Articoli

 

IL SOLE – 24 ORE – Giovedì 24 Novembre 1994 – N. 320 – PAGINA 19
Norme e tributi

Le istruzioni sulle comunicazioni d’obbligo nel collocamento di valori mobiliari

Banche:così le segnalazioni dei titoli

Il fascicolo delle istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi, formatosi in coda alla circolare 29 marzo 1988, n. 4, si è ulteriormente ampliato con il 112° aggiornamento del 23 giugno 1994.
Destinatari della disciplina sono tutti i soggetti che intendono emettere, offrire o collocare valori mobiliari in Italia.
Come noto, l'articolo 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con decorrenza 1 gennaio 1994 ha innovato radicalmente la disciplina dei controlli sull'offerta di valori mobiliari in Italia, introducendo un sistema semplificato rispetto al preesistente, basato sulle leggi 375/36, 77/83 e 281/85, che prevedeva il concorso di più autorità sul piano autorizzatorio.
Le istruzioni contenute nell'aggiornamento disegnano un insieme articolato di comunicazioni, che coniuga le esigenze conoscitive della Banca d'Italia con quelle di correntezza degli operatori.

Segnalazioni preventive.
Non sono assoggettate alla disciplina, oltre alle offerte di valori mobiliari escluse per effetto dell'articolo 129 (titoli di Stato o garantiti dallo Stato, titoli azionari, quote di fondi comuni di investimento italiani, quote di Oicvm situati in altri Paesi dell'Unione europea, titoli emessi in forza di autorizzazione del ministero del Tesoro), anche altre operazioni. Tra queste figurano quelle di ammontare inferiore ai limiti prestabiliti e quelle relative a titoli di Stati appartenenti all'Ue o garantiti da Stati appartenenti all'Ue, nonché i certificati di deposito e i buoni fruttiferi aventi caratteristiche "standard".
I soggetti che raccolgono abitualmente risparmio tramite l'offerta di valori mobiliari (banche, fondi comuni di investimento non armonizzati che abbiano espletato la procedura di cui al Dm 27 luglio 1993) possono inviare alla Banca d'Italia una comunicazione "cumulativa" comprensiva di tutte le operazioni da realizzare nell'arco di un semestre solare.
Sono previsti due tipi di comunicazione: quella "ordinaria", che va effettuata almeno 20 giorni prima di ogni operazione e raccoglie tutte le informazioni rilevanti che riguardano l'operazione stessa; quella "abbreviata", che beneficia di un termine più breve (5 giorni lavorativi) e riguarda valori mobiliari le cui caratteristiche sono già note alla Banca d'Italia.

Segnalazioni consuntive.
In tal proposito è previsto un sistema finalizzato alla rilevazione sistematica dei collocamenti di valori mobiliari effettuati.
Le istruzioni precisano che le segnalazioni consuntive riguardano sia i collocamenti di valori mobiliari assoggettati a comunicazione preventiva, sia i collocamenti di titoli azionari, hanno una cadenza mensile e sono effettuate dal soggetto che cura il collocamento mediante utilizzo del Modulo 83/Vig.
Nel caso in cui l'emittente sia un intermediario del mercato mobiliare, esso effettua la segnalazione direttamente, anche se il collocamento viene curato da un altro soggetto.
Le segnalazioni devono essere inoltrate in duplice copia alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.
Gli emittenti e gli offerenti non residenti effettuano le segnalazioni di collocamento con lettera indirizzata alla Banca d'Italia, Amministrazione centrale, Servizio vigilanza intermediari finanziari, Divisione controlli sul mercato finanziario, via Nazionale 91, Roma.
Le istruzioni non chiariscono se tutti i collocamenti di titoli azionari siano soggetti alle segnalazioni consuntive (ovvero solo quelli di importo qualificato), e nemmeno in che misura venga eventualmente sanzionata l'omessa comunicazione.
Allo stato attuale, in attesa di precisazioni dalla Banca d'Italia, riteniamo sia opportuno produrre una segnalazione per ogni collocamento, secondo il principio di carattere prudenziale «quod abundat non vitiat».

Marco Levis
Andrea Rittatore

Scarica documento