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PAGINA 22 – Giovedì 21 Maggio 1992 –N. 138 – IL SOLE –24 ORE
Norme e tributi

Riassicurazioni: il Fisco elude la circolare sui conti transitori

Il principio della competenza economica è determinante nella formazione dei bilanci delle società di riassicurazione. Un aspetto essenziale del contratto di riassicurazione è rappresentato dal rapporto fiduciario tra società cedente e società riassicuratrice, dal momento che quest'ultima non viene a conoscenza del dettaglio degli affari relativi a tutti i rischi che la società cedente ha immesso in un certo trattato. La società riassicuratrice si ritrova pertanto a poter disporre di due soli tipi di informazioni, che le vengono comunicate dalla società cedente: gli estratti conto periodici, trimestrali o semestrali, espressi m lire italiane, i quali riportano i premi, i sinistri, le spese sinistri e le commissioni; le riserve tecniche relative ai rischi ceduti. Accade normalmente che, alla data di chiusura del proprio esercizio, la società riassicuratrice non disponga delle informazioni necessarie per determinare il risultato economico di un certo trattato. In tale situazione, le disposizioni legislative per la redazione del bilancio delle imprese di assicurazione (Dpr 14 dicembre 1978 e decreto ministeriale 13 aprile 1982) consentono di rinviare all'esercizio successivo anche i componenti di reddito già noti (quelli risultanti dagli estratti conto periodici già pervenuti), iscrivendo tali partite in conti patrimoniali attivi e passivi, detti conti "transitori da riassicurazione", che diventano quindi ininfluenti per il conto economico dell'esercizio considerato.
Se non è pervenuto anche soltanto un rendiconto periodico, oppure l'indisponibilità anche soltanto di una parte delle riserve tecniche, renderebbero infatti impossibile l'esatta determinazione dei premi e dei sinistri di competenza dell'esercizio e, conseguentemente, la formazione di un conto economico completo e omogeneo.
Va ricordato che il principio della competenza economica prevede, in primo luogo, la contrapposizione, nel medesimo esercizio, di ciascun ricavo con tutti i costi ad esso relativi.
Questo a nostro parere, sarebbe il vero significato del termine "obiettivo" - riferito alla determinabilità dei componenti

reddittuali - introdotto dall'articolo 75 del Dpr 917/1986 in sostituzione del termine "oggettivo" precedentemente contenuto nell'articolo 74 del Dpr 597/1973. Tale sistema di contabilizzazione suscitò in passato non poche perplessità per l'impatto sulla determinazione del reddito imponibile.
A far luce sulla questione è intervenuta la circolare del ministero delle Finanze 9 dicembre 1986, n. 39, la quale ha stabilito che il rinvio all'esercizio successivo della contabilizzazione dei dati riguardanti la riassicurazione risponde alle caratteristiche gestionali di tali imprese, ritenendo che detto rinvio sia "giustificato dalla inesistenza del requisito della oggettiva determinabilità dei componenti reddituali afferenti all'attività della riassicurazione".
Tali direttive tecniche dovrebbero essere vincolanti per tutti gli organi amministrati, con la conseguenza che se un funzionario non le osservasse nella propria azione amministrativa, il suo atto potrebbe essere effetto da eccesso di potere.
Sono trascorsi più di cinque anni dalla data di emissione della circolare e tuttavia continuano a manifestarsi numerosi casi in cui l'operato degli organi di accertamento non tiene conto di tale situazione, generando un contenzioso che obbliga le società di riassicurazione a lunghi e costosi procedimenti. Questo atteggiamento paradossale in quanto impegna importanti risorse dall'amministrazione finanziaria in questioni formali di interpretazione, che sicuramente non possono ottenere il risultato di combattere sacche di evasione, ne di recuperare maggiori redditi imponibili.
Non si comprende come questo miope atteggiamento possa conciliarsi, con l'improrogabile esigenza di riforma del sistema impositivo e quale credibilità e prospettive di sviluppo potrà avere uno strumento come il "diritto di interpello", il quale prevede che l'amministrazione finanziaria fornisca al contribuente preventive indicazioni attuative, dato che, al momento, non è in grado di fornirle neppure a se stessa.

Marco Levis
Marco Malvicini

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