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IL SOLE –24 ORE – Giovedì 23 Marzo 1995 – N. 80 – PAGINA 21
Norme e tributi

Nei bilanci coop doppio binario sulla patrimoniale

Alle società cooperative è consentito di imputare a patrimonio netto sia l’imposta patrimoniale ordinaria, sia l’imposta patrimoniale straordinaria. Lo ha stabilito l’articolo 2, comma 4, terzo periodo della legge 30 novembre 94 n. 656.
La stessa norma ha precisato come nel concetto di patrimonio netto vadano ricompensato le riserve di cui all’articolo 12 della legge 904/77 (assoggette anch’esse all’imposta patrimoniale), senza che risulti violato il "principio della indivisibilità" di tali riserve.
Pertanto le società cooperative e i loro consorzi, a eccezione delle cooperative agricole, di piccola pesca, sociali e dei loro consorzi possono optare fra: la contabilizzazione delle imposte patrimoniali a conto economico: l’imputazione delle imposte patrimoniali a patrimonio netto.
Nel primo caso le imposte sul patrimonio netto, indeducibili dal reddito, transitando dal conto economico diminuiscono l’utile d’esercizio che, a sua volta, se imputato a riserva indivisibile, costituisce una variazione in diminuzione dal reddito imponibile. Ne deriva un maggior reddito imponibile e un conseguente maggior carico fiscale per le società cooperativa.
Nel secondo caso le imposte sul patrimonio netto, imputate direttamente alle riserve, lasciano inalterato l’utile dell’esercizio, che rappresenta quindi una maggiore variazione in diminuzione in sede di calcolo del reddito imponibile e determina un minor carico fiscale per le società cooperative.

 

Caso n. 1

Caso n. 2

Utile d’esercizio

100

130

Variazioni in aumento

   imposta patrimoniale:

30

_

Variazione in diminuzione:

    utile d’esercizio

(100)

(130)

Reddito imponibile

30

_

L’esempio mostra come una diversa contabilizzazione delle imposte patrimoniali possa influenzare il calcolo delle imposte dirette.

Marco Levis

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