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PAGINA 20 – Venerdì 3 Maggio 1996 –N. 119 – IL SOLE –24 ORE
Norme e tributi

Più saldo il rapporto assicurativo con la riserva di perequazione

La direttiva del Consiglio Cee n. 91/674 del 19 dicembre 1991 ha completato l'armonizzazione delle norme contabili delle società di capitali in ambito Ue, introducendo una serie di regole specifiche in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione diretta e di riassicurazione.
Una delle disposizioni di maggior rilievo della direttiva è quella contenuta nell'articolo 30, riguardante l'obbligo di istituzione di una "Riserva di perequazione", la quale comprende tutte le somme accantonate in conformità alle disposizioni legislative e amministrative, con il fine di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari.
Questa riserva esiste da tempo nelle normative che regolamentano l’esercizio dell’attività assicurativa nei principali Paesi dell’unione europea.
Per quanto riguarda l’Italia, considerato che l’articolo 20 della legge comunitaria ’93 ha recepito principi generali e i criteri informativi della direttiva, ci si attende che il provvedimento attuativo di prossima emanazione prevederà l’obbligo di istituzione della riserva di perequazione sia per le compagnie di assicurazione, sia per le imprese di riassicurazione.
Con riferimento a queste ultime, l’obbligo di accantonamento di una riserva che preservi dalle fluttazioni del tasso di sinistralità, trova fondata motivazione nelle effettive condizioni di mercato in cui questi soggetti agiscono.
La riassicurazione può essere definita come un contratto in forza del quale un contraente (riassicuratore) si obbliga, dietro pagamento di un corrispettivo e a determinate condizioni, a indennizzare l'altro contraente (assicuratore) di una parte convenuta della somma che quest’ultimo della somma che quest’ultimo dovesse pagare a un avente diritto (assicuratore) in esecuzione di un contratto di assicurazione.
Ne consegue che:
_ L'attività riassicurativa si estrinseca mediante rapporti contrattuali;
_ il rapporto riassicurativo discende e si ricollega sempre ad un rapporto assicurativo, in mancanza del quale non potrebbe esistere;
_ questi due rapporti restano peraltro sempre giuridicamente distinti in quanto, come conferma l'articolo 1929 Codice civile, non si instaura alcun rapporto diretto fra assicurato e riassicuratore.
La riassicurazione serve, quindi, a ridurre l'esposizione dell'impresa assicurativa che vi fa ricorso, su singoli rischi o su un insieme di rischi assunti a quei limiti resi necessari ai fini dell'esplicazione di una normale attività aziendale, distribuendo nello spazio e nel tempo gli effetti finanziari negativi che possono derivare dall’accettazione dei rischi di natura assicurativa.
In definitiva, essa serve per creare le premesse indispensabili per un lavoro ordinato e di ampio respiro delle compagnie di assicurazione fondato su basi scientifiche.
Da quando sopra deriva che, se l’obbligo della riserva di perequazione in campo alle compagnie di assicurazione rappresenterà una ulteriore tutela per gli assicurati, il medesimo obbligo in campo alle società di riassicurazione costituirà una maggiore garanzia per le compagnie di assicurazione e, indirettamente, per gli stessi assicurati.

Marco Levis

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