L'articolo
10 del decreto ministeriale del 28 dicembre 1993, n. 567,
concernente il regolamento sul conto fiscale, prevede che
all'azienda di credito delegata competa, separatamente per
ciascuna operazione di incasso inclusa nella delega di pagamento,
un compenso a totale carico del Concessionario competente, pari al
25% della commissione spettante allo stesso concessionario (ai
sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera a, del Dpr 28 gennaio
1988, n. 43). Considerato che al concessionario spetta lo 0,30%
delle somme riscosse, con un minimo di lire 12mila e un massimo di
lire 120mila all'azienda di credito è dovuto un compenso pari
allo 0,075%, con un minimo di lire 3mila e un massimo di lire
30mila.
Tenuto
conto di quanto sopra, nel conto economico
dei bilanci delle società esattoriali ci aspetteremmo di trovare:
_ fra i proventi della riscossione, lintero ammontare
delle commissioni per versamenti diretti percepite dal
concessionario;
_ fra i costi della riscossione, la somma delle commissioni
retrocesse alle aziende di credito. Peraltro, non è raro
riscontrare l'esposizione in bilancio delle sole commissioni
attive, già al netto delle quote di spettanza degli enti
creditizi, in evidente contrasto con il postulato della chiarezza
previsto dall'articolo 2423 del Codice civile. Un siffatto metodo
di contabilizzazione presenta problemi di natura sia civilistica,
sia fiscale.
I problemi del primo tipo derivano dalla compensazione di partite
e influenzano direttamente i bilanci della società esattoriale e,
indirettamente, i bilanci consolidati degli enti creditizi di
appartenenza. Ricordiamo che, allo stato attuale, la quasi totalità
delle società concessionarie del sevizio di riscossione dei
tributi risulta controllata da istituti di credito.
I principali problemi di carattere fiscale nascono invece dalla
contabilizzazione ai fini Iva delle commissioni attive al netto
dei compensi bancari. Trattandosi di operazioni esenti ai sensi
dell'articolo 10, n. 5, del Dpr 633/72, la registrazione sul
registro dei corrispettivi
delle
commissioni attive nella misura del 75% determina automaticamente
una riduzione del pro-rata e un incremento, di fatto non
spettante, dell'imposta detraibile sugli acquisti.
Un metodo corretto di contabilizzazione porterebbe invece a
registrare il 100% delle commissioni attive nel registro dei
corrispettivi e il 25% delle stesse nel registro degli acquisti.
Per quanto attiene alla documentazione dei costi sostenuti, la
soluzione più semplice e corretta, individuata dall'Ascotributi
nella circolare n. 28 del 2 marzo 1994, consiste nell'utilizzo
dell'elenco riepilogativo dei movimenti che, in base al
regolamento sul conto fiscale, gli enti creditizi sono tenuti a
consegnare ai Concessionari della riscossione.
Marco
Levis
Andrea
Rittatore |