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PAGINA 20 – Mercoledì 11 Gennaio 1995 –N. 10 – IL SOLE –24 ORE
Norme e tributi

La Banca d’Italia precisa le regole per contabilizzare il prestito titoli

Il Bollettino di vigilanza n. 8/94 della Banca d'Italia riporta alcune indicazioni per rilevare le operazioni di prestito titoli in bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza.
Per quanto concerne le modalità di iscrizione in bilancio, viene fornita una soluzione che evita gli inconvenienti di natura contabile-fiscale derivanti dalle movimentazioni dei portafogli titoli del prestatore e del prestatario.
Dal punto di vista contrattuale le operazioni di prestito titoli sono regolate dalle norme sul mutuo (articoli 1813 e seguenti del Codice civile), le quali prevedono che la proprietà dei beni fungibili oggetto del contratto passi dal mutuante al mutuatario, con l'obbligo di quest'ultimo di restituire alla scadenza il "quantum".
In sede di bilancio le operazioni di prestito titoli vengono invece rappresentate come combinazione di due operazioni funzionalmente collegate: un mutuo e un pronti contro termine su titoli con obbligo di rivendita da parte del prestatario.
Il collegamento funzionale tra le due operazioni risiede nel fatto che le somme idealmente ricevute dal prestatario tramite il mutuo vengono simultaneamente riutilizzate per impostare un pronti contro termine con lo stesso prestatore. Tale impostazione evita di movimentare i portatogli dei due contraenti in quanto, come noto, le cessioni di titoli che prevedono l'obbligo di rivendita a termine per il cessionario sono assimilate ai riporti e quindi, come contropartita del prezzo pagato (o incassato) non viene interessato il conto "titoli", ma un conto di credito (o di debito).
Il prestatore continuerà pertanto a evidenziare nel proprio portafoglio i titoli prestati e, al tempo stesso, iscriverà nell'attivo (fra i crediti) e nel passivo (fra i debiti) rispettivamente il mutuo e il pronti contro termine, entrambi per un importo pari al valore fissato nel contratto.
Da parte sua, il prestatario iscriverà nell'attivo (voci relative ai crediti) e nel passivo (voci relative ai debiti) rispettivamente il pronti contro termine e il mutuo, per un importo identico a quello del prestatore. Simmetricamente, il prestatore e il prestatario registreranno nel conto economico gli interessi attivi e passivi maturati sulle operazioni anzidette.
Per quanto riguarda la nota integrativa, gli importi dei titoli da ricevere e dei titolò da consegnare a scadenza verranno verranno indicati alla voce 2.5. "Riporti e operazioni pronti contro termine assimilabili", separatamente dagli altri, in considerazione delle particolari finalità di tali operazioni di prestito.
Le indicazioni della Banca d’Italia precisano, da ultimo, che questi criteri di rappresentazione non sono applicabili alle operazioni di prestito titoli garantite da somme di denaro rientranti nella piena disponibilità economica del prestatore, perché queste equivalgono a operazioni di pronti contro termine su titoli (di raccolta o di impiego).

Marco Levis
Andrea Rittatore

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