizio successivo della contabilizzazione dei dati
riguardanti la riassicurazione risponde alle caratteristiche
gestionali di tali imprese, ritenendo che detto rinvio sia
"giustificato dalla inesistenza del requisito della oggettiva
determinabilità dei componenti reddituali afferenti all'attività
della riassicurazione".
Tali direttive tecniche dovrebbero essere vincolanti per tutti gli
organi amministrati, con la conseguenza che se un funzionario non le
osservasse nella propria azione amministrativa, il suo atto potrebbe
essere effetto da eccesso di potere.
Sono trascorsi più di cinque anni dalla data di emissione della
circolare e tuttavia continuano a manifestarsi numerosi casi in cui
l'operato degli organi di accertamento non tiene conto di tale
situazione, generando un contenzioso che obbliga le società di
riassicurazione a lunghi e costosi procedimenti. Questo
atteggiamento paradossale in quanto impegna importanti risorse
dall'amministrazione finanziaria in questioni formali di
interpretazione, che sicuramente non possono ottenere il risultato
di combattere sacche di evasione, ne di recuperare maggiori redditi
imponibili.
Non si comprende come questo miope atteggiamento possa conciliarsi,
con l'improrogabile esigenza di riforma del sistema impositivo e
quale credibilità e prospettive di sviluppo potrà avere uno
strumento come il "diritto di interpello", il quale
prevede che l'amministrazione finanziaria fornisca al contribuente
preventive indicazioni attuative, dato che, al momento, non è in
grado di fornirle neppure a se stessa.
Marco Levis
Marco Malvicini |