PAGINA 20 –
Venerdì 3 Maggio 1996 –N. 119 – IL
SOLE –24 ORE
Norme e tributi
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Più saldo il rapporto assicurativo con la
riserva di perequazione
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La direttiva del Consiglio Cee
n. 91/674 del 19 dicembre 1991 ha completato l'armonizzazione
delle norme contabili delle società di capitali in ambito Ue,
introducendo una serie di regole specifiche in materia di conti
annuali e consolidati delle imprese di assicurazione diretta e di
riassicurazione.
Una delle disposizioni di maggior rilievo della direttiva è
quella contenuta nell'articolo 30, riguardante l'obbligo di
istituzione di una "Riserva di perequazione", la quale
comprende tutte le somme accantonate in conformità alle
disposizioni legislative e amministrative, con il fine di
perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri
o di coprire rischi particolari.
Questa riserva esiste da tempo nelle normative che regolamentano l’esercizio
dell’attività assicurativa nei principali Paesi dell’unione
europea.
Per quanto riguarda l’Italia, considerato che l’articolo 20
della legge comunitaria ’93 ha recepito principi generali e i
criteri informativi della direttiva, ci si attende che il
provvedimento attuativo di prossima emanazione prevederà l’obbligo
di istituzione della riserva di perequazione sia per le compagnie
di assicurazione, sia per le imprese di riassicurazione.
Con riferimento a queste ultime, l’obbligo di accantonamento di
una riserva che preservi dalle fluttazioni del tasso di
sinistralità, trova fondata motivazione nelle effettive
condizioni di mercato in cui questi soggetti agiscono.
La riassicurazione può essere definita come un contratto in forza
del quale un contraente (riassicuratore) si obbliga, dietro
pagamento di un corrispettivo e a determinate condizioni, a
indennizzare l'altro contraente (assicuratore) di una parte
convenuta della somma che quest’ultimo della somma che quest’ultimo
dovesse pagare a un avente diritto (assicuratore) in esecuzione di
un contratto di assicurazione.
Ne consegue che:
_ L'attività riassicurativa si estrinseca mediante rapporti
contrattuali;
_ il rapporto riassicurativo discende e si ricollega sempre ad un
rapporto assicurativo, in mancanza del quale non potrebbe
esistere;
_ questi due rapporti restano peraltro sempre giuridicamente
distinti in quanto, come conferma l'articolo 1929 Codice civile,
non si instaura alcun rapporto diretto fra assicurato e
riassicuratore.
La riassicurazione serve, quindi, a ridurre l'esposizione
dell'impresa assicurativa che vi fa ricorso, su singoli rischi o
su un insieme di rischi assunti a quei limiti resi necessari ai
fini dell'esplicazione di una normale attività aziendale,
distribuendo nello spazio e nel tempo gli effetti finanziari
negativi che possono derivare dall’accettazione dei rischi di
natura assicurativa.
In definitiva, essa serve per creare le premesse indispensabili
per un lavoro ordinato e di ampio respiro delle compagnie di
assicurazione fondato su basi scientifiche.
Da quando sopra deriva che, se l’obbligo della riserva di
perequazione in campo alle compagnie di assicurazione
rappresenterà una ulteriore tutela per gli assicurati, il
medesimo obbligo in campo alle società di riassicurazione
costituirà una maggiore garanzia per le compagnie di
assicurazione e, indirettamente, per gli stessi assicurati.
Marco Levis |
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