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IL SOLE –24 ORE – Martedì 8 Agosto 1995 – N. 212 – PAGINA 17
Norme e tributi

Ritenute su dividendi: termini di riscossione in attesa di certezze

L'articolo 5, comma 2, della legge 23 dicembre 1994 n. 725 (Finanziaria '95) ha ridotto dal 15% al 12,5% la misura della ritenuta a titolo d'imposta sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio, nominative e al portatore, nonché alle azioni delle banche popolari cooperative.

Per le azioni di risparmio nominative e per quelle del- le banche popolari cooperative resta ferma la possibilità di optare per la tassazione ordinaria, che prevede una ritenuta del 10% a titolo d'acconto e l'applicazione del meccanismo del credito d'imposta. Con tale provvedimento si e provveduto altresì a modificare in senso conforme le disposizioni in materia di accertamento a esso collegate:

  • l'articolo 20, primo comma del decreto legge 8 aprile 1974 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, che fissava nella misura del 15% la ritenuta a titolo di imposta sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio;

  • l'articolo 29, primo comma, del decreto legge 2 marzo 1989 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che fissava nella misura del 15% la ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative. Non si e variata invece la disciplina di riferimento riguardante la riscossione, dove:

  • l'articolo 8, comma 1, n. 4, del Dpr 602/73 prevede l'obbligo di versamento della ritenuta commisurata al 10% degli utili entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e stata deliberata la distribuzione;

  • l'articolo 8, comma 1, n. 5, dello stesso decreto prevede l'obbligo di versamento della maggiore ritenuta, effettuata in base all'aliquota del 15%, entro il primo marzo e il primo settembre di ogni anno sugli utili pagati nel semestre precedente.
    Nonostante la nuova aliquota del 12,5% non risulti indicata nel testo della normativa sulla riscossione, sotto il profilo sostanziale appare corretto fare comunque riferimento ai termini di versamento previsti per la ritenuta del 15 per cento. Si può quindi affermare che, per le ritenute effettuate nella misura del 12,5% sugli utili pagati nel primo semestre 1995, il versamento eccedente l'aliquota del 10% dovrà essere eseguito entro il prossimo primo settembre. In sostanza, l'articolo 5, comma 2, della legge 725/94 produce i suoi effetti dall'1° gennaio '95 per quanto riguarda il momento di effettuazione delle ritenute, e a decorrere dall'1 settembre '95 per ciò che concerne il versamento a saldo delle stesse.
    Marco Levis

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