Le disposizioni modificative dell'Iva contenute
nell'articolo 7 del Dl 440/95 sono state recepite integralmente
dall'articolo 3, comma l22, della Legge 28 dicembre l995 n. 549 e
sono entrate in vigore il 13 gennaio 1996 con efficacia dell'1
gennaio 1996.
La norma ha integrato il disposto dell'articolo 10, n. 3 e 4, del
Dpr 633/72, ricomprendendo nell'ambito delle operazioni esenti
tutte le operazioni di natura finanziaria aventi a oggetto valori
mobiliari e strumenti finanziari, fra i quali vanno compresi i
contratti swap, preordinati alla copertura dei rischi di
variazione riguardanti tassi di interesse e tassi di cambio.
Obiettivo della norma e stato quello di impostare una disciplina
coerente con quella comunitaria, semplificando al tempo stesso
l'attività degli operatori. In questo senso l'intervento di
adeguamento risponde pienamente alla logica della direttiva Cee
77/388 del 17 maggio 1977 (sesta direttiva) e della direttiva
Cee93/22 del 10 maggio 1993 (c.d. direttiva
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Eurosim).
La prima prevede infatti un regime generale di esenzione per le
operazioni finanziarie, mentre la seconda individua tutte le
operazioni esenti che hanno a oggetto valori mobiliari e strumenti
finanziari. E necessario precisare che gli swap costituiscono
operazioni esenti particolari, perché danno luogo al pagamento di
differenziali che non sono esenti. Nonostante il contratto swap,
nel suo complesso. sia divenuto rilevante ai fini Iva in quanto
operazione "istituzionalmente esente", il pagamento
delle somme dovute a titolo di differenza di cambio o di tasso di
interesse rimane invece irrilevante, in quanto configura una
cessione di denaro esclusa dal campo di applicazione dell'imposta
ai sensi dell'articolo 2 comma 3, lettera a), del Dpr 633/72.
II nuovo regime di esenzione riguarda gli strumenti finanziari sia
in relazione ai contratti che ne stanno alla base, sia in
relazione alla loro negoziazione.
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Devono conseguentemente ritenersi esenti anche
le commissioni percepite in dipendenza di contratti di mandato,
mediazione e intermediazione relativi agli swap, considerato che
si tratta di contratti accessori o strumentali a operazioni
esenti, a prescindere dalla circostanza che nelle operazioni
intermediate sussista o meno un corrispettivo esente.
Tale conclusione e confermata dalla relazione governativa al
provvedimento modificativo, dalla quale emerge la volontà di
prevedere per le commissioni un regime di esenzione, al fine di
evitare una penalizzazione del mercato interno rispetto a quelli
esteri, dove l'imposta sui corrispettivi non trova applicazione.
Di regola, l'imposta sul valore aggiunto si basa sugli schemi
giuridici attraverso i quali i fenomeni economici vengono a
esistenza; nel caso degli swap, per contro, limposta sembra non
guardare alla natura giuridica delloperazione, ma alla sostanza
economico finanziaria della stessa.
Marco Levis |