IL SOLE –24 ORE –
Giovedì 23 Marzo 1995 – N. 80 – PAGINA
21
Norme e
tributi |
Nei bilanci coop doppio
binario sulla patrimoniale |
Alle società cooperative è
consentito di imputare a patrimonio netto sia l’imposta
patrimoniale ordinaria, sia l’imposta patrimoniale
straordinaria. Lo ha stabilito l’articolo 2,
comma 4, terzo periodo
della legge 30 novembre 94 n. 656.
La stessa norma ha precisato come nel concetto di patrimonio netto
vadano ricompensato le riserve di cui all’articolo 12 della
legge 904/77 (assoggette anch’esse all’imposta patrimoniale),
senza che risulti violato il "principio della
indivisibilità" di tali riserve.
Pertanto le società cooperative e i loro consorzi, a eccezione
delle cooperative agricole, di piccola pesca, sociali e dei loro
consorzi possono optare fra: la contabilizzazione delle imposte
patrimoniali a conto economico: l’imputazione delle imposte
patrimoniali a patrimonio netto.
Nel primo caso le imposte sul patrimonio netto, indeducibili dal
reddito, transitando dal conto economico diminuiscono l’utile d’esercizio
che, a sua volta, se imputato a riserva indivisibile, costituisce
una variazione in diminuzione dal reddito imponibile. Ne deriva un
maggior reddito imponibile e un conseguente maggior carico fiscale
per le società cooperativa.
Nel secondo caso le imposte sul patrimonio netto, imputate
direttamente alle riserve, lasciano inalterato l’utile dell’esercizio,
che rappresenta quindi una maggiore variazione in diminuzione in
sede di calcolo del reddito imponibile e determina un minor carico
fiscale per le società cooperative.
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Caso
n. 1
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Caso
n. 2
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Utile
d’esercizio
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100
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130
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Variazioni
in aumento
imposta
patrimoniale:
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30
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Variazione
in diminuzione:
utile
d’esercizio
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(100)
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(130)
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Reddito
imponibile
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30
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L’esempio mostra come una
diversa contabilizzazione delle imposte patrimoniali possa
influenzare il calcolo delle imposte dirette.
Marco Levis |
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