L'articolo
5, comma 2, della legge 23 dicembre 1994 n. 725 (Finanziaria '95)
ha ridotto dal 15% al 12,5% la misura della ritenuta a titolo
d'imposta sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio,
nominative e al portatore, nonché alle azioni delle banche
popolari cooperative.
Per
le azioni di risparmio nominative e per quelle del- le banche
popolari cooperative resta ferma la possibilità di optare per la
tassazione ordinaria, che prevede una ritenuta del 10% a titolo
d'acconto e l'applicazione del meccanismo del credito d'imposta.
Con tale provvedimento si e provveduto altresì a modificare in
senso conforme le disposizioni in materia di accertamento a esso
collegate:
-
l'articolo
20, primo comma del decreto legge
8 aprile 1974 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge
7 giugno 1974, n. 216, che fissava nella misura del 15% la
ritenuta a titolo di imposta sugli utili attribuiti alle
azioni di risparmio;
-
l'articolo
29, primo comma, del decreto legge 2 marzo 1989 n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n.
154, che fissava nella misura del 15% la ritenuta a titolo di
imposta sugli utili distribuiti dalle banche popolari
cooperative. Non si e variata invece la disciplina di
riferimento riguardante
la riscossione, dove:
-
l'articolo
8, comma 1, n. 4, del Dpr 602/73 prevede l'obbligo di
versamento della ritenuta commisurata al 10% degli utili entro
i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e
stata deliberata la distribuzione;
-
l'articolo
8, comma 1, n. 5, dello stesso decreto prevede l'obbligo di
versamento della maggiore ritenuta, effettuata in base
all'aliquota del 15%, entro il primo marzo e il primo
settembre di ogni anno sugli utili pagati nel semestre
precedente.
Nonostante
la nuova aliquota del 12,5% non risulti indicata nel testo
della normativa sulla riscossione, sotto il profilo
sostanziale appare corretto fare comunque riferimento ai
termini di versamento previsti per la ritenuta del 15 per
cento. Si può quindi affermare che, per le ritenute
effettuate nella misura del 12,5% sugli utili pagati nel primo
semestre 1995, il versamento eccedente l'aliquota del 10% dovrà
essere eseguito entro il prossimo primo settembre. In
sostanza, l'articolo 5, comma 2, della legge 725/94 produce i
suoi effetti dall'1° gennaio '95 per quanto riguarda il
momento di effettuazione delle ritenute, e a decorrere dall'1
settembre '95 per ciò che concerne il versamento a saldo
delle stesse.
Marco
Levis
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