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PAGINA 19 – Sabato 29 Aprile 1995 –N. 112 – IL SOLE –24 ORE
Norme e tributi

La decorrenza del sessantesimo giorno per le società

L’imposta detta i termini Sul nuovo domicilio fiscale

In linea generale, le cause di variazione del domicilio fiscale di un soggetto passivo d'imposta hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello nel quale si sono verificate.
Tale principio base può indurre in errore le società che hanno trasferito il domicilio fiscale in altra provincia, perché le date di riferimento cui rapportare il periodo di sessanta giorni sono differenziate per quanto riguarda Iva, imposte dirette e conto fiscale. Vediamole in dettaglio.
Iva
. L'articolo 35, terzo comma, del Dpr 633/72 stabilisce l'obbligo di presentazione contemporanea delle dichiarazioni di variazione agli uffici provinciali di provenienza e di destinazione. Tali dichiarazioni devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di omologazione della delibera assembleare (risoluzione ministeriale 22 aprile 1980, n. 381944) e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data di omologazione (risoluzione ministeriale 2 dicembre 1980, n. 383592).
Imposte dirette
. L'articolo 36, primo comma, del Dpr 600/73

dispone l'obbligo di invio della copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano all'ufficio imposte competente per l'accertamento. La comunicazione deve essere effettuata dall'ufficiale rogante entro tre mesi dalla data di iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese, e ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione (circolare ministeriale 7/1496 del 30 aprile 1977).
Conto fiscale
. La circolare ministeriale 119/E del 22 luglio 1994 precisa che il sistema informativo del ministero delle Finanze comunica contestualmente la cessazione al concessionario di provenienza e l'inizio di attività al concessionario di destinazione.
La competenza relativa alla gestione del conto fiscale, compresa la competenza a ricevere le domande di rimborso, spetta al concessionario di destinazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si e verificata la variazione. A tal fine le comunicazioni trasmesse ai concessionari dall'Anagrafe tributaria contengono l'indicazione della data di validità del nuovo domicilio fiscale

(data di decorrenza più 60 giorni), per cui fino a tale data continua a sussistere la competenza del vecchio concessionario. Prima dell'entrata in vigore della disciplina sul conto fiscale, lo scostamento temporale che nasceva dall'applicazione delle normative Iva e imposte dirette non presentava particolari problemi per i versamenti diretti eseguiti dai contribuenti che avevano variato il proprio domicilio fiscale, in quanto il termine di riferimento previsto per le imposte dirette fissava la competenza sia dell'ufficio imposte, sia del concessionario della riscossione.
Allo stato attuale, come si e detto, la competenza dei concessionari della riscossione segue regole proprie, con proprie date di decorrenza.
Per le dichiarazioni dei redditi di prossima scadenza, sarà quindi opportuno tenere presente la mancanza di coordinamento che si e venuta a creare tra la norma riguardante la competenza dei concessionari a ricevere i versamenti e la disciplina relativa alla competenza degli uffici a ricevere le dichiarazioni.

Marco Levis

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