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IL SOLE –24 ORE – Mercoledì 27 Marzo 1996 – N. 85 – PAGINA 19
Norme e tributi

Resta ancora irrisolto il nodo della "natura" dei contratti derivati

L’argomento dei contratti derivati resta nell'occhio del ciclone. Questa volta, vanno segnalati due provvedimenti del tribunale di Milano: 
_ il primo, riferito a un Domestic Currency Swap, è un'ordinanza del giudice istruttore relativa a un'istanza di ingiunzione di pagamento rivolta ai sensi dell'articolo 186-ter Codice di procedura civile;  
_ il secondo, riferito a un Interest rate Swap, è un provvedimento del Presidente del Tribunale riguardante una richiesta di sequestro conservativo rivolta prima di avviare l'azione di merito.

I due provvedimenti stabiliscono che l'istanza di pagamento e la richiesta di sequestro non possono essere accolte, perché le operazioni di swap poste in essere dalle parti non erano finalizzate all'esigenza di coprire rischi concreti di impresa e non corrispondevano, quindi, a una causa che giustificasse la piena tutela delle ragioni del credito. Di fatto, tali provvedimenti hanno attribuito agli swap speculativi che non sono negoziati in mercati regolamentati la natura di contratti aleatori simili alle
scommesse, con la conseguente applicabilità dell'eccezione di gioco prevista dall'articolo 1933 Codice civile, secondo cui “non compete azione per il pagamento di un debito di gioco o di scommessa, anche se si tratta di gioco o di scommessa non proibiti “.
A nostro parere, le motivazioni che sono alla base dei due provvedimenti non possono essere condivise. Infatti:
1) Nel caso degli swaps non esiste l'alea di un gioco o di una scommessa, ma si è in presenza di un preciso rapporto economico finanziario, strettamente legato ai mercati dei cambi e degli interessi, il quale giustifica pienamente il fatto che l'obbligazione, una volta contratta, debba essere adempiuta.

D'altra parte, quando parla di gioco e di scommessa, l'estensore dell'articolo 1933 Codice civile non aveva certo
in mente operazioni finanziarie  di questo tipo, che derivano da una sommatoria di eventi che si verificano su scala mondiale.
2) La giurisprudenza si è sempre limitata a ritenere applicabile l'articolo 1933 Codice civile ai soli contratti collegati in modo diretto e immediato all'esercizio del gioco e della scommessa.
3) L'articolo 23, comma 4, della legge 1/91 stabilisce che l'articolo 1933 Codice civile non si applica ai contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi a oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute.
Tenuto conto di quanto sopra, non si individua alcun valido motivo per cui l'estraneità all'eccezione di gioco prevista dall'articolo 1933 Codice civile debba essere limitata ai contratti che vengono conclusi
nei mercati regolamentati.
Giova ricordare, in proposito, quanto disposto a suo tempo dall'articolo 5 del Rdl 601/25, secondo cui “nelle controversie relative ai contratti di Borsa, anche se conclusi fuori Borsa e senza intervento di agenti di cambio, non può essere opposta l'eccezione di gioco”.
4) Le norme civilistiche e fiscali riferite ai contratti swap non fanno alcun riferimento al rischio legato all'impossibilità di tutela contro la parte inadempiente. Tale silenzio dovrebbe confermare il pieno riconoscimento degli obblighi contrattuali derivanti dai contratti swap, di copertura o speculativi, negoziati o meno nei mercati regolamentati.
In accordo con il parere espresso dal Comitato economico sociale Ue in data 25-10-95, sarebbe auspicabile che il superamento di tali incertezze in materia di contratti derivati venisse ricercata a livello internazionale, con l'adozione di un dispositivo armonico, che rinforzasse il coordinamento fra gli Stati membri, contribuendo alla piena riuscita dell'Unione economica e monetaria.

Marco Levis

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