L'articolo 1 comma 1, del Dm 29 marzo 1994, ha stabilito
che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'agevolazione prevista per la
benzina e i Gpl consumati per l'azionamento delle autovetture da noleggio
da piazza, venga concessa mediante l’attribuzione di un credito di
imposta commisurato alla differenza tra le aliquote di accisa stabilite in
via generale e quelle ridotte applicabili agli stessi prodotti in base al
punto 13 della tabella A allegata al D1 331/93, convertito con
modificazioni dalia legge 427/93.
Per usufruire dell'agevolazione, i titolari di licenza dei servizio taxi o
di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente devono
presentare apposita istanza alla competente circoscrizione doganale, entro
i due mesi successivi a ciascun semestre sola- re (31 agosto per il primo
semestre, 28 febbraio per il secondo semestre). La circoscrizione
doganale, ricevuta l'istanza debitamente vistata dall'autorità comunale,
ne controlla la regolarità e procede al calcolo dell'accisa a credito,
tenendo conto dei quantitativi giornalieri di carburante (forfettariamente
fissati dalla legge in base alla densità demografica del comune in cui
circola l'autovettura), dei giorni di servizio
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prestato, delle aliquote normali e di quelle ridotte
previste per la benzina e per i Gpl.
Entro i due mesi successivi, il direttore della circoscrizione doganale
rilascia un apposito provvedimento formale, con il quale determina
l'importo del credito d'imposta spettante per il semestre di riferimento.
Il credito d'accisa deve essere indicato, a pena di decadenza, nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta con riferimento
al quale è concesso il beneficio, e può essere fatto valere ai fini
Irpef, Irpeg, Ilor e Iva fino a concorrenza dell'imposta dovuta, mentre
l'eventuale eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti
successivi.
Di fatto, per i taxisti artigiani l'unica imposta rilevante ai fini
dell'agevolazione è l'Irpef, poiché essi non sono soggetti passivi Irpeg
e Ilor, mentre l'imponibilità ai fini Iva è limitata ai percorsi
extra-urbani superiori a 50 km. Precisiamo che, una volta ottenuto il
credito d'imposta, per la determinazione del reddito d'impresa occorrerà
diminuire i costi sostenuti per l'acquisto dei carburanti di un importo
pari all'agevolazione riconosciuta.
Marco Levis
Andrea Rittatore |