Nel bilancio delle società di riscossione dei
tributi trovano applicazione le disposizioni del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 che ha dato attuazione alle
direttive comunitarie relative ai bilanci degli enti creditizi e
finanziari, nonché il provvedimento 31 luglio 1992, n. 103 della
Banca d'Italia.
Nel Bollettino di Vigilanza n. 10/95 l'Istituto di emissione ha
svolto alcune considerazioni sulle modalità di rappresentazione
in bilancio delle operazioni connesse con la riscossione dei ruoli
con obbligo per i quali vale il principio del «non riscosso come
riscosso».
Secondo tale principio, sancito dall'articolo 32, comma 3, del Dpr
43/88 istitutivo del Servizio riscossione tributi, il
concessionario incaricato dell'incasso dei ruoli con obbligo e
tenuto a versare all'ente impositore le somme iscritte, ancorché
non siano state riscosse dai contribuenti entro le scadenze
dovute.
Con riferimento a quanto sopra la Banca d'Italia ha ritenuto che
vadano indicati nella nota integrativa, in un'apposita sezione
della parte B (informazioni sullo stato patrimoniale) l'ammontare
dei ruoli a scadere non ancora pagati dai contribuenti; gli
eventuali ulteriori elementi utili a illustrare l'andamento
complessivo del servizio di incasso svolto dal concessionario
|
(ammontare degli incarichi ricevuti
nell'esercizio, dei ruoli incassati eccetera); il criterio seguito
per determinare l'ammontare degli impegni indicati nella voce «20
– Impegni» dello stato patrimoniale.
Nello schema di stato patrimoniale andranno fatti confluire:
nella
voce «40 - Crediti verso la clientela», gli importi erogati
agli enti impositori a titolo di anticipazione sui ruoli
scaduti non onorati dai contribuenti;
nella
voce «30 - Debiti verso la clientela», i debiti relativi alle
rate di imposta incassate e non ancora riversate agli enti
impositori;
nella
voce «20 - Impegni», l'ammontare delle anticipazioni che si
ritiene dovranno essere effettuate in relazione all'obbligo di
versare agli enti impositori l'ammontare non riscosso dei ruoli
non ancora scaduti.
Nel caso in cui i crediti e i debiti
verso la clientela siano di importo rilevante, le società
concessionarie potranno avvalersi della facoltà di accendere
due nuove voci nello schema di stato patrimoniale, da
denominare, a esempio, «45 - Crediti per anticipi erogati a
enti impositori» e «35 - Debiti verso enti impositori».
Marco Levis |