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IL SOLE –24 ORE – Venerdì 6 Settembre 1996 – N. 244 – PAGINA 17
Norme e tributi

Tocca ai sostituti la ritenuta per le operazioni di swap

Come regola di carattere generale, i singoli redditi vengono assoggettati a imposizione se risultano compresi in una delle categorie previste dal Testo unico delle imposte dirette, vale a dire: redditi fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi di impresa; redditi diversi. Nel caso specifico delle operazioni di swap:

  • i risultati delle operazioni su interessi e valute poste in essere da società ed enti commerciali sono riflesse nel bilancio degli stessi, e come tali concorrono alla formazione del reddito d'impresa, tassato senza applicazione di ritenuta;

  • i proventi delle operazioni su interessi poste in essere da persone fisiche e fondi comuni non sono assoggettati a tassazione, perché non configurano la remunerazione di un investimento, ma un semplice scambio di flussi parametrati su tassi di interesse;

  • i differenziali delle operazioni su valute poste in essere da persone fisiche e fondi comuni costituiscono redditi diversi, perché rientrano

nell'elenco tassativo contenuto nell'articolo 81 Tuir.
La base imponibile degli swap su valute è pari alla differenza tra il cambio a termine e il cambio a pronti alla data di stipula del contratto. Tale importo, che può essere diverso dall'effettivo differenziale corrisposto alla data di scadenza del contratto, è soggetto a ritenuta a titolo di imposta.
La ritenuta deve essere effettuata non solo dai sostituti di imposta che intervengono quali acquirenti delle valute o quali controparti contrattuali, ma in genere dai sostituti che intervengono comunque nell'operazione.
Qualora l'operazione venga conclusa direttamente con un soggetto non residente, senza l'intervento di un sostituto di imposta, la ritenuta non troverà applicazione e l'imposizione avverrà in sede di dichiarazione dei redditi.
Per le operazioni concluse da soggetti non residenti con soggetti residenti, il regime fiscale da applicare dovrà invece tenere conto della normativa interna e di eventuali trattati contro le doppie imposizioni.

Marco Levis

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