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IL SOLE –24 ORE – Giovedì 2 Febbraio 1995 – N. 32 – PAGINA 17
Norme e tributi

Taxi: per i crediti Irpef domande presso la dogana

L'articolo 1 comma 1, del Dm 29 marzo 1994, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'agevolazione prevista per la benzina e i Gpl consumati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, venga concessa mediante l’attribuzione di un credito di imposta commisurato alla differenza tra le aliquote di accisa stabilite in via generale e quelle ridotte applicabili agli stessi prodotti in base al punto 13 della tabella A allegata al D1 331/93, convertito con modificazioni dalia legge 427/93.
Per usufruire dell'agevolazione, i titolari di licenza dei servizio taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente devono presentare apposita istanza alla competente circoscrizione doganale, entro i due mesi successivi a ciascun semestre sola- re (31 agosto per il primo semestre, 28 febbraio per il secondo semestre). La circoscrizione doganale, ricevuta l'istanza debitamente vistata dall'autorità comunale, ne controlla la regolarità e procede al calcolo dell'accisa a credito, tenendo conto dei quantitativi giornalieri di carburante (forfettariamente fissati dalla legge in base alla densità demografica del comune in cui circola l'autovettura), dei giorni di servizio

prestato, delle aliquote normali e di quelle ridotte previste per la benzina e per i Gpl.
Entro i due mesi successivi, il direttore della circoscrizione doganale rilascia un apposito provvedimento formale, con il quale determina l'importo del credito d'imposta spettante per il semestre di riferimento. Il credito d'accisa deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta con riferimento al quale è concesso il beneficio, e può essere fatto valere ai fini Irpef, Irpeg, Ilor e Iva fino a concorrenza dell'imposta dovuta, mentre l'eventuale eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi.
Di fatto, per i taxisti artigiani l'unica imposta rilevante ai fini dell'agevolazione è l'Irpef, poiché essi non sono soggetti passivi Irpeg e Ilor, mentre l'imponibilità ai fini Iva è limitata ai percorsi extra-urbani superiori a 50 km. Precisiamo che, una volta ottenuto il credito d'imposta, per la determinazione del reddito d'impresa occorrerà diminuire i costi sostenuti per l'acquisto dei carburanti di un importo pari all'agevolazione riconosciuta.

Marco Levis
Andrea Rittatore

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