Il Dl 357/94, convertito con modificazioni nella
legge 489/94, ha introdotto misure di carattere fiscale volte a
incentivare l'occupazione e la ripresa economica. In particolare,
l'articolo 5 del provvedimento prevede la riduzione dellaliquota
Irpeg dal 36% al 20% in favore delle società che dispongono di un
patrimonio netto il cui valore non superi l'importo di 500
miliardi e che, nel periodo compreso fra il 12 giugno 1994 e il 31
dicembre 1997:
siano
ammesse alle quotazioni di Borsa in Italia o in altri mercati
regolamentati italiani;
procedano
a una ricapitalizzazione, emettendo nuove azioni a pagamento in
percentuale non inferiore al 15% del patrimonio netto.
Il presupposto del «premio di quotazione» trae
origine dalla circostanza, che a parità, di dimensioni le
società quotate producono - e soprattutto dichiarano - redditi
maggiori, sia perché risultano più trasparenti e controllate,
sia perché hanno una minore propensione all'occultamento degli
utili. L'obiettivo è rappresentato dall'interesse fiscale per
l'incremento del numero delle |
società quotate e del loro livello di
patrimonializzazione .
Per valutare la reale, portata della riduzione dell'aliquota Irpeg
è necessario verificarne le conseguenze sulla misura
dell'imposizione in capo ai soggetti destinatari. Al riguardo vi
è da dire che, in assenza di specifiche esenzioni, trova
applicazione il disposto dell'articolo 106, comma 1, Tuir, in base
al quale, se il reddito imponibile di una società o ente è
soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in
misura o con aliquota ridotta, la maggiorazione di conguaglio
prevista dall'articolo 105 è aumentata di un importo pari alla
differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta.
La maggiorazione di conguaglio articolata in modo da assicurare un
onere complessivo, costante e proporzionale, di 36 lire ogni 64
lire di utile distribuito. Pertanto, in caso di distribuzione di
utili assoggettati all'Irpeg con l'aliquota del 20%, si
applicherà la maggiorazione corrispondente alla differenza tra
l'aliquota stessa e quella ordinaria del 36%, secondo le modalità
riportate nella Circolare ministeriale 8/9/058 del 16 marzo 1994.
In conclusione, appare chiaro che la
|
distribuzione di dividendi da parte delle
società che godono dell'agevolazione citata porti, in pratica, a
unattenuazione sostanziale del vantaggio fiscale prospettato.
La somma dell'Irpeg agevolata e della maggiorazione di conguaglio
risulta infatti pressoché equivalente allimporto dell'Irpeg
determinata con l'aliquota ordinaria.
Rimane cosi confermato che lo stesso provvedimento non possa
essere classificato fra le agevolazioni.
Anche alla luce del recente varo del mercato delle piccole e medie
imprese a opera della Consob, sarebbe opportuno, a nostro avviso,
prevedere un regime agevolativo completo per le società di nuova
quotazione, sul tipo di quelli previsti dall'articolo 106, comma 2
Tuir per le nuove imprese industriali nel Mezzogiorno, per le
nuove imprese industriali nelle province di Trieste e Gorizia, per
le nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno, e dall'articolo
96-bis, comma 3, Tuir per i dividendi comunitari,
distribuiti da «società, figlie» residenti nella Cee.
Marco Levis
Andrea Rittatore |