Le
esposizioni degli istituti di credito nei confronti degli enti locali in
stato di dissesto finanziario devono essere classificate tra le sofferenze
nelle segnalazioni di vigilanza e di Centrale dei rischi. Lo ha precisato
la Banca d'Italia nel Bollettino di vigilanza n. 9 del settembre 1994.
Le indicazioni dell'istituto di emissione, fornite nel dettare questa
disposizione, mettono in evidenza le numerose analogie esistenti tra le
procedure di liquidazione degli enti locali e la procedura fallimentare
delle imprese private. Vediamole in dettaglio.
Presupposto della procedura.
Nel caso degli enti locali, il presupposto della procedura di liquidazione
si realizza nello stato di dissesto, vale a dire nella condizione di non
poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi
indispensabili.
Organi
preposti. Per
il dissesto finanziario degli enti locali è prevista la nomina di un
organo straordinario di liquidazione, con funzioni analoghe a quelle
svolte nella procedura fallimentare, dal giudice delegato e dal curatore.
Effetti sul passivo.
Dalla massa passiva degli enti locali in "dissesto" sono esclusi
gli interessi moratori e le rivalutazioni monetarie maturati
successivamente alla data della deliberazione.
Nel passivo del fallimento è prevista la sospensione, nei confronti dei
creditori chirografari, del corso degli interessi legali e convenzionali.
La ripartizione dell'attivo.
Nella procedura relativa agli enti locali dissestati è previsto il
concorso dello Stato all'attivo della liquidazione, sotto forma di mutuo.
Tale intervento non garantisce peraltro l'estinzione integrale dei
debiti dell'ente locale: qualora la massa attiva, comprensiva del mutuo a
carico dello Stato, non risulti sufficiente a coprire tutti i debiti
dell'ente, si renderà pertanto necessario addivenire al riparto
proporzionale alla massa passiva, cosi come avviene per il fallimento.
Diritti dei creditori.
In analogia con il fallimento, rimane impregiudicato il diritto del
creditore di rivalersi nei confronti della nuova gestione finanziaria
dell'ente locale.
Con riferimento a tutto quanto sopra, la Banca d'Italia come si e detto ha
precisato che, nelle segnalazioni di vigilanza e di Centrale dei rischi,
le esposizioni nei confronti degli enti locali "dissestati"
devono essere classificate fra le sofferenze.
Marco
Levis
Andrea Rittatore
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