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IL SOLE –24 ORE – Venerdì 7 Aprile 1995 –N. 95 – PAGINA 13
Norme e tributi

Nella nota integrativa i costi fissi contro rischi
per Sim e fiduciarie

Il coefficiente "Altri rischi", pari al 25% dei costi fissi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio, si applica alla generalità delle Sim e alle società fiduciarie di cui all'articolo 17 comma 2, della legge 1/91, per le quali dovrebbe rappresentare una salvaguardia contro il rischio d'impresa. I costi fissi da prendere a base per il calcolo di tale dotazione patrimoniale, prevista dall'articolo 39 del Regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991, sono pari all'ammontare delle voci “80 - Spese amministrative “ e “110 - Altri oneri di gestione “ dello schema di Conto economico delle società finanziarie.
Peraltro, poiché tali voci comprendono anche
componenti negativi di reddito di tipo variabile (bolli sulle operazioni effettuate) e occasionale (prestazioni professionali non continuative), la copertura patrimoniale pub, a volte, risultare sovrastimata.
Per conferire certezza all'aggregato economico cui commisurare il coefficiente, senza peraltro includervi quei conti di spesa che non rappresentano costi fissi, nel Bollettino di vigilanza n. 1/95 la Banca d'Italia ha precisato che gli intermediari possono utilizzare la nota integrativa, indicando, nelle sezioni 4 e 6 della parte C - Informazioni
sul Conto economico, gli importi e i criteri seguiti per enucleare dalle voci di bilancio sopra riportate i componenti negativi di reddito che hanno natura di costi fissi. Tra questi ultimi devono in ogni caso rientrare:  
_ le spese relative al funzionamento generale della struttura (spese per il personale, compensi ad amministratori e sindaci, spese di revisione e certificazione del bilancio, canoni di locazione, premi assicurativi eccetera);  

_ i costi riguardanti lo svolgimento dell'attività di intermediazione
mobiliare per la parte che non dipende dai volumi di attività (elaborazione e trasmissione dati, noleggio e manutenzione software, accesso a reti telematiche e informative, quota fissa di contribuzione al Fondo nazionale di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 1/91 eccetera).
Qualora l'importo dei costi fissi utilizzato per la determinazione della copertura patrimoniale non venga individuato nel Conto economico, ma soltanto nella Nota integrativa, sarà, quest'ultimo dato a essere riportato nelle segnalazioni di vigilanza inviate alla Banca d'Italia su supporto magnetico, in luogo del totale delle voci 80 e 110 dello schema di bilancio.

Marco Levis

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