Il
coefficiente "Altri rischi", pari al 25% dei costi fissi
risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio, si applica alla
generalità delle Sim e alle società fiduciarie di cui all'articolo
17 comma 2, della legge 1/91, per le quali dovrebbe rappresentare
una salvaguardia contro il rischio d'impresa. I costi fissi da
prendere a base per il calcolo di tale dotazione patrimoniale,
prevista dall'articolo 39 del Regolamento della Banca d'Italia del 2
luglio 1991, sono pari all'ammontare delle voci 80 - Spese
amministrative e 110 - Altri oneri di gestione dello
schema di Conto economico delle società finanziarie.
Peraltro, poiché tali voci comprendono anche componenti
negativi di reddito di tipo variabile (bolli sulle operazioni
effettuate) e occasionale (prestazioni professionali non
continuative), la copertura patrimoniale pub, a volte, risultare
sovrastimata.
Per conferire certezza all'aggregato economico cui commisurare il
coefficiente, senza peraltro includervi quei conti di spesa che non
rappresentano costi fissi, nel Bollettino di vigilanza n. 1/95 la
Banca d'Italia ha precisato che gli intermediari possono utilizzare
la nota integrativa, indicando, nelle sezioni 4 e 6 della parte C -
Informazioni sul Conto economico, gli importi e i criteri
seguiti per enucleare dalle voci di bilancio sopra riportate i
componenti negativi di reddito che hanno natura di costi fissi. Tra
questi ultimi devono in ogni caso rientrare:
_ le spese relative al funzionamento generale della struttura (spese
per il personale, compensi ad amministratori e sindaci, spese di
revisione e certificazione del bilancio, canoni di locazione, premi
assicurativi eccetera);
_ i costi riguardanti lo svolgimento dell'attività di
intermediazione mobiliare
per la parte che non dipende dai volumi di attività (elaborazione e
trasmissione dati, noleggio e manutenzione software, accesso a reti
telematiche e informative, quota fissa di contribuzione al Fondo
nazionale di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 1/91
eccetera).
Qualora l'importo dei costi fissi utilizzato per la determinazione
della copertura patrimoniale non venga individuato nel Conto
economico, ma soltanto nella Nota integrativa, sarà, quest'ultimo
dato a essere riportato nelle segnalazioni di vigilanza inviate alla
Banca d'Italia su supporto magnetico, in luogo del totale delle voci
80 e 110 dello schema di bilancio.
Marco
Levis |