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IL SOLE – 24 ORE – Mercoledì 26 Ottobre 1994 – N. 291 – PAGINA 21
Norme e tributi

Effetti limitati per lo sconto Irpeg alle società ammesse in borsa

Premio di quotazione a metà

Il Dl 357/94, convertito con modificazioni nella legge 489/94, ha introdotto misure di carattere fiscale volte a incentivare l'occupazione e la ripresa economica. In particolare, l'articolo 5 del provvedimento prevede la riduzione dell’aliquota Irpeg dal 36% al 20% in favore delle società che dispongono di un patrimonio netto il cui valore non superi l'importo di 500 miliardi e che, nel periodo compreso fra il 12 giugno 1994 e il 31 dicembre 1997:

  • siano ammesse alle quotazioni di Borsa in Italia o in altri mercati regolamentati italiani;

  • procedano a una ricapitalizzazione, emettendo nuove azioni a pagamento in percentuale non inferiore al 15% del patrimonio netto.

Il presupposto del «premio di quotazione» trae origine dalla circostanza, che a parità, di dimensioni le società quotate producono - e soprattutto dichiarano - redditi maggiori, sia perché risultano più trasparenti e controllate, sia perché hanno una minore propensione all'occultamento degli utili. L'obiettivo è rappresentato dall'interesse fiscale per l'incremento del numero delle

società quotate e del loro livello di patrimonializzazione.
Per valutare la reale, portata della riduzione dell'aliquota Irpeg è necessario verificarne le conseguenze sulla misura dell'imposizione in capo ai soggetti destinatari. Al riguardo vi è da dire che, in assenza di specifiche esenzioni, trova applicazione il disposto dell'articolo 106, comma 1, Tuir, in base al quale, se il reddito imponibile di una società o ente è soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura o con aliquota ridotta, la maggiorazione di conguaglio prevista dall'articolo 105 è aumentata di un importo pari alla differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta.
La maggiorazione di conguaglio articolata in modo da assicurare un onere complessivo, costante e proporzionale, di 36 lire ogni 64 lire di utile distribuito. Pertanto, in caso di distribuzione di utili assoggettati all'Irpeg con l'aliquota del 20%, si applicherà la maggiorazione corrispondente alla differenza tra l'aliquota stessa e quella ordinaria del 36%, secondo le modalità riportate nella Circolare ministeriale 8/9/058 del 16 marzo 1994.
In conclusione, appare chiaro che la

distribuzione di dividendi da parte delle società che godono dell'agevolazione citata porti, in pratica, a un’attenuazione sostanziale del vantaggio fiscale prospettato.
La somma dell'Irpeg agevolata e della maggiorazione di conguaglio risulta infatti pressoché equivalente all’importo dell'Irpeg determinata con l'aliquota ordinaria.
Rimane cosi confermato che lo stesso provvedimento non possa essere classificato fra le agevolazioni.
Anche alla luce del recente varo del mercato delle piccole e medie imprese a opera della Consob, sarebbe opportuno, a nostro avviso, prevedere un regime agevolativo completo per le società di nuova quotazione, sul tipo di quelli previsti dall'articolo 106, comma 2 Tuir per le nuove imprese industriali nel Mezzogiorno, per le nuove imprese industriali nelle province di Trieste e Gorizia, per le nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno, e dall'articolo 96-bis, comma 3, Tuir per i dividendi comunitari, distribuiti da «società, figlie» residenti nella Cee.

Marco Levis
Andrea Rittatore

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