IL SOLE 24 ORE
Martedì 20 Giugno 1995 N. 163 PAGINA
19
Norme e
tributi |
Atteso un chiarimento sulla sorte dei crediti dimposta
acquisiti a partire dal gennaio 1994
Ai rimborsi serve un conto fiscale più snello
|
Fra le molteplici sofferenze creditizie che
affliggono il sistema economico nazionale si distinguono, per
entità e inadeguata remunerazione finanziaria, nume- rosi crediti
per imposte dirette e relativi interessi vantati nei confronti
dell'Erario da società di capitali ed enti titolari di reddito di
impresa.
Il monte crediti rappresenta una notevole privazione di liquidità
per il sistema impresa in quanto, essendo debitore lo Stato, le
somme dovute sono rese indisponibili per gli obiettivi di spesa e
di investimento precipui dell'attività aziendale. II sistema si
ritrova pertanto nella situazione di finanziatore forzoso dello
Stato, a condizioni che non sono in linea con quelle di mercato e
per un periodo che, pur dovendo essere limitato al 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
dei redditi (articolo 36-bis, comma 1, def Dpr 600/73), non
permette in realtà di poter contare su una scadenza certa per
l'ottenimento del rimborso.
La concreta possibilità di trasformare in tempi brevi, in
liquidità, i crediti per imposte dirette vantati nei confronti
dell'Erario è ora limitata alla richiesta di rimborso tramite
conto fiscale o alla cessione degli stessi. Peraltro, entrambi gli
strumenti presentano caratteristiche che ne riducono, di fatto,
l'utilizzo:
la
richiesta di rimborso presentata al concessionario
dall'intestatario del conto fiscale non può eccedere gli
importi di 60 e di 80 milioni di lire, rispettivamente per
ciascuno degli anni 1995 e 1996; inoltre, se l'importo del
rimborso supera il 10% delle somme annotate sul conto a
partire dal 1° gennaio 1994, è dovuta una garanzia in titoli
di Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa della
durata di cinque anni;
la
cessione del credito d'imposta comporta l'accollo dei relativi
oneri finanziari da parte del soggetto cedente; gli oneri
diminuiscono quando si riduce l'intervallo di tempo fra il
trasferimento del credito e il rimborso disposto dufficio,
che avviene in base alla procedura automatizzata prevista dallarticolo
42-bis del Dpr 602/73.
Appare evidente che la possibilità di
utilizzare immediatamente un credito d'imposta acquisito
avvicinerebbe il prezzo di trasferimento al valore nominale. Una
tale opportunità potrebbe derivare dallacquisto di un credito
d'imposta e dalla contestuale richiesta di rimborso attraverso il
conto fiscale.
Per valutare le concrete possibilità di rimborso tramite conto
fiscale dei crediti d'imposta acquisiti, occorre fare riferimento
alle disposizioni che disciplinano la materia:
l'articolo
18, comma 3, del Dm 28 dicembre 1993, n. 567, il quale prevede
che l'erogazione dei rimborsi afferenti alle imposte diretti
venga eseguita direttamente dai concessionari del Servizio
della riscossione, nella qualità di gestori del conto
fiscale, limitatamente ai crediti d'imposta sorti dal primo
gennaio 1994, ovvero risultanti dal- le dichiarazioni dei
contribuenti presentate a partire da tale data;
gli
articoli 1260 e seguenti del Codice civile, i quali prevedono
che il cessionario acquisti un credito con lo stesso contenuto e
le medesime caratteristiche che esso aveva in capo al cedente.
L'interpretazione coordinata della disciplina concernente
l'istituzione del conto fiscale e delle norme del Codice civile,
in materia di cessione dei crediti, sembra poter legittimare le
richieste di rimborso tramite conto fiscale dei crediti
d'imposta acquisiti, entro gli importi massimi fissati dal
regolamento di attuazione, purché formati a decorrere dal 1°
gennaio 1994, oppure risultanti dalle dichiarazioni dei redditi
presentate a partire da tale data.
Sarebbe auspicabile che queste operazioni
potessero acquisire un'adeguata diffusione, consentendo alle
aziende creditrici nei confronti dell'Erario di ripristinare il
proprio capitale circolante, esigenza rafforzata dalla riduzione
al 3% del tasso di interesse semestrale sui crediti di imposta
operata dall'articolo 13, comma 1, del Dl 557/1993, convertito con
modificazioni dalla legge 133/1994.
Non necessariamente tali operazioni dovrebbero essere realizzate
con imprese collegate, ma potrebbero coinvolgere anche soggetti
terzi, purché titolari di conto fiscale, con l'unico vincolo di
rispettare le formalità prescritte dall'articolo 69 del regio
decreto 2440/1923, il quale prevede che la cessione dei crediti
tributari debba avvenire per atto pubblico o scrittura privata
autenticata e sia notificata formalmente agli enti interessati.
Sarebbe opportuno che l'amministrazione finanziaria fornisca
specifici e tempestivi chiarimenti in materia, poiché un difforme
orientamento impedirebbe l'utilizzo del conto fiscale per ottenere
il rimborso dei crediti d'imposta acquisiti. D'altra parte,
l'urgente necessita dell'adozione di un provvedimento legislativo
e stata recentemente auspicata anche dal Secit, nella Relazione
sull'attività espletata nel corso del 1994.
Marco Levis |
|