Fra le novità più rilevanti
recate dai provvedimenti di armonizzazione della normativa
tributaria al bilancio Ue, figura la possibilità di considerare
la svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie anche ai fini
fiscali. Come note, in base all’articolo 2426, comma 1, n. 3,
del Codice civile, le immobilizzazioni che alla data di chiusura
dell’esercizio risultino "durevolmente" di valore
inferiore al costo di acquisto devono essere iscritte in bilancio
al tale minor valore; quest’ultimo non può essere mantenuto nei
bilanci successivi se sono venute meno le cause che hanno
determinato le rettfiche. Nel caso dei titoli quotati che
costituiscono immobilizzazioni, la perdita di valore che richiede
il ricorso alla svalutazione deve essere quindi
"durevole", non potendo derivare unicamente da un minor
valore dei corsi di borsa alla data di chiusura dell’esercizio.
La svalutazione può rendersi
necessaria, a esempio, in presenza di ribassi consololidati delle
quotazioni legati a situazioni di crisi economica, patrimoniale o
finanziaria degli enti emittenti, ovvero delle società
partecipate. La norma civilistica riveste pertanto carattere
straordinario.
A fronte della disciplina
civilistica sopra illustrata, la normativa fiscale ha stabilito
che le minusvalenze sui titoli negoziati nei mercati regolamentati
sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il
valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla
media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre
(articolo 66, comma 1-bis, Tuir).
Qualora l’applicazione
delle disposizioni tributarie conduca a una svalutazione superiore
a quella considerata "durevole" dal punto di vista
civilistico, sarà opportuno darne informazione in nota
integrativa, indicando le ragioni della scelta effettuata. Dal
punto di vista fiscale, gli eventuali ripristini di valore delle
immobilizzazioni finanziarie svalutate costituiranno componenti
positivi di reddito fino a concorrenza delle minusvalenze ammesse
in deduzione, mentre la parte eccedente non verrà assoggettata a
tassazione, perché derivante dall’insussistenza di un costo a
suo tempo non dedotto.
Marco Levis |