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PAGINA 14 – Sabato 11 Maggio 1996 –N. 127 – IL SOLE –24 ORE
Norme e tributi

Il contratto swap fa i conti con i casi di esenzione dall’Iva

Le disposizioni modificative dell'Iva contenute nell'articolo 7 del Dl 440/95 sono state recepite integralmente dall'articolo 3, comma l22, della Legge 28 dicembre l995 n. 549 e sono entrate in vigore il 13 gennaio 1996 con efficacia dell'1 gennaio 1996.
La norma ha integrato il disposto dell'articolo 10, n. 3 e 4, del Dpr 633/72, ricomprendendo nell'ambito delle operazioni esenti tutte le operazioni di natura finanziaria aventi a oggetto valori mobiliari e strumenti finanziari, fra i quali vanno compresi i contratti swap, preordinati alla copertura dei rischi di variazione riguardanti tassi di interesse e tassi di cambio. Obiettivo della norma e stato quello di impostare una disciplina coerente con quella comunitaria, semplificando al tempo stesso l'attività degli operatori. In questo senso l'intervento di adeguamento risponde pienamente alla logica della direttiva Cee 77/388 del 17 maggio 1977 (sesta direttiva) e della direttiva Cee93/22 del 10 maggio 1993 (c.d. direttiva

Eurosim).
La prima prevede infatti un regime generale di esenzione per le operazioni finanziarie, mentre la seconda individua tutte le operazioni esenti che hanno a oggetto valori mobiliari e strumenti finanziari. E’ necessario precisare che gli swap costituiscono operazioni esenti particolari, perché danno luogo al pagamento di differenziali che non sono esenti. Nonostante il contratto swap, nel suo complesso. sia divenuto rilevante ai fini Iva in quanto operazione "istituzionalmente esente", il pagamento delle somme dovute a titolo di differenza di cambio o di tasso di interesse rimane invece irrilevante, in quanto configura una cessione di denaro esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 2 comma 3, lettera a), del Dpr 633/72.
II nuovo regime di esenzione riguarda gli strumenti finanziari sia in relazione ai contratti che ne stanno alla base, sia in relazione alla loro negoziazione.

Devono conseguentemente ritenersi esenti anche le commissioni percepite in dipendenza di contratti di mandato, mediazione e intermediazione relativi agli swap, considerato che si tratta di contratti accessori o strumentali a operazioni esenti, a prescindere dalla circostanza che nelle operazioni intermediate sussista o meno un corrispettivo esente.
Tale conclusione e confermata dalla relazione governativa al provvedimento modificativo, dalla quale emerge la volontà di prevedere per le commissioni un regime di esenzione, al fine di evitare una penalizzazione del mercato interno rispetto a quelli esteri, dove l'imposta sui corrispettivi non trova applicazione.
Di regola, l'imposta sul valore aggiunto si basa sugli schemi giuridici attraverso i quali i fenomeni economici vengono a esistenza; nel caso degli swap, per contro, l’imposta sembra non guardare alla natura giuridica dell’operazione, ma alla sostanza economico finanziaria della stessa.

Marco Levis

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