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Mercoledì 19 Aprile 1995 N. 102 IL
SOLE 24 ORE
Norme e tributi
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Sui redditi aiuto oscuro allente
non commerciale
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Con decorrenza dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 1993, l'articolo 14, comma 3,
lettera 1) della legge 24-12-93 n. 537, ha modificato radicalmente
il contenuto dell'articolo 109, comma 2, del Tuir relativo alla
determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali.
In seguito alle modifiche, per gli enti che esercitano attività
commerciali senza contabilità separata il reddito imponibile
viene determinato con i seguenti criteri:
come
componenti positivi devono essere considerati tutti i ricavi e
proventi che concorrono a formare il reddito di impresa,
escludendo quindi le entrate derivanti dalle attività
istituzionali e includendovi, invece, le plusvalenze
patrimoniali (articolo 54, comma 4, Tuir), le sopravvenienze
attive (articolo 55, commi 2 e 3, Tuir) e le rimanenze finali;
come
componenti negativi vanno escluse le spese sostenute per le
attività istituzionali, mentre devono essere considerati:
a) gli oneri, risultanti nel
bilancio o rendiconto, relativi specificamente a operazioni
effettuate nell'esercizio di attività commerciali, compresi gli
ammortamenti e gli accantonamenti (con le limitazioni contenute
nel Capo VI, Tito- lo I, del Tuir) e le rimanenze iniziali. Tali
oneri sono deducibili per il loro intero ammontare;
b) gli altri oneri, risultanti nel bilancio o rendiconto, che si
riferiscono a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio
di attività commerciali o di altre attività, compresi gli
ammortamenti e gli accantonamenti (con le limitazioni contenute
nel Capo Vl, Titolo I, del Tuir), nonché le rendite catastali o i
canoni di locazione, anche finanziaria, relativi agli immobili.
Tali oneri sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto
tra "ricavi commerciali" e proventi complessivi.
I soggetti che hanno realizzato investimenti e che, ricorrendone
le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'articolo
3 del Dl 357/94 (convertito dalla legge 489/94) devono indicare
fra i componenti negativi anche il 50% della differenza tra
l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo di imposta,
assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel
medesimo periodo, e la media degli investimenti realizzati nei
cinque periodi precedenti.
Al fine della determinazione dell'agevolazione, le istruzioni
ministeriali ai modelli di dichiarazione dei redditi 1994 non
chiariscono se, nel calcolo del reddito detassato, debba
considerarsi l'intero ammontare degli investimenti dell'anno e di
quelli effettuati nei cinque esercizi precedenti, oppure soltanto
i valori che risultano dall'applicazione del principio "dell'afferenza
alla produzione del reddito imponibile". Nel primo caso si
avrebbe diritto per intero all'agevolazione anche nel caso in cui
l'investimento fosse relativo all'attività istituzionale, ovvero
venisse adibito promiscuamente all'esercizio di attività
commerciali e di altre attività.
Nel secondo caso gli investimenti dell'anno e dei cinque esercizi
precedenti dovrebbero anzitutto essere suddivisi tra
istituzionali, commerciali e promiscui, per poi applicare agli
stessi le percentuali di deducibilità prevista dall'articolo 109,
comma 2, Tuir.
Quest'ultimo metodo di calcolo, apparentemente più in linea con
la logica della norma, creerebbe peraltro maggiori problemi di
calcolo agli enti interessati, e rischierebbe comunque di non
rispecchiare la realtà dei fatti, perché un bene acquistato in
passato per l'attività istituzionale (e pertanto escluso dal
computo degli investimenti passati) o adibito a uso promiscuo
(quindi considerato pro-rata nel calcolo della media quinquennale)
potrebbe, nel frattempo, essere stato dirottato sull'attività
commerciale, e viceversa.
Inoltre, mancando un meccanismo di rettifica della deducibilità,
un investimento promiscuo verrebbe considerato in base alla
percentuale relativa all'anno di acquisto, con la conseguenza di
influenzare casualmente, in più o in meno, il calcolo della media
quinquennale.
Marco Levis |
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