In linea generale, le cause di variazione del
domicilio fiscale di un soggetto passivo d'imposta hanno effetto
dal sessantesimo giorno successivo a quello nel quale si sono
verificate.
Tale principio base può indurre in errore le società che hanno
trasferito il domicilio fiscale in altra provincia, perché le
date di riferimento cui rapportare il periodo di sessanta giorni
sono differenziate per quanto riguarda Iva, imposte dirette e
conto fiscale. Vediamole in dettaglio.
Iva. L'articolo 35, terzo comma, del Dpr 633/72 stabilisce
l'obbligo di presentazione contemporanea delle dichiarazioni di
variazione agli uffici provinciali di provenienza e di
destinazione. Tali dichiarazioni devono essere presentate entro
trenta giorni dalla data di omologazione della delibera
assembleare (risoluzione ministeriale 22 aprile 1980, n. 381944) e
hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data di
omologazione (risoluzione ministeriale 2 dicembre 1980, n.
383592).
Imposte dirette. L'articolo 36, primo comma, del Dpr 600/73
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dispone l'obbligo di invio della copia dell'atto
costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano all'ufficio
imposte competente per l'accertamento. La comunicazione deve
essere effettuata dall'ufficiale rogante entro tre mesi dalla data
di iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese, e ha effetto
dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione
(circolare ministeriale 7/1496 del 30 aprile 1977).
Conto fiscale. La circolare ministeriale 119/E del 22 luglio
1994 precisa che il sistema informativo del ministero delle
Finanze comunica contestualmente la cessazione al concessionario
di provenienza e l'inizio di attività al concessionario di
destinazione.
La competenza relativa alla gestione del conto fiscale, compresa
la competenza a ricevere le domande di rimborso, spetta al
concessionario di destinazione a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo a quello in cui si e verificata la variazione. A tal
fine le comunicazioni trasmesse ai concessionari dall'Anagrafe
tributaria contengono l'indicazione della data di validità del
nuovo domicilio fiscale
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(data di decorrenza più 60 giorni), per cui
fino a tale data continua a sussistere la competenza del vecchio
concessionario. Prima dell'entrata in vigore della disciplina sul
conto fiscale, lo scostamento temporale che nasceva
dall'applicazione delle normative Iva e imposte dirette non
presentava particolari problemi per i versamenti diretti eseguiti
dai contribuenti che avevano variato il proprio domicilio fiscale,
in quanto il termine di riferimento previsto per le imposte
dirette fissava la competenza sia dell'ufficio imposte, sia del
concessionario della riscossione.
Allo stato attuale, come si e detto, la competenza dei
concessionari della riscossione segue regole proprie, con proprie
date di decorrenza.
Per le dichiarazioni dei redditi di prossima scadenza, sarà
quindi opportuno tenere presente la mancanza di coordinamento che
si e venuta a creare tra la norma riguardante la competenza dei
concessionari a ricevere i versamenti e la disciplina relativa
alla competenza degli uffici a ricevere le dichiarazioni.
Marco Levis |