Come regola di carattere generale, i singoli
redditi vengono assoggettati a imposizione se risultano compresi
in una delle categorie previste dal Testo unico delle imposte
dirette, vale a dire: redditi fondiari; redditi di capitale;
redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi
di impresa; redditi diversi. Nel caso specifico delle operazioni
di swap:
i
risultati delle operazioni su interessi e valute poste in
essere da società ed enti commerciali sono riflesse nel
bilancio degli stessi, e come tali concorrono alla formazione
del reddito d'impresa, tassato senza applicazione di ritenuta;
i
proventi delle operazioni su interessi poste in essere da
persone fisiche e fondi comuni non sono assoggettati a
tassazione, perché non configurano la remunerazione di un
investimento, ma un semplice scambio di flussi parametrati su
tassi di interesse;
i
differenziali delle operazioni su valute poste in essere da
persone fisiche e fondi comuni costituiscono redditi diversi,
perché rientrano
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nell'elenco tassativo contenuto nell'articolo 81
Tuir.
La base imponibile degli swap su valute è pari alla differenza
tra il cambio a termine e il cambio a pronti alla data di stipula
del contratto. Tale importo, che può essere diverso
dall'effettivo differenziale corrisposto alla data di scadenza del
contratto, è soggetto a ritenuta a titolo di imposta.
La ritenuta deve essere effettuata non solo dai sostituti di
imposta che intervengono quali acquirenti delle valute o quali
controparti contrattuali, ma in genere dai sostituti che
intervengono comunque nell'operazione.
Qualora l'operazione venga conclusa direttamente con un soggetto
non residente, senza l'intervento di un sostituto di imposta, la
ritenuta non troverà applicazione e l'imposizione avverrà in
sede di dichiarazione dei redditi.
Per le operazioni concluse da soggetti non residenti con soggetti
residenti, il regime fiscale da applicare dovrà invece tenere
conto della normativa interna e di eventuali trattati contro le
doppie imposizioni.
Marco Levis |