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PAGINA 16 – Giovedì 7 Luglio 1994 –N. 182 – IL SOLE –24 ORE
Norme e tributi

Incertezze sui requisiti richiesti dal decreto 357

Il regime fiscale sostitutivo lascia in dubbio le società

In relazione alla possibilità di avvalersi del regime fiscale sostitutivo per le nuove iniziative produttive, introdotto dall'articolo 1 del Dl 10 giugno 1994, n. 357, è previsto l'esercizio di un'opzione nella dichiarazione di inizio attività presentata ai fini Iva.
Per i contribuenti che intendono presentare tale dichiarazione prima che sia disponibile la nuova modulistica, in corso di approvazione, l'opzione deve essere effettuata nei modelli attualmente in uso (AA9/5 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi e AA7/5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche), comunicando nel quadro H di volersi avvalere del regime sostitutivo.
I contribuenti che non sono soggetti all'Iva devono comunicare l'opzione per il regime agevolato a mezzo lettera raccomandata da inviare, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, all'ufficio provinciale Iva del proprio domicilio fiscale.
Dalla comunicazione devono risultare:

  • tutti gli elementi identificativi e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, natura giuridica, denominazione della società o ente, ragione sociale;

  • gli elementi relativi all'eventuale rappresentante;

  • il tipo e l'oggetto dell'attività esercitata;

  • il luogo e i luoghi in cui l'attività è esercitata;

  • il luogo in cui sono conservate le scritture contabili.

Se l'inizio attività di un'impresa individuale/ lavoratore autonomo non presenta particolari problemi di interpretazione, non altrettanto può dirsi per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
I punti che, per questi ultimi, hanno sollevato interrogativi in questo primo periodo di vigenza del decreto, ai quali dovrà dare risposta l'attesa circolare ministeriale, riguardano:
1) le regole per accertare i requisiti

soggettivi delle società, che intendano avvalersi del nuovo regime sostitutivo;
2) l'ammontare dell'imposta sostitutiva da corrispondere per il primo triennio.
Per quanto riguarda il punto 1), non risulta ancora chiaro chi, all'interno della società, debba possedere i requisiti previsti dal decreto per poter accedere al regime sostitutivo (giovani fino a 32 anni, disoccupa- ti, cassintegrati, portatori di handicap).
In sostanza allo stato attuale non si conosce:

  • se per le società di persone sia necessario fare riferimento a tutti i soci, ovvero alla maggioranza di essi, oppure ancora a quelli che prestano nella società la propria attività prevalente;

  • se per le società di capitali sia necessario riferirsi agli amministratori, ai soci, oppure a entrambi.

Per ciò che concerne il punto 2), non è stato chiarito l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta per i primi tre anni; se bisognerà versare 2, 3 e 4 milioni per ogni socio, o per ogni amministratore, oppure se l'imposta sarà comunque dovuta in misura fissa dalla società, indipendentemente dal numero di soci o amministratori presenti. In proposito, lo schema della circolare ministeriale ha precisato soltanto che "per le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria, l'imposta sostitutiva deve essere versata interamente dal titolare dell'impresa", lasciando con ciò intendere un trattamento distinto - ma non precisato - per le imprese gestite in forma societaria.
Alla luce di queste considerazioni appare chiaro come, al momento, chi volesse intraprendere una nuova iniziativa produttiva in forma societaria, optando per il regime fiscale sostitutivo, non disporrebbe di elementi sufficienti per operare una scelta consapevole.

Marco Levis
Marco Malvicini

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