Articoli

 

IL SOLE –24 ORE –Martedì 20 Giugno 1995 –N. 163 – PAGINA 19
Norme e tributi

Atteso un chiarimento sulla sorte dei crediti d’imposta acquisiti a partire dal gennaio 1994

Ai rimborsi serve un conto fiscale più snello

Fra le molteplici sofferenze creditizie che affliggono il sistema economico nazionale si distinguono, per entità e inadeguata remunerazione finanziaria, nume- rosi crediti per imposte dirette e relativi interessi vantati nei confronti dell'Erario da società di capitali ed enti titolari di reddito di impresa.
Il monte crediti rappresenta una notevole privazione di liquidità per il sistema impresa in quanto, essendo debitore lo Stato, le somme dovute sono rese indisponibili per gli obiettivi di spesa e di investimento precipui dell'attività aziendale. II sistema si ritrova pertanto nella situazione di finanziatore forzoso dello Stato, a condizioni che non sono in linea con quelle di mercato e per un periodo che, pur dovendo essere limitato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (articolo 36-bis, comma 1, def Dpr 600/73), non permette in realtà di poter contare su una scadenza certa per l'ottenimento del rimborso.
La concreta possibilità di trasformare in tempi brevi, in liquidità, i crediti per imposte dirette vantati nei confronti dell'Erario è ora limitata alla richiesta di rimborso tramite conto fiscale o alla cessione degli stessi. Peraltro, entrambi gli strumenti presentano caratteristiche che ne riducono, di fatto, l'utilizzo:

  • la richiesta di rimborso presentata al concessionario dall'intestatario del conto fiscale non può eccedere gli importi di 60 e di 80 milioni di lire, rispettivamente per ciascuno degli anni 1995 e 1996; inoltre, se l'importo del rimborso supera il 10% delle somme annotate sul conto a partire dal 1° gennaio 1994, è dovuta una garanzia in titoli di Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa della durata di cinque anni;

  • la cessione del credito d'imposta comporta l'accollo dei relativi oneri finanziari da parte del soggetto cedente; gli oneri diminuiscono quando si riduce l'intervallo di tempo fra il trasferimento del credito e il rimborso disposto d’ufficio, che avviene in base alla procedura automatizzata prevista dall’articolo 42-bis del Dpr 602/73.

Appare evidente che la possibilità di utilizzare immediatamente un credito d'imposta acquisito avvicinerebbe il prezzo di trasferimento al valore nominale. Una tale opportunità potrebbe derivare dall’acquisto di un credito d'imposta e dalla contestuale richiesta di rimborso attraverso il conto fiscale.
Per valutare le concrete possibilità di rimborso tramite conto fiscale dei crediti d'imposta acquisiti, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano la materia:

  • l'articolo 18, comma 3, del Dm 28 dicembre 1993, n. 567, il quale prevede che l'erogazione dei rimborsi afferenti alle imposte diretti venga eseguita direttamente dai concessionari del Servizio della riscossione, nella qualità di gestori del conto fiscale, limitatamente ai crediti d'imposta sorti dal primo gennaio 1994, ovvero risultanti dal- le dichiarazioni dei contribuenti presentate a partire da tale data;

  • gli articoli 1260 e seguenti del Codice civile, i quali prevedono che il cessionario acquisti un credito con lo stesso contenuto e le medesime caratteristiche che esso aveva in capo al cedente. L'interpretazione coordinata della disciplina concernente l'istituzione del conto fiscale e delle norme del Codice civile, in materia di cessione dei crediti, sembra poter legittimare le richieste di rimborso tramite conto fiscale dei crediti d'imposta acquisiti, entro gli importi massimi fissati dal regolamento di attuazione, purché formati a decorrere dal 1° gennaio 1994, oppure risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate a partire da tale data.

Sarebbe auspicabile che queste operazioni potessero acquisire un'adeguata diffusione, consentendo alle aziende creditrici nei confronti dell'Erario di ripristinare il proprio capitale circolante, esigenza rafforzata dalla riduzione al 3% del tasso di interesse semestrale sui crediti di imposta operata dall'articolo 13, comma 1, del Dl 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge 133/1994.
Non necessariamente tali operazioni dovrebbero essere realizzate con imprese collegate, ma potrebbero coinvolgere anche soggetti terzi, purché titolari di conto fiscale, con l'unico vincolo di rispettare le formalità prescritte dall'articolo 69 del regio decreto 2440/1923, il quale prevede che la cessione dei crediti tributari debba avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata e sia notificata formalmente agli enti interessati. Sarebbe opportuno che l'amministrazione finanziaria fornisca specifici e tempestivi chiarimenti in materia, poiché un difforme orientamento impedirebbe l'utilizzo del conto fiscale per ottenere il rimborso dei crediti d'imposta acquisiti. D'altra parte, l'urgente necessita dell'adozione di un provvedimento legislativo e stata recentemente auspicata anche dal Secit, nella Relazione sull'attività espletata nel corso del 1994.

Marco Levis

Scarica documento