IL SOLE 24 ORE
Mercoledì 3 Marzo 1993 N. 61 PAGINA
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Norme e
tributi |
Sui bilanci delle nuove esattorie pesa
lincertezza dei conguagli 92
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Larticolo 14, comma 2, del
decreto legge 16/ 1993, tuttora in fase di conversione in legge,
prevede l'erogazione di «contributi in conto esercizio» a favore
dei concessionari del Servizio di riscossione dei tributi e dei
comissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione,
nei confronti dei quali siano stati accertati equilibri di
gestione tali da compromettere il regolare svolgimento del
servizio.
Come per gli esercizi passati, tali contributi aspetteranno nei
limiti delle residue disponibilità di bilancio esistenti al 31
dicembre sul capitolo 6910 dello stato di previsione del ministero
delle Finanze e non potranno, in ogni caso, essere di importo
superiore alla differenza fra le spese di gestione riferite
all'esercizio 1992 e la
somma costituita dall'importo delle commissioni, dei compensi, dei
rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti.
Il comma 3 dello stesso articolo precisa che i parametri (in
percentuale e in misura fissa) sulla base dei quali calcolare
l'ammontare del contributo spettante a ciascun concessionario,
verranno determinati con decreto del ministro delle Finanze da
emanarsi entro il 31 marzo 1993.
Il comma 4 stabilisce che tale contributo verrà attribuito con
decreti del ministro delle Finanze da emanarsi entro il 31maggio
1993.
Poiché, come si è visto, l'ipotesi di un ristoro delle perdite
delle società esattoriali appare condizionata dalla conversione
in legge di tre norme successive, collegate fra loro, rischiamo di
assistere, come negli anni passati, a un pericoloso valzer di
decreti reiterati, decaduti e riproposti con numerose
modifiche, anche
sostanziali. Il problema investe un settore importante per il
funzionamento della macchina statale.
Allo stato attuale le società esattoriali si ritrovano pertanto a
predisporre il loro bilancio in un clima di incertezza:
non
possono inserire l'importo del ristoro nel bilancio relativo
all'esercizio 1992, in quanto lo stesso non risulta certo, né
tantomeno determinato nel suo ammontare;
non
possono, d'altra parte, ignorare una voce di tale entità (
1.000 miliardi nel 1991), pena la convocazione «senza indugio»
delle assemblee straordinarie ai sensi degli articoli 2446 e
2447 del Codice civile.
Rimane l'alternativa del rinvio
dell'approvazione del bilancio previsto dall'articolo 2364 del
Codice civile. Peraltro tenuto conto ché il 90% dei concessionari
del Servizio di riscossione dei tributi è rappresentato da
istituti di credito e da società per azioni controllate da
questi, si può facilmente intuire il disagio di una tale scelta
ai fini dell'esatta imputazione dei conti nei rispettivi bilanci
consolidati, che sono in avanzata fase di formazione.
In attesa della revisione generale dei compensi sarebbe
auspicabile l'emanazione di una norma che prevedesse per il 1992
un ristoro certo sia nell'an, sia nel quantum, calcolato tenendo
conto dei parametri previsti a suo tempo per la determinazione del
contributo relativo all'esercizio 1991. L'eventuale conguaglio che
deve essere previsto a favore dei concessionari per l'esercizio
1992 potrebbe invece essere demandato a un decreto successivo.
Marco Levis
Marco Malvicini |
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