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IL SOLE –24 ORE – Mercoledì 8 Febbraio 1995 – N. 38 – PAGINA 23
Norme e tributi

Indicazioni della Vigilanza della Banca d’Italia

Sono sofferenze bancarie i creditori con i "dissestati"

Le esposizioni degli istituti di credito nei confronti degli enti locali in stato di dissesto finanziario devono essere classificate tra le sofferenze nelle segnalazioni di vigilanza e di Centrale dei rischi. Lo ha precisato la Banca d'Italia nel Bollettino di vigilanza n. 9 del settembre 1994.
Le indicazioni dell'istituto di emissione, fornite nel dettare questa disposizione, mettono in evidenza le numerose analogie esistenti tra le procedure di liquidazione degli enti locali e la procedura fallimentare delle imprese private. Vediamole in dettaglio.

Presupposto della procedura.
Nel caso degli enti locali, il presupposto della procedura di liquidazione si realizza nello stato di dissesto, vale a dire nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

Organi preposti.
Per il dissesto finanziario degli enti locali è prevista la nomina di un organo straordinario di liquidazione, con funzioni analoghe a quelle svolte nella procedura fallimentare, dal giudice delegato e dal curatore.
Effetti sul passivo.
Dalla massa passiva degli enti locali in "dissesto" sono esclusi gli interessi moratori e le rivalutazioni monetarie maturati successivamente alla data della deliberazione.
Nel passivo del fallimento è prevista la sospensione, nei confronti dei creditori chirografari, del corso degli interessi legali e convenzionali.

La ripartizione dell'attivo
. Nella procedura relativa agli enti locali dissestati è previsto il concorso dello Stato all'attivo della liquidazione, sotto forma di mutuo.
Tale intervento non garantisce peraltro l'estinzione integrale
dei debiti dell'ente locale: qualora la massa attiva, comprensiva del mutuo a carico dello Stato, non risulti sufficiente a coprire tutti i debiti dell'ente, si renderà pertanto necessario addivenire al riparto proporzionale alla massa passiva, cosi come avviene per il fallimento.
Diritti dei creditori
. In analogia con il fallimento, rimane impregiudicato il diritto del creditore di rivalersi nei confronti della nuova gestione finanziaria dell'ente locale.
Con riferimento a tutto quanto sopra, la Banca d'Italia come si e detto ha precisato che, nelle segnalazioni di vigilanza e di Centrale dei rischi, le esposizioni nei confronti degli enti locali "dissestati" devono essere classificate fra le sofferenze.  

Marco Levis
Andrea Rittatore

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