In relazione alla possibilità di avvalersi del
regime fiscale sostitutivo per le nuove iniziative produttive,
introdotto dall'articolo 1 del Dl 10 giugno 1994, n. 357, è
previsto l'esercizio di un'opzione nella dichiarazione di inizio
attività presentata ai fini Iva.
Per i contribuenti che intendono presentare tale dichiarazione
prima che sia disponibile la nuova modulistica, in corso di
approvazione, l'opzione deve essere effettuata nei modelli
attualmente in uso (AA9/5 per le imprese individuali e i
lavoratori autonomi e AA7/5 per i soggetti diversi dalle persone
fisiche), comunicando nel quadro H di volersi avvalere del regime
sostitutivo.
I contribuenti che non sono soggetti all'Iva devono comunicare
l'opzione per il regime agevolato a mezzo lettera raccomandata da
inviare, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, all'ufficio
provinciale Iva del proprio domicilio fiscale.
Dalla comunicazione devono risultare:
-
tutti
gli elementi identificativi e, per i soggetti diversi dalle
persone fisiche, natura giuridica, denominazione della
società o ente, ragione sociale;
-
gli
elementi relativi all'eventuale rappresentante;
-
il
tipo e l'oggetto dell'attività esercitata;
-
il
luogo e i luoghi in cui l'attività è esercitata;
-
il
luogo in cui sono conservate le scritture contabili.
Se l'inizio attività di un'impresa
individuale/ lavoratore autonomo non presenta particolari
problemi di interpretazione, non altrettanto può dirsi per i
soggetti diversi dalle persone fisiche.
I punti che, per questi ultimi, hanno sollevato interrogativi in
questo primo periodo di vigenza del decreto, ai quali dovrà
dare risposta l'attesa circolare ministeriale, riguardano:
1) le regole per accertare i requisiti |
soggettivi delle società, che intendano
avvalersi del nuovo regime sostitutivo;
2) l'ammontare dell'imposta sostitutiva da corrispondere per il
primo triennio.
Per quanto riguarda il punto 1), non risulta ancora chiaro chi,
all'interno della società, debba possedere i requisiti previsti
dal decreto per poter accedere al regime sostitutivo (giovani fino
a 32 anni, disoccupa- ti, cassintegrati, portatori di handicap).
In sostanza allo stato attuale non si conosce:
se
per le società di persone sia necessario fare riferimento a
tutti i soci, ovvero alla maggioranza di essi, oppure ancora a
quelli che prestano nella società la propria attività
prevalente;
se
per le società di capitali sia necessario riferirsi agli
amministratori, ai soci, oppure a entrambi.
Per ciò che concerne il punto 2), non è stato
chiarito l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta per i primi
tre anni; se bisognerà versare 2, 3 e 4 milioni per ogni socio, o
per ogni amministratore, oppure se l'imposta sarà comunque dovuta
in misura fissa dalla società, indipendentemente dal numero di
soci o amministratori presenti. In proposito, lo schema della
circolare ministeriale ha precisato soltanto che "per le
imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma
societaria, l'imposta sostitutiva deve essere versata interamente
dal titolare dell'impresa", lasciando con ciò intendere un
trattamento distinto - ma non precisato - per le imprese gestite
in forma societaria.
Alla luce di queste considerazioni appare chiaro come, al momento,
chi volesse intraprendere una nuova iniziativa produttiva in forma
societaria, optando per il regime fiscale sostitutivo, non
disporrebbe di elementi sufficienti per operare una scelta
consapevole.
Marco Levis
Marco Malvicini |