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IL SOLE – 24 ORE – Giovedì 29 Dicembre 1994 – N. 352 – PAGINA 15
Norme e tributi

Commissioni oscure nei libri dell’esattore

L'articolo 10 del decreto ministeriale del 28 dicembre 1993, n. 567, concernente il regolamento sul conto fiscale, prevede che all'azienda di credito delegata competa, separatamente per ciascuna operazione di incasso inclusa nella delega di pagamento, un compenso a totale carico del Concessionario competente, pari al 25% della commissione spettante allo stesso concessionario (ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera a, del Dpr 28 gennaio 1988, n. 43). Considerato che al concessionario spetta lo 0,30% delle somme riscosse, con un minimo di lire 12mila e un massimo di lire 120mila all'azienda di credito è dovuto un compenso pari allo 0,075%, con un minimo di lire 3mila e un massimo di lire 30mila.
Tenuto conto di quanto sopra, nel conto economico dei bilanci delle società esattoriali ci aspetteremmo di trovare:  
_ fra i proventi della riscossione, l’intero ammontare delle commissioni per versamenti diretti percepite dal concessionario;  

_ fra i costi della riscossione, la somma delle commissioni retrocesse alle aziende di credito. Peraltro, non è raro riscontrare l'esposizione in bilancio delle sole commissioni attive, già al netto delle quote di spettanza degli enti creditizi, in evidente contrasto con il postulato della chiarezza previsto dall'articolo 2423 del Codice civile. Un siffatto metodo di contabilizzazione presenta problemi di natura sia civilistica, sia
fiscale. I problemi del primo tipo derivano dalla compensazione di partite e influenzano direttamente i bilanci della società esattoriale e, indirettamente, i bilanci consolidati degli enti creditizi di appartenenza. Ricordiamo che, allo stato attuale, la quasi totalità delle società concessionarie del sevizio di riscossione dei tributi risulta controllata da istituti di credito.
I principali problemi di carattere fiscale nascono invece dalla contabilizzazione ai fini Iva delle commissioni attive al netto dei compensi bancari. Trattandosi di operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, n. 5, del Dpr 633/72, la registrazione sul registro dei
corrispettivi delle commissioni attive nella misura del 75% determina automaticamente una riduzione del pro-rata e un incremento, di fatto non spettante, dell'imposta detraibile sugli acquisti.
Un metodo corretto di contabilizzazione porterebbe invece a registrare il 100% delle commissioni attive nel registro dei corrispettivi e il 25% delle stesse nel registro degli acquisti.
Per quanto attiene alla documentazione dei costi sostenuti, la soluzione più semplice e corretta, individuata dall'Ascotributi nella circolare n. 28 del 2 marzo 1994, consiste nell'utilizzo dell'elenco riepilogativo dei movimenti che, in base al regolamento sul conto fiscale, gli enti creditizi sono tenuti a consegnare ai Concessionari della riscossione.

Marco Levis
Andrea Rittatore

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