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PAGINA 20 – Martedì 31 Gennaio 1995 –N. 30 – IL SOLE –24 ORE
Norme e tributi

Le regole per l’addizionale pro-alluvione

Bollo «virtuale» a doppio binario

Il decreto legge 19 dicembre '94 n. 691 contiene le misure urgenti che dovrebbero consentire il rapido avvio dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, nonché il rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi.
L'articolo 11 di tale decreto ha istituito due tributi di carattere straordinario (Irpef e Irpeg) e un'addizionale (bollo). Mentre i primi sono stati introdotti per il solo anno 1994 e non saranno dovuti dai soggetti destinatari degli aiuti, l'addizionale de1 50% dell'imposta di cui all'articolo 13, comma 2-bis, e alla relativa nota 3-bis della tariffa dell'imposta di bollo annessa al Dpr 26 ottobre '72 n. 642, è stata istituita senza la previsione di un termine finale e colpirà anche i residenti nelle zone alluvionate.
La mancata fissazione di limiti temporali per l'addizionale può trovare giustificazione nel fatto che le relative entrate, oltre a coprire gli oneri di carattere straordinario sopra indicati, saranno anche destinate alle altre necessità del debito pubblico e alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria, in funzione degli impegni di riequilibri

del bilancio assunti dall'Italia in sede comunitaria. Poiché l'istituzione dell'addizionale decorre dalla data di entrata in vigore del D1 691/94, e quindi dal 20 dicembre '94, gli importi maggiorati dell'addizionale si applicano ai documenti emessi a partire da tale data. Con riferimento alla circolare Assonime n. 1 del 4 gennaio '95 segnaliamo che, in caso di assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, la dichiarazione da presentare entro oggi ai sensi dell'articolo 15 del Dpr 642/72, dovrà indicare distintamente gli estratti conto e le comunicazioni periodiche emessi nel periodo 1° gennaio19 dicembre (non soggetti all'addizionale) da quelli emessi a decorrere dal 20 dicembre (soggetti all'addizionale), per consentire all'Ufficio del Registro di liquidare correttamente il tributo per il 1994.
Ai fini della liquidazione provvisoria del tributo per il 1995, l’importo di riferimento risultante dalla liquidazione relativa all'anno precedente dovrà essere adeguato alla nuova misura del tributo, aggiungendo l'addizionale all’ammontare dell'imposta concernente i documenti emessi nel periodo 1° gennaio-19 dicembre.

Marco Levis
Andrea Rittatore

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