Il Bollettino di
vigilanza n. 8/94 della Banca d'Italia riporta alcune indicazioni
per rilevare le operazioni di prestito titoli in bilancio e nelle
segnalazioni di vigilanza.
Per quanto concerne le modalità di iscrizione in bilancio, viene
fornita una soluzione che evita gli inconvenienti di natura
contabile-fiscale derivanti dalle movimentazioni dei portafogli
titoli del prestatore e del prestatario.
Dal punto di vista contrattuale le operazioni di prestito titoli
sono regolate dalle norme sul mutuo (articoli 1813 e seguenti del
Codice civile), le quali prevedono che la proprietà dei beni
fungibili oggetto del contratto passi dal mutuante al mutuatario,
con l'obbligo di quest'ultimo di restituire alla scadenza
il "quantum".
In sede di bilancio le operazioni di prestito titoli vengono
invece rappresentate come combinazione di due operazioni
funzionalmente collegate: un mutuo e un pronti contro termine su
titoli con obbligo di rivendita da parte del prestatario.
Il collegamento funzionale tra le due operazioni risiede nel fatto
che le somme idealmente ricevute dal prestatario tramite il mutuo
vengono simultaneamente riutilizzate per impostare un pronti
contro termine con lo stesso prestatore. Tale impostazione evita
di movimentare i portatogli dei due contraenti in quanto, come
noto, le cessioni di titoli che prevedono l'obbligo di rivendita a
termine per il cessionario sono assimilate ai riporti e quindi,
come contropartita del prezzo pagato (o incassato) non viene
interessato il conto "titoli", ma un conto di credito (o
di debito).
Il prestatore continuerà pertanto a evidenziare nel proprio
portafoglio i titoli prestati e, al tempo stesso, iscriverà
nell'attivo (fra i crediti) e nel passivo (fra i debiti)
rispettivamente il mutuo e il pronti contro termine, entrambi per
un importo pari al valore fissato nel contratto.
Da parte sua, il prestatario iscriverà nell'attivo (voci relative
ai crediti) e nel passivo (voci relative ai debiti)
rispettivamente il pronti contro termine e il mutuo, per un
importo identico a quello del prestatore. Simmetricamente, il
prestatore e il prestatario registreranno nel conto economico gli
interessi attivi e passivi maturati sulle operazioni anzidette.
Per quanto riguarda la nota integrativa, gli importi dei titoli da
ricevere e dei titolò da consegnare a scadenza verranno verranno
indicati alla voce 2.5. "Riporti e operazioni pronti contro
termine assimilabili", separatamente dagli altri, in
considerazione delle particolari finalità di tali operazioni di
prestito.
Le indicazioni della Banca d’Italia precisano, da ultimo, che
questi criteri di rappresentazione non sono applicabili alle
operazioni di prestito titoli garantite da somme di denaro
rientranti nella piena disponibilità economica del prestatore,
perché queste equivalgono a operazioni di pronti contro termine
su titoli (di raccolta o di impiego).
Marco Levis
Andrea Rittatore |