Articoli

 

PAGINA 20 – Mercoledì 25 Gennaio 1995 –N. 24 – IL SOLE –24 ORE
Norme e tributi

Ravvedimento operoso anche sul filo di lana

L’articolo 9, ultimo comma del Dpr del 29 settembre 1973, n. 600 (e successive modificazioni e integrazioni) stabilisce che le dichiarazioni - diverse da quelle dei sostituti di imposta - possono essere integrate per correggere errori o omissioni, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo periodo di imposta successivo, semprechè non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, o la violazione non sia stata comunque constatata, ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32 dello stesso Dpr 600/73.
Il nuovo strumento, noto come "Ravvedimento operoso", è stato introdotto dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e ha segnato uno sviluppo significativo nei rapporti tra Fisco e contribuenti, permettendo a questi ultimi di presentare le dichiarazioni sostitutive o integrative con l'applicazione di soprattasse limitate. Purtroppo l'efficacia del provvedimento ha subito una limitazione con l'entrata in vigore del decreto ministeriale del 6 settembre 1994, che ha introdotto i cosiddetti "controlli oggettivi di categoria".
Quel decreto, integrativo delle disposizioni di carattere generale sui programmi e sui criteri selettivi per i controlli, ha disposto l'avvio di

verifiche globali nei confronti dei soggetti esercenti le attività di odontoiatria, di odontotecnica e di amministrazione di condomini. Sulla base dei dati in possesso del sistema informativo del ministero delle Finanze, il programma di controlli nei confronti di tali categorie è riferibile a circa 52mila soggetti passivi di imposta.
Il provvedimento e la relativa circolare attuativa hanno previsto l'utilizzazione di ogni strumento istruttorio, con specifico riguardo agli accertamenti bancari e all'acquisizione di dati e notizie presso società ed enti che esercitano, anche in forma fiduciaria, la gestione di patrimoni.
In applicazione della nuova metodologia, sono già state predisposte e inoltrate migliaia di richieste di dati e notizie, ai sensi dell'articolo 32 del Dpr 600/73, e numerose altre sono in fase di invio.
Senza entrare nel merito dell'operazione, segnaliamo che, per gli appartenenti alle categorie interessate che non hanno ancora ricevuto la richiesta di dati e notizie, la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso è ormai legata ai tempi tecnici di spedizione dei questionari residui da parte dei comandi di Polizia tributaria competenti per territorio.

Marco Levis
Andrea Rittatore

Scarica documento