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PAGINA 16 – Mercoledì 29 Marzo 1995 –N. 86 – IL SOLE – 24 ORE
Norme e tributi

Svalutazione titoli al test del bilancio

Fra le novità più rilevanti recate dai provvedimenti di armonizzazione della normativa tributaria al bilancio Ue, figura la possibilità di considerare la svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie anche ai fini fiscali. Come note, in base all’articolo 2426, comma 1, n. 3, del Codice civile, le immobilizzazioni che alla data di chiusura dell’esercizio risultino "durevolmente" di valore inferiore al costo di acquisto devono essere iscritte in bilancio al tale minor valore; quest’ultimo non può essere mantenuto nei bilanci successivi se sono venute meno le cause che hanno determinato le rettfiche. Nel caso dei titoli quotati che costituiscono immobilizzazioni, la perdita di valore che richiede il ricorso alla svalutazione deve essere quindi "durevole", non potendo derivare unicamente da un minor valore dei corsi di borsa alla data di chiusura dell’esercizio.

La svalutazione può rendersi necessaria, a esempio, in presenza di ribassi consololidati delle quotazioni legati a situazioni di crisi economica, patrimoniale o finanziaria degli enti emittenti, ovvero delle società partecipate. La norma civilistica riveste pertanto carattere straordinario.

A fronte della disciplina civilistica sopra illustrata, la normativa fiscale ha stabilito che le minusvalenze sui titoli negoziati nei mercati regolamentati sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre (articolo 66, comma 1-bis, Tuir).

Qualora l’applicazione delle disposizioni tributarie conduca a una svalutazione superiore a quella considerata "durevole" dal punto di vista civilistico, sarà opportuno darne informazione in nota integrativa, indicando le ragioni della scelta effettuata. Dal punto di vista fiscale, gli eventuali ripristini di valore delle immobilizzazioni finanziarie svalutate costituiranno componenti positivi di reddito fino a concorrenza delle minusvalenze ammesse in deduzione, mentre la parte eccedente non verrà assoggettata a tassazione, perché derivante dall’insussistenza di un costo a suo tempo non dedotto.

Marco Levis

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