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IL SOLE –24 ORE – Martedì 7 Marzo 1995 – N. 65 – PAGINA 17
Norme e tributi

Professionisti, sull’immobile la spesa è onere pluriennale

L'articolo 31, comma 1, lettera a), secondo periodo del Dl 41/1995, ha introdotto il concetto di "onere pluriennale" nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, laddove stabilisce che le spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui vengono sostenute e nei quattro successivi. In passato, il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, la cui formazione si prolungava oltre l'anno, veniva determinato sulla base delle quote di ricavi e di spese proporzionalmente imputabili all'attività svolta in ciascun periodo d'impresa (articolo 116 del Dpr 615/1958). Questo criterio di competenza venne sostituito con il principio di cassa all'articolo 50 del Dpr 597/73, secondo cui il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nasceva

dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti sostenute nel periodo stesso.
In linea teorica tale criterio, confermato dall'articolo 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, può recare pregiudizio ai professionisti a causa dell'assoggettamento ad aliquota Irpef progressiva, in un unico periodo d’imposta, di un risultato economico che può avere una formazione pluriennale.
Per altro, a sostegno del principio d'imputazione per cassa, si è sempre sostenuto che lo stesso riguarda non soltanto i ricavi, ma anche i costi, per cui, se è vero che l'imputazione dei ricavi per prestazioni pluriennali nel periodo di percezione, può presentare gli inconvenienti sopra indicati, e altrettanto vero che gli oneri e le spese sostenuti in un determinato periodo d'imposta vengono dedotti nonostante i ricavi corrispondenti si verifichino soltanto in periodi successivi.

Marco Levis
Andrea Rittatore

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