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IL SOLE – 24 ORE – Mercoledì 3 Marzo 1993 – N. 61 – PAGINA 23
Norme e tributi

Sui bilanci delle nuove esattorie pesa l’incertezza dei conguagli ‘92

L’articolo 14, comma 2, del decreto legge 16/ 1993, tuttora in fase di conversione in legge, prevede l'erogazione di «contributi in conto esercizio» a favore dei concessionari del Servizio di riscossione dei tributi e dei comissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, nei confronti dei quali siano stati accertati equilibri di gestione tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio.
Come per gli esercizi passati, tali contributi aspetteranno nei limiti delle residue disponibilità di bilancio esistenti al 31 dicembre sul capitolo 6910 dello stato di previsione del ministero delle Finanze e non potranno, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza fra le spese di gestione riferite
all'esercizio 1992 e la somma costituita dall'importo delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti.
Il comma 3 dello stesso articolo precisa che i parametri (in percentuale e in misura fissa) sulla base dei quali calcolare l'ammontare del contributo spettante a ciascun concessionario, verranno determinati con decreto del ministro delle Finanze da emanarsi entro il 31 marzo 1993.
Il comma 4 stabilisce che tale contributo verrà attribuito con decreti del ministro delle Finanze da emanarsi entro il 31maggio 1993.
Poiché, come si è visto, l'ipotesi di un ristoro delle perdite delle società esattoriali appare condizionata dalla conversione in legge di tre norme successive, collegate fra loro, rischiamo di assistere, come negli anni passati, a un pericoloso valzer di decreti reiterati, decaduti e riproposti con numerose
modifiche, anche sostanziali. Il problema investe un settore importante per il funzionamento della macchina statale.
Allo stato attuale le società esattoriali si ritrovano pertanto a predisporre il loro bilancio in un clima di incertezza:

  • non possono inserire l'importo del ristoro nel bilancio relativo all'esercizio 1992, in quanto lo stesso non risulta certo, né tantomeno determinato nel suo ammontare;

  • non possono, d'altra parte, ignorare una voce di tale entità ( 1.000 miliardi nel 1991), pena la convocazione «senza indugio» delle assemblee straordinarie ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice civile.

Rimane l'alternativa del rinvio dell'approvazione del bilancio previsto dall'articolo 2364 del Codice civile. Peraltro tenuto conto ché il 90% dei concessionari del Servizio di riscossione dei tributi è rappresentato da istituti di credito e da società per azioni controllate da questi, si può facilmente intuire il disagio di una tale scelta ai fini dell'esatta imputazione dei conti nei rispettivi bilanci consolidati, che sono in avanzata fase di formazione.
In attesa della revisione generale dei compensi sarebbe auspicabile l'emanazione di una norma che prevedesse per il 1992 un ristoro certo sia nell'an, sia nel quantum, calcolato tenendo conto dei parametri previsti a suo tempo per la determinazione del contributo relativo all'esercizio 1991. L'eventuale conguaglio che deve essere previsto a favore dei concessionari per l'esercizio 1992 potrebbe invece essere demandato a un decreto successivo.

Marco Levis
Marco Malvicini

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