IL SOLE 24 ORE
Venerdì 28 Ottobre 1994 N. 293 PAGINA
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Norme e tributi |
Come si applica la disciplina della
responsabilità tributaria
Un salvataggio sui debiti Iva per
gli affittuari dellazienda |
Gli anni Novanta, caratterizzati
da un numero elevato di trasferimenti di aziende e dalla carenza
di liquidità dei soggetti compratori, hanno segnato la rinascita
del contratto di affitto d'azienda.
Un aspetto controverso di tale negozio giuridico riguarda la
responsabilità tributaria dell'affittuario, che parte della
dottrina assimila alla responsabilità del cessionario
nell'ipotesi di cessione di azienda.
Come regola di carattere generale (articolo 2560 Codice civile)
nel trasferimento di un'azienda commerciale l'alienante non è
liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta,
anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi
abbiano consentito.
All'obbligo dell'alienante si aggiunge la responsabilità
dell'acquirente per i debiti risultanti dai libri contabili
obbligatori, per i debiti derivanti dai rapporti di lavoro e, in
base alle leggi speciali, per i debiti di imposta.
In relazione a questi ultimi, la responsabilità del cessionario e
disciplinata in modo distinto per le imposte dirette e per
l'imposta sul valore aggiunto.
Responsabilità tributaria in materia di imposte dirette.
L'articolo 66 del Dpr 23 settembre 1973, n. 602 prevede la
possibilità, per lesattore, di procedere al pignoramento dei
beni mobili e delle merci relative all'azienda ceduta per il
recupero di Irpef, Irpeg e Ilor, nonché delle relative
sopratasse, pene pecuniarie e interessi dovuti dai precedenti
titolari per lanno o lesercizio in cui è avvenuta la
cessione e per quello anteriore, quando alla formazione degli
imponibili nei loro confronti abbiano concorso redditi derivanti
dallazienda ceduta.
Il successo articolo 80 dello stesso decreto dispone che per i
beni immobiliari strumentali tale responsabilità riguarda i
tributi, le sopratasse, pene pecuniarie e interessi dovuti dal
cedente, senza limiti di tempo.
In sostanza, gli articoli 66 e 80 del Dpr 602/73 non prevedono la
responsabilità solidale del cessionario, ma soltanto una
responsabilità oggettiva sui beni dellazienda trasferita.
Nel caso dellaffitto di azienda, rimane loggettivazione
della responsabilità in capo allaffittuario, in virtù del
rapporto che lo lega con i beni oggetto dellaffitto, mentre
viene a cadere la limitazione temporale per lazione esecutiva
sui beni del cedente.
Nonostante gli ampi margini di elasticità interpretativa
esistenti in materia, le differenze sostanziali fra i contratti di
affitto e di cessione dazienda non consentono infatti di
estendere allaffittuario le disposizioni del Dpr 602/73
riguardanti la responsabilità tributaria del cessionario.
È di tutta evidenza che i beni facenti parte dellazienda
affittata, essendo di proprietà del locatore, potranno essere
interessati alla procedura esecutiva volta a recuperare il debito
fiscale di questultimo, senza alcuna limitazione temporale, nel
rispetto, ovviamente, dei termini ordinari di prescrizione e
decadenza.
Responsabilità in materia di imposta sul valore aggiunto. La
legge 7 gennaio 1929 n. 4 (Norme generali per la repressione delle
violazioni delle leggi finanziarie), richiamata dall'articolo 75
del Dpr 633/72, all'articolo 19 considera la responsabilità
tributaria del successore dell'azienda.
La norma richiamata prevede che il «successore a qualsiasi titolo
per atto fra vivi» in un'azienda commerciale o industriale,
rimanga obbligato verso l'Amministrazione finanziaria, in solido
con il suo autore, per il pagamento del tributo, delle soprattasse
e delle pene pecuniarie che siano applicate per violazione delle
norme concernenti i tributi relativi all'azienda per l'anno in cui
ha avuto luogo il trasferimento e per i due anni precedenti.
Nella definizione di «successore a qualsiasi titolo per atto tra
vivi» sembra potersi includere anche la figura dell'affittuario
di azienda, dal che deriverebbe una responsabilità soggettiva e
solidale di quest'ultimo con il locatore.
La legge prevede che l'obbligazione del successore sia limitata al
debito risultante alla data del trasferimento dagli atti
dell'Intendenza di Finanza nella cui circoscrizione ha sede
l'azienda.
A tal fine le Intendenze (ora gli Uffici Iva) sono tenute a
rilasciare, su richiesta e a spese dell'interessato, un
certificato sull'esistenza o meno di contestazioni in corso e di
quelle gia definite per le quali il debito non sia stato
soddisfatto. Qualora dalla certificazione risulti la sussistenza
di violazioni, l'affittuario sarà responsabile, solidalmente con
il locatore, limitatamente a quanto risulta dagli atti.
Per contro, il certificato negativo avrà pieno effetto di
liberazione dell'affittuario, per cui un successivo accertamento
in capo al locatore renderebbe responsabile unicamente
quest'ultimo.
Vi è da dire che, allo
stato attuale, molti uffici non sono attrezzati per fornire i
certificati previsti dalla normativa citata e che, in ogni caso,
tali certificati risulterebbero aggiornati a una data di molto
antecedente gli ultimi due anni dal trasferimento e non sarebbero
quindi utili per fissare il limite biennale previsto per la
responsabilità tributaria. Ne consegue che, se è sempre
opportuno richiedere il certificato, è tuttavia necessario
ricorrere all'accordo fra le parti per la tutela dell'affittuario.
Il riequilibrio della struttura organizzativa, economica e
finanziaria delle imprese esige una pluralità, di strumenti
sostanziali, atti a conseguire, direttamente o indirettamente, una
maggiore efficienza gestionale.
In particolare, una normativa fiscale aggiornata, che dettasse
regole certe sulla responsabilità tributaria dell'affittuario,
garantirebbe un'ulteriore spinta alla rinnovata vitalità del
contratto di affitto di azienda, consentendo alle imprese di
rivolgersi in modo diretto e alternativo al mercato, affrancandole
parzialmente dall'intermediazione degli enti creditizi.
Tutto questo rappresenterebbe un primo passo verso una
regolamentazione organica delle relazione sempre più strette che
esistono fra diritto privato e diritto tributario.
Marco Levis
Andrea Rittatore |
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