Il decreto legge 19 dicembre '94 n. 691 contiene
le misure urgenti che dovrebbero consentire il rapido avvio
dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dalle avversità
atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del
mese di novembre 1994, nonché il rilancio delle attività
economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza
degli stessi eventi.
L'articolo 11 di tale decreto ha istituito due tributi di
carattere straordinario (Irpef e Irpeg) e un'addizionale (bollo).
Mentre i primi sono stati introdotti per il solo anno 1994 e non
saranno dovuti dai soggetti destinatari degli aiuti, l'addizionale
de1 50% dell'imposta di cui all'articolo 13, comma 2-bis, e alla
relativa nota 3-bis della tariffa dell'imposta di bollo annessa al
Dpr 26 ottobre '72 n. 642, è stata istituita senza la previsione
di un termine finale e colpirà anche i residenti nelle zone
alluvionate.
La mancata fissazione di limiti temporali per l'addizionale può
trovare giustificazione nel fatto che le relative entrate, oltre a
coprire gli oneri di carattere straordinario sopra indicati,
saranno anche destinate alle altre necessità del debito pubblico
e alla realizzazione delle linee di politica economica e
finanziaria, in funzione degli impegni di riequilibri
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del bilancio assunti dall'Italia in sede
comunitaria. Poiché l'istituzione dell'addizionale decorre dalla
data di entrata in vigore del D1 691/94, e quindi dal 20 dicembre
'94, gli importi maggiorati dell'addizionale si applicano ai
documenti emessi a partire da tale data. Con riferimento alla
circolare Assonime n. 1 del 4 gennaio '95 segnaliamo che, in caso
di assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, la
dichiarazione da presentare entro oggi ai sensi dell'articolo 15
del Dpr 642/72, dovrà indicare distintamente gli estratti conto e
le comunicazioni periodiche emessi nel periodo 1° gennaio19
dicembre (non soggetti all'addizionale) da quelli emessi a
decorrere dal 20 dicembre (soggetti all'addizionale), per
consentire all'Ufficio del Registro di liquidare correttamente il
tributo per il 1994.
Ai fini della liquidazione provvisoria del tributo per il 1995, l’importo
di riferimento risultante dalla liquidazione relativa all'anno
precedente dovrà essere adeguato alla nuova misura del tributo,
aggiungendo l'addizionale all’ammontare dell'imposta concernente
i documenti emessi nel periodo 1° gennaio-19 dicembre.
Marco Levis
Andrea Rittatore |