L’articolo 9, ultimo comma del Dpr del 29
settembre 1973, n. 600 (e successive modificazioni e integrazioni)
stabilisce che le dichiarazioni - diverse da quelle dei sostituti
di imposta - possono essere integrate per correggere errori o
omissioni, entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa al secondo periodo di imposta successivo,
semprechè non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, o la
violazione non sia stata comunque constatata, ovvero non siano
stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32
dello stesso Dpr 600/73.
Il nuovo strumento, noto come "Ravvedimento operoso", è
stato introdotto dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n.
408 e ha segnato uno sviluppo significativo nei rapporti tra Fisco
e contribuenti, permettendo a questi ultimi di presentare le
dichiarazioni sostitutive o integrative con l'applicazione di
soprattasse limitate. Purtroppo l'efficacia del provvedimento ha
subito una limitazione con l'entrata in vigore del decreto
ministeriale del 6 settembre 1994, che ha introdotto i cosiddetti
"controlli oggettivi di categoria".
Quel decreto, integrativo delle disposizioni di carattere generale
sui programmi e sui criteri selettivi per i controlli, ha disposto
l'avvio di
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verifiche globali nei confronti dei soggetti
esercenti le attività di odontoiatria, di odontotecnica e di
amministrazione di condomini. Sulla base dei dati in possesso del
sistema informativo del ministero delle Finanze, il programma di
controlli nei confronti di tali categorie è riferibile a circa
52mila soggetti passivi di imposta.
Il provvedimento e la relativa circolare attuativa hanno previsto
l'utilizzazione di ogni strumento istruttorio, con specifico
riguardo agli accertamenti bancari e all'acquisizione di dati e
notizie presso società ed enti che esercitano, anche in forma
fiduciaria, la gestione di patrimoni.
In applicazione della nuova metodologia, sono già state
predisposte e inoltrate migliaia di richieste di dati e notizie,
ai sensi dell'articolo 32 del Dpr 600/73, e numerose altre sono in
fase di invio.
Senza entrare nel merito dell'operazione, segnaliamo che, per gli
appartenenti alle categorie interessate che non hanno ancora
ricevuto la richiesta di dati e notizie, la possibilità di
ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso è ormai legata ai
tempi tecnici di spedizione dei questionari residui da parte dei
comandi di Polizia tributaria competenti per territorio.
Marco Levis
Andrea Rittatore |