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PAGINA 20 – Martedì 16 Gennaio 1996 – N. 15 – IL SOLE –24 ORE
Norme e tributi

Esattorie, le regole della Banca d’Italia sui ruoli in bilancio

Nel bilancio delle società di riscossione dei tributi trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 che ha dato attuazione alle direttive comunitarie relative ai bilanci degli enti creditizi e finanziari, nonché il provvedimento 31 luglio 1992, n. 103 della Banca d'Italia.
Nel Bollettino di Vigilanza n. 10/95 l'Istituto di emissione ha svolto alcune considerazioni sulle modalità di rappresentazione in bilancio delle operazioni connesse con la riscossione dei ruoli con obbligo per i quali vale il principio del «non riscosso come riscosso».
Secondo tale principio, sancito dall'articolo 32, comma 3, del Dpr 43/88 istitutivo del Servizio riscossione tributi, il concessionario incaricato dell'incasso dei ruoli con obbligo e tenuto a versare all'ente impositore le somme iscritte, ancorché non siano state riscosse dai contribuenti entro le scadenze dovute.
Con riferimento a quanto sopra la Banca d'Italia ha ritenuto che vadano indicati nella nota integrativa, in un'apposita sezione della parte B (informazioni sullo stato patrimoniale) l'ammontare dei ruoli a scadere non ancora pagati dai contribuenti; gli eventuali ulteriori elementi utili a illustrare l'andamento complessivo del servizio di incasso svolto dal concessionario

(ammontare degli incarichi ricevuti nell'esercizio, dei ruoli incassati eccetera); il criterio seguito per determinare l'ammontare degli impegni indicati nella voce «20 – Impegni» dello stato patrimoniale.
Nello schema di stato patrimoniale andranno fatti confluire:

  • nella voce «40 - Crediti verso la clientela», gli importi erogati agli enti impositori a titolo di anticipazione sui ruoli scaduti non onorati dai contribuenti;

  • nella voce «30 - Debiti verso la clientela», i debiti relativi alle rate di imposta incassate e non ancora riversate agli enti impositori;

  • nella voce «20 - Impegni», l'ammontare delle anticipazioni che si ritiene dovranno essere effettuate in relazione all'obbligo di versare agli enti impositori l'ammontare non riscosso dei ruoli non ancora scaduti.
    Nel caso in cui
    i crediti e i debiti verso la clientela siano di importo rilevante, le società concessionarie potranno avvalersi della facoltà di accendere due nuove voci nello schema di stato patrimoniale, da denominare, a esempio, «45 - Crediti per anticipi erogati a enti impositori» e «35 - Debiti verso enti impositori».

Marco Levis

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