La circolare ministeriale 142/E
del 9 agosto 1994 (Il Sole 24 Ore del 13 agosto 1994), riguardante
le modificazioni Iva introdotte dal Dl 30 dicembre 1993 n. 557,
convertito dalla legge 133/94, fornisce, al primo paragrafo, i
chiarimenti sulle innovazioni recate dal provvedimento citato in
materia di «rettifica della detrazione d’imposta».
Come noto, il meccanismo della
rettifica della detrazione è contenuto nell’articolo 19 bis del
Dpr 633/72 e prevede che sia soggetta a rettifica la detrazione
dell’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili
operata dai contribuenti che abbiano effettuato anche operazioni
esenti ai sensi dell’articolo 10 dello stesso decreto.
L’obbligo di rettifica sorge
nel caso in cui, in ragione del mutamento del rapporto
proporzionale tra l’ammontare delle operazioni esenti e il
volume d’affari complessivo realizzato dai soggetti acquirenti
dei beni in ciascuno dei quattro anni successivi, la percentuale
di detraibilità subisca una variazione superiore a dieci punti
rispetto a quella applicata nell’anno di acquisto.
La circolare ministeriale
chiarisce le modalità di effettuazione della rettifica nei casi
in cui i beni vengano acquistati mediante contratti di appalto,
ovvero siano acquistati in seguito ad atti di fusione, scissione,
cessione di aziende o di complessi aziendali, operazioni di
conferimento.
Per ciò che concerne i beni
ammortizzabili acquistati mediante contratti di appalto, le
rettifiche devono essere operate decorrere dall’anno della loro
entrata in funzione, mentre per i beni ammortizzabili acquisiti in
pendenza di atti di fusione, scissione, cessione di aziende o
conferimento, le rettifiche devono essere operate con riferimento
alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società
incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalle
società scissa o dal soggetto cedente o conferente.
Tenuto conto che per eseguire le
operazioni di rettifica è necessario conoscere sia la data di
acquisto dei beni ammortizzabili, sai l’ammontare della relativa
imposta e delle rettifiche eventualmente operate, i soggetti
cedenti o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.
La circolare 142/E tocca
unicamente le modifiche alla disciplina recate dal Dl 557/93; ne
consegue che, allo stato attuale, le difficoltà di lettura,
interpretazione e di attuazione pratica del meccanismo della
rettifica nascono proprio da quella parte dell’articolo 19 bis
che non è stata variata con i provvedimenti di fine anno.
In particolare, il comma 1,
primo periodo, di detto articolo, prevede la rettifica della
detrazione sull’acquisto di beni ammortizzabili operata ai sensi
dell’articolo 19, «compresi i beni indicati all’articolo
2425, n. 3, del Codice civile».
Ebbene, proprio l’articolo
2425, n. 3 del Codice civile, cui fa riferimento la norma Iva, non
esiste più in seguito all’entrata in vigore del decreto
legislativo 9 aprile 1991 n. 127, di attuazione delle direttive n.
78/660/Cee e n. 83/349/Cee in materia societaria.
Inoltre, né la nuova versione
dell’articolo 2425, né gli altri articoli del libro V del
Codice civile sul bilancio dell’esercizio, permettono di
individuare gli ulteriori beni che dovrebbero rientrare nella
disciplina in esame.
Pertanto, al fine di una
corretta applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 19
bis, i soggetti obbligatori dovranno necessariamente riferirsi al
vecchio testo dell’articolo 2425, n. 3, del Codice civile; dal
combinato disposto dei due articoli si evince infatti come sia
altresì soggetta a rettifica la detrazione dell’imposta
relativa ai diritti di brevetto industriali, ai diritti di
utilizzare delle opere dell’impegno, ai diritti di concessione e
ai marchi di fabbrica.
Ricordiamo ancora, per
completezza, che la rettifica della detrazione non si applica all’imposta
relativa all’acquisto di beni ammortizzabili, per i quali il
coefficiente di ammortamento, stabilito ai sensi del Tuir, non
risulti inferiore al 25 per cento.
Infine, per i soli contribuenti
ammessi alla tenuta della contabilità semplificata secondo le
norme del Dpr 600/73, la rettifica non si applica all’imposta
relativa all’acquisto di beni ammortizzabili di costo unitario
non superiore al milione di lire.