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PAGINA 20 – Mercoledì 10 Febbraio 1993 – N. 40 – IL SOLE –24 ORE
Norme e tributi

Società di leasing «spie» del Fisco per certificare la fornitura dei beni

Fra i numerosi strumenti finanziari di ordine anglosassone introdotti nel corso degli ultimi trent'anni nella prassi commerciale del nostro paese, il leasing finanziario risulta essere uno dei più diffusi e, al tempo stesso, dei meno regolamentati dal punto di vista giuridico.
Per definire il leasing finanziario, si deve fare ancora riferimento alla legge 2 magio 1976 n. 183, recante una disciplina di intervento straordinario nel Mezzogiorno, il cui articolo 17 così recita: «Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le di locazione di beni mobili e immobili
,acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà di quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito».
L’emanazione di un’adeguata
disciplina organica del contratto di leasing (sul tipo di quella adottata per il factoring dalla legge 55/91), è ormai divenuta un esigenza pressante, anche per i rilievi di natura fiscale che vengono sollevati dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che svolgono tale attività.
Una delle più comuni contestazioni alle società di leasing da parte dell'Amministrazione finanziaria, riguarda il recupero a tassazione, quale plusvalenza iscritta in bilancio ai sensi dell’articolo 54 del Dpr 917/86, del costo sostenuto per l'acquisto di beni strumentali concessi in leasing, rivelatisi inesistenti. Per meglio comprendere i motivi che sono alla base delle differenti interpretazioni fra società di leasing e Amministrazione, è opportuno esaminare la natura e gli effetti giuridici del leasing.
L'operazione tipo coinvolge tre parti: le società di leasing, il venditore-fornitore e l'utilizzatore.
La finalità del contratto non è mai diretta allo «scambio» di un bene, bensì al finanziamento dell'utilizzatore da parte della società di leasing, affinché il primo possa ottenere la disponibilità del bene oggetto dell'operazione.
La stessa Corte di Cassazione, sezione 1° Civile, con sentenza n. 3023 del 6 maggio 1986, ha affermato che la «causa della locazione finanziaria non consente nell’acquisto della proprietà di un bene con una particolare agevolazione nel pagamento del prezzo, bensì in un finanziamento per l’acquisto della disponibilità immediata di quel bene e, solo eventualmente, della proprietà di esso, con l’impegno dell’utilizzatore di rimborsare ratealmente la somma anticipata dal finanziatore, maggiorata degli interessi e della remunerazione del capitale per il rischio dell’operazione».
Pertanto, il compito della società di leasing è soltanto quello di finanziarie il passaggio del bene dal venditore-fornitore all’utilizzatore.
A dimostrazione di quanto appena asserito è sufficiente constatare come, in generale, la società di leasing intervenga nell’operazione quando già esiste l’accordo tra il venditore-fornitore e l’utilizzatore.
È quindi comprensibile come la società di leasing si disinteressi di come e quando avvenga l’effettiva fornitura del bene; la consegna è un problema che non le compete.
Del resto, la responsabilità della società di leasing per la consegna del bene viene espressamente esclusa nei contratti tipici e la dottrina e la giurisprudenza prevalenti in materia hanno decretato la piena validità ed efficacia di tale manleva.
Obbligare le società di leasing a verificare l'effettiva consegna di tutti i beni concessi in locazione, renderebbe oltremodo complesso e oneroso lo svolgimento dell'attività.
Alla luce delle considerazioni esposte, sarebbe auspicabile che l'orientamento dell'Amministrazione si posizionasse sulla linea vista sopra, per non costringere le società di leasing a lunghi e costosi procedimenti di difesa.
Prima di sviluppare anche in Italia forme più complesse di locazione finanziaria (ex leasing azionario), si dovrebbe pertanto definire una disciplina organica e generalmente riconosciuta relativa alle tipologie contrattuali più semplici, comprese le clausole che esonerano il concedente da ogni tipo di responsabilità per l’effettiva consegna del bene.

Marco Levis
Marco Malvicini

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