Con decorrenza dal periodo di imposta incorso al
31 dicembre 1993, l'articolo 14, comma 3, lettera 1, della legge
537/93, ha modificato radicalmente il contenuto dell'articolo 109,
comma 2, del Dpr 917/86, relativo alla determinazione del reddito
di impresa degli enti non commerciali.
In passato, per gli enti che nel periodo d'imposta avevano
esercitato attività commerciali senza contabilità separata, le
spese e gli altri componenti negativi risultanti nel bilancio o
rendiconto, erano deducibili in base al rapporto tra i proventi
derivanti dall'attività commerciale e le entrate complessive.
In seguito alle modifiche sopra citate, per gli enti non
commerciali senza contabilità separata, il reddito imponibile
viene determinato con i seguenti criteri:
come
componenti positivi devono essere considerati tutti i ricavi e
proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa,
escludendo quindi le entrate derivanti dalle attività
istituzionali e includendo, invece, le plusvalenze patrimoniali
(articolo
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54, comma 4, Tuir), le sopravvenienze attive
(articolo 55, commi 2 e3, Tuir) e le rimanenze finali;
a) gli oneri, risultanti nel bilancio o
rendiconto, relativi specificamente a operazioni effettuate
nell'esercizio di attività, commerciali, compresi gli
ammortamenti e gli accantonamenti (con le limitazioni contenute
nel Capo VI, Titolo I, del Tuir) e le rimanenze iniziali. Tali
oneri sono deducibili per il loro intero ammontare;
b) gli altri oneri, risultanti nel bilancio o rendiconto, che si
riferiscono a beni e servizi adibiti promiscuamente
all'esercizio di attività commerciali o di altre attività,
compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti (con le
limitazioni contenute nel Capo VI, Titolo I, del Tuir), nonché
le rendite catastali o i canoni di locazione, anche finanziaria,
relativi agli immobili. Tali oneri sono deducibili per la parte
corrispondente al rapporto tra "ricavi commerciali" e
proventi complessivi.
La nuova logica della norma, strutturata nel rispetto del
principio «dell'afferenza |
alla produzione del reddito imponibile», ha
creato non pochi disagi in sede di determinazione del reddito
imponibile per l'esercizio passato.Tenuto conto che il vero
problema pratico che si pone per tali enti consiste nell'esatta
suddivisione dei costi fra istituzionali, commerciali e promiscui,
è evidente l'opportunità di procedere per tempo alla
riclassificazione per l'esercizio in corso, anche in funzione
della seconda rata di versamento degli acconti.
Ricordiamo ancora che:
1) la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi agli
effetti della determinazione dell'Irpeg e dell'Ilor è subordinata
alla condizione che l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le
attività esercitate e a tutti i beni posseduti, una contabilità
unica contenente tutti gli elementi necessari e rispondenti alle
prescrizioni dell'articolo 22 del Dpr 600/73)
2) per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di
contabilità pubblica, la contabilità unica si intende comunque
realizzata nell'ambito della contabilità pubblica tenuta a norma
di legge.
Marco Levis
Andrea Rittatore
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