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PAGINA 6 – Domenica 4 Settembre 1994 – N. 240 – IL SOLE –24 ORE
Norme e tributi

L’obbligo scatta in seguito a una circolare ministeriale sull’Iva

Detrazione con rettifica sui beni ammortizzabili

La circolare ministeriale 142/E del 9 agosto 1994 (Il Sole 24 Ore del 13 agosto 1994), riguardante le modificazioni Iva introdotte dal Dl 30 dicembre 1993 n. 557, convertito dalla legge 133/94, fornisce, al primo paragrafo, i chiarimenti sulle innovazioni recate dal provvedimento citato in materia di «rettifica della detrazione d’imposta».

Come noto, il meccanismo della rettifica della detrazione è contenuto nell’articolo 19 bis del Dpr 633/72 e prevede che sia soggetta a rettifica la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili operata dai contribuenti che abbiano effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 dello stesso decreto.

L’obbligo di rettifica sorge nel caso in cui, in ragione del mutamento del rapporto proporzionale tra l’ammontare delle operazioni esenti e il volume d’affari complessivo realizzato dai soggetti acquirenti dei beni in ciascuno dei quattro anni successivi, la percentuale di detraibilità subisca una variazione superiore a dieci punti rispetto a quella applicata nell’anno di acquisto.

La circolare ministeriale chiarisce le modalità di effettuazione della rettifica nei casi in cui i beni vengano acquistati mediante contratti di appalto, ovvero siano acquistati in seguito ad atti di fusione, scissione, cessione di aziende o di complessi aziendali, operazioni di conferimento.

Per ciò che concerne i beni ammortizzabili acquistati mediante contratti di appalto, le rettifiche devono essere operate decorrere dall’anno della loro entrata in funzione, mentre per i beni ammortizzabili acquisiti in pendenza di atti di fusione, scissione, cessione di aziende o conferimento, le rettifiche devono essere operate con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalle società scissa o dal soggetto cedente o conferente.

Tenuto conto che per eseguire le operazioni di rettifica è necessario conoscere sia la data di acquisto dei beni ammortizzabili, sai l’ammontare della relativa imposta e delle rettifiche eventualmente operate, i soggetti cedenti o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.

La circolare 142/E tocca unicamente le modifiche alla disciplina recate dal Dl 557/93; ne consegue che, allo stato attuale, le difficoltà di lettura, interpretazione e di attuazione pratica del meccanismo della rettifica nascono proprio da quella parte dell’articolo 19 bis che non è stata variata con i provvedimenti di fine anno.

In particolare, il comma 1, primo periodo, di detto articolo, prevede la rettifica della detrazione sull’acquisto di beni ammortizzabili operata ai sensi dell’articolo 19, «compresi i beni indicati all’articolo 2425, n. 3, del Codice civile».

Ebbene, proprio l’articolo 2425, n. 3 del Codice civile, cui fa riferimento la norma Iva, non esiste più in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, di attuazione delle direttive n. 78/660/Cee e n. 83/349/Cee in materia societaria.

Inoltre, né la nuova versione dell’articolo 2425, né gli altri articoli del libro V del Codice civile sul bilancio dell’esercizio, permettono di individuare gli ulteriori beni che dovrebbero rientrare nella disciplina in esame.

Pertanto, al fine di una corretta applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 19 bis, i soggetti obbligatori dovranno necessariamente riferirsi al vecchio testo dell’articolo 2425, n. 3, del Codice civile; dal combinato disposto dei due articoli si evince infatti come sia altresì soggetta a rettifica la detrazione dell’imposta relativa ai diritti di brevetto industriali, ai diritti di utilizzare delle opere dell’impegno, ai diritti di concessione e ai marchi di fabbrica.

Ricordiamo ancora, per completezza, che la rettifica della detrazione non si applica all’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili, per i quali il coefficiente di ammortamento, stabilito ai sensi del Tuir, non risulti inferiore al 25 per cento.

Infine, per i soli contribuenti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata secondo le norme del Dpr 600/73, la rettifica non si applica all’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili di costo unitario non superiore al milione di lire.

Marco Levis
Andrea Rittatore

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