IL SOLE 24 ORE
Giovedì 24 Novembre 1994 N. 320 PAGINA
19
Norme e
tributi |
Le istruzioni sulle comunicazioni dobbligo
nel collocamento di valori mobiliari
Banche:così le segnalazioni dei titoli
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Il fascicolo delle istruzioni di
vigilanza per gli enti creditizi, formatosi in coda alla circolare
29 marzo 1988, n. 4, si è ulteriormente ampliato con il 112°
aggiornamento del 23 giugno 1994.
Destinatari della disciplina sono tutti i soggetti che intendono
emettere, offrire o collocare valori mobiliari in Italia.
Come noto, l'articolo 129 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), con decorrenza 1 gennaio 1994 ha innovato
radicalmente la disciplina dei controlli sull'offerta di valori
mobiliari in Italia, introducendo un sistema semplificato rispetto
al preesistente, basato sulle leggi 375/36, 77/83 e 281/85, che
prevedeva il concorso di più autorità sul piano autorizzatorio.
Le istruzioni contenute nell'aggiornamento disegnano un insieme
articolato di comunicazioni, che coniuga le esigenze conoscitive
della Banca d'Italia con quelle di correntezza degli operatori.
Segnalazioni preventive.
Non sono assoggettate alla disciplina, oltre alle offerte di
valori mobiliari escluse per effetto dell'articolo 129 (titoli di
Stato o garantiti dallo Stato, titoli azionari, quote di fondi
comuni di investimento italiani, quote di Oicvm situati in altri
Paesi dell'Unione europea, titoli emessi in forza di
autorizzazione del ministero del Tesoro), anche altre operazioni.
Tra queste figurano quelle di ammontare inferiore ai limiti
prestabiliti e quelle relative a titoli di Stati appartenenti all'Ue
o garantiti da Stati appartenenti all'Ue, nonché i certificati di
deposito e i buoni fruttiferi aventi caratteristiche
"standard".
I soggetti che raccolgono abitualmente risparmio tramite l'offerta
di valori mobiliari (banche, fondi comuni di investimento non
armonizzati che abbiano espletato la procedura di cui al Dm 27
luglio 1993) possono inviare alla Banca d'Italia una comunicazione
"cumulativa" comprensiva di tutte le operazioni da
realizzare nell'arco di un semestre solare.
Sono previsti due tipi di comunicazione: quella
"ordinaria", che va effettuata almeno 20 giorni prima di
ogni operazione e raccoglie tutte le informazioni rilevanti che
riguardano l'operazione stessa; quella "abbreviata", che
beneficia di un termine più breve (5 giorni lavorativi) e
riguarda valori mobiliari le cui caratteristiche sono già note
alla Banca d'Italia.
Segnalazioni consuntive. In tal
proposito è previsto un sistema finalizzato alla rilevazione
sistematica dei collocamenti di valori mobiliari effettuati.
Le istruzioni precisano che le segnalazioni consuntive riguardano
sia i collocamenti di valori mobiliari assoggettati a
comunicazione preventiva, sia i collocamenti di titoli azionari,
hanno una cadenza mensile e sono effettuate dal soggetto che cura
il collocamento mediante utilizzo del Modulo 83/Vig.
Nel caso in cui l'emittente sia un intermediario del mercato
mobiliare, esso effettua la segnalazione direttamente, anche se il
collocamento viene curato da un altro soggetto.
Le segnalazioni devono essere inoltrate in duplice copia alla
filiale della Banca d'Italia competente per territorio entro il
giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.
Gli emittenti e gli offerenti non residenti effettuano le
segnalazioni di collocamento con lettera indirizzata alla Banca
d'Italia, Amministrazione centrale, Servizio vigilanza
intermediari finanziari, Divisione controlli sul mercato
finanziario, via Nazionale 91, Roma.
Le istruzioni non chiariscono se tutti i collocamenti di titoli
azionari siano soggetti alle segnalazioni consuntive (ovvero solo
quelli di importo qualificato), e nemmeno in che misura venga
eventualmente sanzionata l'omessa comunicazione.
Allo stato attuale, in attesa di precisazioni dalla Banca
d'Italia, riteniamo sia opportuno produrre una segnalazione per
ogni collocamento, secondo il principio di carattere prudenziale
«quod abundat non vitiat».
Marco Levis
Andrea Rittatore |
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