PAGINA 20
Mercoledì 10 Febbraio 1993 N. 40 IL
SOLE 24 ORE
Norme e tributi
|
Società di leasing «spie» del Fisco per
certificare la fornitura dei beni
|
Fra i numerosi strumenti
finanziari di ordine anglosassone introdotti nel corso degli
ultimi trent'anni nella prassi commerciale del nostro paese, il
leasing finanziario risulta essere uno dei più diffusi e, al
tempo stesso, dei meno regolamentati dal punto di vista giuridico.
Per definire il leasing finanziario, si deve fare ancora
riferimento alla legge 2 magio 1976 n. 183, recante una disciplina
di intervento straordinario nel Mezzogiorno, il cui articolo 17
così recita: «Per operazioni di locazione finanziaria si
intendono le di locazione di beni mobili e immobili ,acquistati
o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del
conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà di questultimo
di divenire proprietario dei beni locati al termine della
locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito».
Lemanazione di unadeguata disciplina
organica del contratto di leasing (sul tipo di quella adottata per
il factoring dalla legge 55/91), è ormai divenuta un esigenza
pressante, anche per i rilievi di natura fiscale che vengono
sollevati dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei
soggetti che svolgono tale attività.
Una delle più comuni contestazioni alle società di leasing da
parte dell'Amministrazione finanziaria, riguarda il recupero a
tassazione, quale plusvalenza iscritta in bilancio ai sensi dellarticolo
54 del Dpr 917/86, del costo sostenuto per l'acquisto di beni
strumentali concessi in leasing, rivelatisi inesistenti. Per
meglio comprendere i motivi che sono alla base delle differenti
interpretazioni fra società di leasing e Amministrazione, è
opportuno esaminare la natura e gli effetti giuridici del leasing.
L'operazione tipo coinvolge tre parti: le società di leasing, il
venditore-fornitore e l'utilizzatore.
La finalità del contratto non è mai diretta allo «scambio» di
un bene, bensì al finanziamento dell'utilizzatore da parte della
società di leasing, affinché il primo possa ottenere la
disponibilità del bene oggetto dell'operazione.
La stessa Corte di Cassazione, sezione 1° Civile, con sentenza n.
3023 del 6 maggio 1986, ha affermato che la «causa della
locazione finanziaria non consente nellacquisto della
proprietà di un bene con una particolare agevolazione nel
pagamento del prezzo, bensì in un finanziamento per lacquisto
della disponibilità immediata di quel bene e, solo eventualmente,
della proprietà di esso, con limpegno dellutilizzatore di
rimborsare ratealmente la somma anticipata dal finanziatore,
maggiorata degli interessi e della remunerazione del capitale per
il rischio delloperazione».
Pertanto, il compito della società di leasing è soltanto quello
di finanziarie il passaggio del bene dal venditore-fornitore allutilizzatore.
A dimostrazione di quanto appena asserito è sufficiente
constatare come, in generale, la società di leasing intervenga
nelloperazione quando già esiste laccordo tra il
venditore-fornitore e lutilizzatore.
È quindi comprensibile come la società di leasing si
disinteressi di come e quando avvenga leffettiva fornitura del
bene; la consegna è un problema che non le compete.
Del resto, la responsabilità della società di leasing per la
consegna del bene viene espressamente esclusa nei contratti tipici
e la dottrina e la giurisprudenza prevalenti in materia hanno
decretato la piena validità ed efficacia di tale manleva.
Obbligare le società di leasing a verificare l'effettiva consegna
di tutti i beni concessi in locazione, renderebbe oltremodo
complesso e oneroso lo svolgimento dell'attività.
Alla luce delle considerazioni esposte, sarebbe auspicabile che
l'orientamento dell'Amministrazione si posizionasse sulla linea
vista sopra, per non costringere le società di leasing a lunghi e
costosi procedimenti di difesa.
Prima di sviluppare anche in Italia forme più complesse di
locazione finanziaria (ex leasing azionario), si dovrebbe pertanto
definire una disciplina organica e generalmente riconosciuta
relativa alle tipologie contrattuali più semplici, comprese le
clausole che esonerano il concedente da ogni tipo di
responsabilità per leffettiva consegna del bene.
Marco Levis
Marco Malvicini |
|