L'articolo 31, comma 1, lettera a),
secondo periodo del Dl 41/1995, ha introdotto il concetto di
"onere pluriennale" nella determinazione del reddito di
lavoro autonomo, laddove stabilisce che le spese relative
all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria
degli immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni,
sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui
vengono sostenute e nei quattro successivi. In passato, il reddito
derivante dall'esercizio di arti e professioni, la cui formazione
si prolungava oltre l'anno, veniva determinato sulla base delle
quote di ricavi e di spese proporzionalmente imputabili
all'attività svolta in ciascun periodo d'impresa (articolo 116
del Dpr 615/1958). Questo criterio di competenza venne sostituito
con il principio di cassa all'articolo 50 del Dpr 597/73, secondo
cui il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni
nasceva |
dalla differenza tra i compensi percepiti nel
periodo d'imposta e le spese inerenti sostenute nel periodo
stesso.
In linea teorica tale criterio, confermato dall'articolo 50 del
Testo unico delle imposte sui redditi, può recare pregiudizio ai
professionisti a causa dell'assoggettamento ad aliquota Irpef
progressiva, in un unico periodo d’imposta, di un risultato
economico che può avere una formazione pluriennale.
Per altro, a sostegno del principio d'imputazione per cassa, si è
sempre sostenuto che lo stesso riguarda non soltanto i ricavi, ma
anche i costi, per cui, se è vero che l'imputazione dei ricavi
per prestazioni pluriennali nel periodo di percezione, può
presentare gli inconvenienti sopra indicati, e altrettanto vero
che gli oneri e le spese sostenuti in un determinato periodo
d'imposta vengono dedotti nonostante i ricavi corrispondenti si
verifichino soltanto in periodi successivi.
Marco Levis
Andrea Rittatore |